TERMOLI. L’interpretazione di alcune sentenze emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, in materia di Urbanistica, riesce ad attorcigliarsi dialetticamente tra le parti in gioco. La posta in palio, al di là dei permessi di costruire richiesti dai privati e con i relativi dinieghi impugnati da amministrativisti di rango, appare scorrere più sul filo della controversia di genere che nella sostanza forense. Scudisciate così feroci scambiate anche al di sotto della cintura dagli avvocati Zezza, Ruta e Marone con il sindaco Vincenzo Greco hanno l’amaro retrogusto di una querelle personale sotto la quale si stanno seppellendo anche datati e consolidati rapporti umani e di amicizia. Per intanto, nel rispetto della verità di ciascuno, come osservato in precedenza, riproponiamo integralmente l’intervento di contro-replica divulgato dai legali. Entrando nel nocciolo della questione, invece, a ribadire la propria lettura, il trio ha considerato l’annullamento degli atti di diniego promossi dal dirigente all’Urbanistica Berchicci, da qui la sonora bocciatura attribuita alla linea di condotta dell’amministrazione comunale sul governo del territorio.
“E’ con vero stupore che leggiamo gli articoli apparsi in data odierna su alcuni organi d’informazione, articoli in cui il Sindaco di Termoli rilascia dichiarazioni alla stampa sugli esiti favorevoli al Comune di Termoli di alcune pronunce del TAR Molise (n.656/07 e n. 655/07). Senza alcuna vena polemica, ma solo per rispetto al diritto di informazione di lettori e cittadini, si ritiene doveroso replicare all’amministrazione che, pur avendo letto le sentenze citate, continui a sostenere: “nessuna conclusione negativa è stata assunta in sostanza nei confronti dei provvedimenti emessi dall’attuale dirigente del settore urbanistica….” (la frase è riportata virgolettata sui citati articoli).
La verità, scritta in sentenza (sempre che le sentenze lette siano le stesse), è forse un po’ diversa visto che il TAR Molise ha accertato ed affermato, a chiare lettere, esattamente il contrario, ovvero che: “stante detta temporanea destinazione dell’area in parola, era possibile assentire l’intervento voluto dai ricorrenti”, quindi, continua il TAR nelle conclusioni della sentenza, “P.Q.M:….annulla l’impugnato provvedimento n.12424/14264 del 16 maggio” e “…n.12426/14681 del 16 maggio 2006” (ovvero i provvedimenti adottati proprio dal comune di Termoli al fine di impedire l’intervento edificatorio). Ed è sempre nel rispetto di un rigoroso dovere di informazione che si invitano a questo punto i lettori ed i cittadini (visto che le sentenze sono state trasmesse ai giornali e sono anche disponibili sul sito www.giustizia-amministrativa.it) a leggere le predette pronunce del TAR, ove non soltanto si accolgono i ricorsi (RIC.n.908/2006 e Ric.n.20/07) presentati dai privati contro il Comune di Termoli, ma si annullano (sempre se la lingua italiana ha ancora un senso) proprio i provvedimenti adottati dal dirigente del Comune di Termoli, ritenendoli illegittimi in quanto avrebbero illegittimamente negato un permesso di costruzione che invece ad avviso del TAR andava rilasciato.
La verità è dunque scritta in sentenza ove il TAR annulla, perché illegittimi, proprio i provvedimenti assunti dal dirigente del Comune di Termoli, ovvero quei provvedimenti che erano finalizzati ad impedire un intervento costruttivo che invece andava assentito: dunque, non sembra proprio che “nessuna conclusione negativa è stata assunta in sostanza nei confronti dei provvedimenti emessi dall’attuale dirigente del settore urbanistica” (come invece si sostiene nei citati articoli parlando in termini denigratori addirittura di mistificazione da parte dei sottoscritti legali). Così come non sembra proprio, se le sentenze del TAR e la giustizia amministrativa hanno ancora un senso, che a fronte di tali provvedimenti giurisdizionali il Comune di Termoli possa ancora continuare a cantare vittoria ed a ritenere che “nessuna bocciatura, dunque, per il Comune, che ha ottenuto invece lo scopo di impedire la cementificazione selvaggia di porzione delicate del territorio comunale..”: appare evidente, oltre che logico, che se il TAR ha accolto i ricorsi presentati dai privati contro il Comune; se ha annullato i provvedimenti di diniego del Comune; se li ha ritenuti illegittimi ed errati perché l’intervento costruttivo andava assentito; (e tutti possono leggerlo sulle citate sentenze); in definitiva se così è, non possiamo fare finta che nulla sia successo; che il Comune di Termoli ha vinto la causa; che le tesi urbanistiche del Comune siano state ancora condivise ed apprezzate dal TAR Molise. Più chiaro di così. Davvero c’è da restare senza parole.
Né giova all’informazione confondere i ricorsi presentati dal Comune contro la Regione (ricorsi che hanno un numero di ruolo diverso: n.767/2006 e 764/2006) finalizzati ad accertare se la competenza al rilascio dei provvedimenti concessori faceva capo alla Regione o al Comune (circostanza questa, che non interessa i privati); con i differenti citati ricorsi (Ric.nn.908/2006 e 20/2007), presentati invece dai Privati contro il Comune per l’annullamento dei dinieghi di permesso di costruire (visto che ciò che interessa ai privati non è sapere chi rilascia un provvedimento, ma interessa sapere se avevano o meno titolo a conseguire il permesso di costruire).
Trattasi di ricorsi decisi con le stesse sentenze: ma affermare che il TAR abbia condiviso le prospettazioni “organizzative” del Comune (su chi debba rilasciare il permesso di costruzione) forse non giova proprio alla causa dell’ente, visto che la competenza rivendicata in giudizio dal Comune per il rilascio dei permessi di costruzione, di fatto non è stata poi legittimamente esercitata dallo stesso (così come rileva in sentenza il TAR che ne ha tuttavia chiaramente, inequivocabilmente e tassativamente bocciato le tesi urbanistiche, annullando i provvedimenti di diniego del dirigente in quanto illegittimi e dichiarando a chiare lettere che l’intervento edificatorio andava assentito).
Ciò è quanto sostiene il TAR Molise e non gli avvocati Ruta, Zezza e Marone. Questi i fatti; quanto alla rilevata “mistificazione” della realtà, giudichino i lettori.
BEM