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sabato 2 Agosto 2025
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Progettazione opere pubbliche con gli oneri di urbanizzazione

TERMOLI. Gli oneri di urbanizzazione tornano ad essere utilizzabili per finanziare le spese di progettazione delle opere pubbliche. È una delle novità più rilevanti per gli enti locali contenuta nel maxi-emendamento al decreto fiscale (dl n. 148/2017) approvato dal Senato. La destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni è stata oggetto di ripetute modifiche negli ultimi anni. In generale, tali entrate dovrebbero essere destinate a finanziare spese di investimento, ma da diversi anni è consentito utilizzarle anche per spese correnti. Fino al 2015, in particolare, i cosiddetti oneri di urbanizzazione (art. 2, c. 8, legge n. 244/2007) potevano finanziare, per una quota non superiore al 50%, spese correnti indifferenziate e, per una quota non superiore ad un ulteriore 25%, spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Negli anni 2016 e 2017 è rimasto in vigore il c. 737 della legge n. 208/2015 che permetteva di utilizzarli interamente ma solo per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

Dal 2018, infine, la materia sarà regolamentata dal c. 460 della legge n. 232/2016 che circoscrive le spese finanziabili alle seguenti:

1) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

2) risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

3) interventi di riuso e di rigenerazione;

4) interventi di demolizione di costruzioni abusive;

5) acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;

6) interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

7) interventi a favore dell’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano. Con la modifica approvata a Palazzo Madama, in tale elenco verranno nuovamente inserite le «spese di progettazione per opere pubbliche», confermandone la strategicità nell’attuale contesto normativo.

Fra le altre novità, sempre nella prospettiva di incentivare la capacità progettuale delle p.a. locali, deve essere segnalata la modifica al c. 492 della legge n. 232 che consentirà di accedere, prioritariamente, agli spazi finanziari nell’ambito del patto verticale nazionale agli enti che vogliono finanziare con avanzo di amministrazione la progettazione, definitiva ed esecutiva, di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o di recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione.

Arriva l’ok della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sul riparto del fondo di solidarietà 2018, con il parziale accoglimento delle richieste dei Sindaci che hanno ottenuto dal Governo l’attenuazione del maggiore effetto perequativo previsto a legislazione vigente.

Via libera anche al differimento (al 28 febbraio) del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020. Sancito anche l’accordo sulla distribuzione ai Sindaci delle regioni a statuto ordinario (nonché di Sicilia e Sardegna) di circa 6,2 miliardi alimentati in via «orizzontale» mediante una quota dell’Imu trattenuta dall’Agenzia delle entrate. Ora si attende la pubblicazione dei numeri sul sito del Ministero dell’interno, nelle more del perfezionamento del dpcm che ne sancirà formalmente l’approvazione. Rispetto alla proposta iniziale dell’Esecutivo è stato introdotto un nuovo criterio di perequazione che assegna un peso inferiore (45% anziché 55%) al differenziale fra capacità fiscali (i cui indicatori sono stati ufficialmente pubblicati dal Mef) e fabbisogni-standard.

Tale percentuale salirà al 60% nel 2019, all’85% nel 2020 ed al 100% nel 2021. Si ridurranno, quindi, pur senza azzerarsi, le perdite a carico degli enti (Napoli in primis) che sarebbero stati penalizzati dai nuovi parametri, mentre correlativamente gli enti virtuosi saranno meno favoriti. Tale modifica dovrà essere blindata da un emendamento alla manovra, che sarà probabilmente inserito nel testo già al senato.

uttavia il Viminale dovrebbe pubblicare, sul sito della Finanza locale, gli importi per tutti i Comuni. Confermato anche il compromesso sulla dead-line per i preventivi, per cui l’Anci chiedeva un rinvio lungo al 31 marzo, mentre Roma propendeva per un differimento breve al 31 gennaio. Il termine sarà spostato al 28 febbraio 2018, senza possibilità di ulteriori proroghe. Infine, si è registrata un’apertura anche sulla modifica dei criteri di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità che dovrebbe essere spalmati secondo la stessa tempistica prevista, mentre – in base alla normativa vigente – dal 2019 si dovrebbe arrivare al 100%). Anche in tal caso, ci vorrà una norma ad hoc nella legge di Bilancio. Intanto anche ieri è slittato (e molto probabilmente non arriverà prima del 6 dicembre) il parere della Conferenza delle Regioni sulla legge di Bilancio 2018.

«Aspettiamo la valutazione del governo sugli emendamenti che abbiamo presentato per dare la nostra», ha spiegato il Governatore della Liguria Giovanni Toti. «I lavori parlamentari slittano e così il nostro parere definitivo sarà espresso nella conferenza del 6 dicembre auspicando che non ci sia una tendenza ulteriormente punitiva nei confronti delle regioni».