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giovedì 12 Giugno 2025
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Mercato di via Montecarlo, il Comune vince l’appello al Consiglio di Stato

TERMOLI. L’entrata in funzione del mercato rionale di via Montecarlo, che avrebbe dovuto prendere il posto di quello in via Inghilterra, al centro di un contenzioso con i privati che rivendicano la titolarità dell’area, è stato fermo anche per la deriva legale che ha contraddistinto pure il nuovo sito.

Intanto, affermiamo, anzi, riferiamo che il contenzioso tra il Comune di Termoli e l’altro privato, titolare dell’area occupata dai nuovi box, perché anche questo è avvenuto nel frattempo, si è risolto al Consiglio di Stato e non a vantaggio di chi aveva promosso ricorso amministrativo contro la realizzazione dell’opera pubblica.

Dopo una prima sentenza favorevole al Tar Molise, l’appello presentato dall’amministrazione Sbrocca contro la precedente decisione del 26 giugno 2015 contro la Cooperativa per l’organizzazione della commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici s.c.a.r.l., ha visto vincere contro l’ipotesi di decadenza dalla convenzione per la concessione del diritto di superficie su area di proprietà comunale e localizzazione del nuovo mercato rionale coperto.

Nell’ampia sentenza dei giudici di Palazzo Spada, tra le altre motivazioni, si evince che dal mero raffronto tra le risultanze catastali e il testo della convenzione n. 162 del 1982 è possibile evincere che la società cooperativa non è mai divenuta titolare del diritto di superficie su nessun’altra particella diversa da quelle originariamente previste (particelle 817 (ex 94b), 819 (ex 178b), 821 (ex 397b), 822 e 823 (ex 581b) e 824 (ex 611b), poi rinominate sotto la numero 833 all’esito della presentazione del nuovo tipo mappale dopo il rilascio della concessione edilizia per l’edificazione del centro commerciale. Ciò non sicuramente su quella 842 (ex 397) interessata dalla localizzazione per cui è lite, ostandovi la mancanza di un’espressa previsione in tal senso nell’originaria convenzione o nell’atto integrativo alla stessa successivo. Nonostante le numerose asserzioni – non ha in alcun modo fornito la prova delle ragioni per le quali il proprio centro commerciale avrebbe titolo ad estendersi su (ulteriori) pertinenze diverse da quelle per le quali è stato originariamente concesso il diritto di superficie, né del motivo per il quale l’immobile (comprensivo delle pertinenze concessionate) continui ad avere un’estensione di circa mq 1900 (pari alla misura risultante dalla somma di tutte le originarie particelle prima della nuova denominazione), notevolmente inferiore, dunque, all’estensione della attigua particella 842, corrispondente alla proprietà Potito e già indicata come proprietà confinante nell’originaria convenzione del 1982.

Pertanto – deve concludersi – l’asservimento di fatto da parte della COC dell’area contigua a quella formalmente concessale in proprietà superficiaria dal comune per le necessità del proprio centro commerciale (segnatamente, come spazio per il parcheggio delle vetture) non produce alcun effetto sul piano giuridico: sicuramente non quello di ostacolare il libero diritto del comune di disporre del diritto insistente sulla particella 842, mai concessa in proprietà superficiaria come l’altra (la 883). Inoltre – come correttamente rilevato dalla difesa comunale – anche l’eventuale compimento, da parte della cooperativa, di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di costruzione, non dà diritto alla medesima cooperativa di estendere, al di fuori dell’espressa previsione contrattuale, il diritto di superficie a zone o aree limitrofe, le quali restano pubbliche per destinazione.

A maggior ragione se le opere di urbanizzazione vengono realizzate a scomputo di oneri edilizi, non potendosi tollerare l’asservimento a scopi o utilizzi meramente privati ciò che è destinato a servire alla pubblica utilità».