mercoledì 22 Gennaio 2025
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LA IMA S.R.L. TORNA A COMMENTARE LA SENTENZA DEL TAR SUL DISSEQUESTRO DEL CANTIERE

Continua a tenere banco la vicenda del dissequestro del cantiere della ditta Ima S.r.l., che ha portato nei giorni scorsi ad un “battibecco” tra gli avvocati Greco, Marone, Ruta e il Sindaco di Termoli Vincenzo Greco. La società, al fine di chiarire ulteriormente la propria posizione e per fornire ulteriori elementi di valutazione scaturiti dalla sentenza del Tar, ha inoltrato una nota stampa che riportiamo di seguito integralmente.

“Con motivazioni depositate in data 22.09.07 il Tribunale Penale per il Riesame di Campobasso, riconoscendo piena fondatezza alle ragioni evidenziate dagli avvocati Luigi Greco, Michele Marone e Pino Ruta, ha inteso integralmente annullare il sequestro disposto a carico del cantiere della ditta IMA.
Si ricorda che tale vicenda era scaturita da una denunzia con la quale gli organi comunali avevano punto rilevato plurime e tuttavia infondate illegittimità dell’iter seguito dalla IMA per l’edificazione di alcune aree.
Nondimeno, dopo le tre ordinanze con le quali il TAR Molise aveva già riconosciuto le ragioni della IMA e dopo le tre sentenze con le quali lo stesso TAR aveva censurato l’operato del Comune di Termoli annullando i provvedimenti adottati dall’attuale responsabile del servizio, anche il Tribunale Penale -con un ordinanza di oltre quindici pagine – ha ritenuto pienamente legittimo l’operato seguito dalla IMA bocciando, specificamente, punto per punto, tutte le plurime, singolari ed errate (oltre che illegittime) tesi urbanistiche del comune che, si ricorda, erano state già evidenziate dalla stessa amministrazione comunale sia nei provvedimenti di diniego (e di revoca) dei permessi di costruzione, sia nei pareri e nelle difese dei propri legali (avv.Pappalepore): ed infatti, i giudici penali hanno testualmente rilevato, dopo compiute motivazioni, che “…siamo di fronte ad un procedimento formalmente ineccepibile…”(pag.6 dell’ordinanza del Tribunale Penale) e che “deve ritenersi legittima la avvenuta cessione da parte della IMA di aree a standard al di fuori dei lotti edificatori…” (pag.11) e che “…tutto l’iter si è svolto sul piano della formale legalità anche in relazione alle scelte discrezionali ed insindacabili della Pubblica Amministrazione…”(pag.12) con la conseguenza che “…non può considerarsi abusiva la realizzazione delle opere sulle particelle 505 e 506 poiché, per quanto detto, al momento dell’inizio dei lavori la IMA era dotata di legittimo permesso di costruire” (pag.14).

Una vera e propria disfatta dell’amministrazione; tanto più ove si consideri che a tali conclusioni i giudici penali sono pervenuti dopo avere formalmente avallato e condiviso le pronunce del TAR (pag.13, 14 e 15 dell’ordinanza) e dopo avere sradicato ogni deduzione, ahimè errata ed illegittima, cui era pervenuta l’attuale amministrazione: basti pensare alla svista sulla cd. densità fondiaria (prevista dal P.R.G.e dalle delibere di riclassificazione) geneticamente modificata (pur a fronte di inequivocabili atti formali) nel differente criterio di densità territoriale (siamo proprio alle basi del diritto urbanistico, puntualmente colte da un collegio penale che ha chiaramente attestato e  comprovato la legittimità della cessione delle aree all’esterno del lotto).

E’ evidente che a fronte di tale svista, inspiegabilmente ed ingiustificatamente creata dagli organi comunali in danno della IMA srl (rivelatasi in realtà completamente errata in seguito alle suindicate chiare pronunce sia del TAR Molise e sia del Tribunale Penale per il Riesame di Campobasso), la stessa società costruttrice si accinga ad adire i giudici competenti sia al fine di rivendicare tutti i danni (ingenti) sino ad oggi inutilmente subiti e sia al fine di far accertare se nella specie vi siano delle eventuali responsabilità personali in merito al discredito immotivatamente gettato sulla serietà e credibilità imprenditoriale e professionale della stessa IMA srl”.