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venerdì 1 Agosto 2025
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Responsabilità sanitaria, in revisione consulenti e periti del Tribunale di Larino

LARINO. Novità in materia di consulenti e periti al Tribunale di Larino.

Il presidente Michele Russo, osservata la risoluzione adottata dal Csm nella seduta del 25 ottobre scorso, specificamente riferita ai “criteri per la selezione dei consulenti nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria; considerato che: tanto la Legge 8-3-2017 n. 24 quanto la sopra indicata Risoluzione del Csm sono circoscritte, per la parte che qui interessa, alla selezione dei consulenti e periti nei procedimenti civili e penali concernenti la responsabilità sanitaria; in tale ambito, quindi, sia la revisione dell’albo che le nuove iscrizioni devono procedere nel solco tracciato dalla normativa primaria introdotta con la Legge n. 24/2017 e dalla disciplina consiliare di attuazione e completamento; peraltro, le soluzioni adottate per la formazione e revisione degli albi dei consulenti e periti nel settore della responsabilità sanitaria, pur non essendo vincolanti negli altri settori, sono certamente estensibili, fatti salvi taluni aspetti di dettaglio, anche alla formazione e revisione degli altri albi, giacché le indicazioni relative ai requisiti di capacità ed esperienza maturate da coloro che aspirano all’iscrizione negli albi dei consulenti e periti in materia di responsabilità sanitaria e da coloro che sono iscritti in tali albi costituiscono specificazioni dirette a fornire concretezza alle nozioni generali di “speciale competenza tecnica in una determinata materia” e di “speciale competenza nella materia” richiamate negli artt. 15 disp. att. c. p. c. e 69 disp. att. c. p. p. quali requisiti per l’iscrizione e la permanenza negli albi dei consulenti e dei periti; appare, quindi, opportuno procedere all’adozione di criteri di selezione dei professionisti per quanto possibile uniformi, seguendo la linea generale individuata dalla disciplina primaria e secondaria dettata per il settore della responsabilità sanitaria; adotta le seguenti disposizioni.

Il procedimento di revisione degli albi dei consulenti e dei periti inizierà il prossimo anno nella seduta del 26 gennaio 2018, ore 11 e seguenti, e sarà completato entro il 30 giugno 2018. Dell’inizio del procedimento sarà data comunicazione, a cura dell’Ordine di appartenenza, nel più breve tempo possibile e comunque entro il 31 dicembre 2017, a tutti gli iscritti, i quali dovranno far pervenire al Comitato costituito presso questo Tribunale, entro e non oltre il 28 febbraio 2018, la manifestazione espressa della volontà di rimanere iscritto o di cancellarsi dall’albo, indicando, nel primo caso, tutti i dati curriculari utili ai fini della conferma dell’iscrizione.

Ciascun Ordine professionale: formerà una specifica scheda personale su ogni consulente e perito iscritto, contenente i dati personali, l’indirizzo Pec e le specializzazioni dichiarate dall’interessato, con la relativa documentazione, e riconosciute; verificherà i dati caratterizzanti la scheda personale ed in particolare: la correttezza dei dati risultanti dall’Albo e la loro corrispondenza con la Pec utilizzata dal professionista; le esperienze professionali maturate dall’iscrizione con riferimento in particolare a nuove eventuali specializzazioni acquisite; significative pubblicazioni o altra attività scientifica svolta, numero e tipologia degli incarichi ricevuti dall’Autorità giudiziaria o da altre Autorità pubbliche nazionali o internazionali; esistenza o meno di incarichi giudiziari ricevuti e poi revocati; permanenza, specie nei casi di assenza o numero di incarichi giudiziari ricevuti, dell’interesse in capo all’iscritto, da manifestare entro il termine sopra indicato, fermo rimanendo che la cancellazione dall’albo è consequenziale solo ad altri eventi (istanza dell’interessato; procedimento disciplinare o venuta meno di uno dei requisiti di Legge fondanti l’iscrizione); adempimento dell’obbligo dei crediti formativi; avvenuta stipulazione di adeguata polizza assicurativa.

I medesimi adempimenti (formazione della scheda personale e verifica della correttezza dei dati in essa contenuti e degli altri elementi di giudizio sopra elencati) saranno assolti da ciascun Ordine professionale relativamente alle domande di nuova iscrizione, che la Segreteria del Tribunale provvederà a trasmettere di volta in volta all’Ordine interessato. La “speciale competenza” richiesta per l’iscrizione negli albi dei consulenti e periti si sostanzia nel possesso di un’adeguata esperienza professionale maturata in un periodo che non può essere inferiore a cinque anni decorrente dalla data di iscrizione nel relativo albo professionale e che deve essere comprovata dalla documentazione inerente agli incarichi professionali svolti.