TERMOLI. Ad appena 5 mesi dall’ingresso nel territorio termolese, dopo il primo stato di agitazione dei dipendenti alla Rieco proclamato a marzo, arriva anche il primo sciopero. Lo decreta la nota della Rsu formata da Luigi Bizzarro (Uil), Luciano Miraglia (Cgil) e Antonio Felice (Fismic) oltre alle organizzazioni Fiadel e Fit-Cisl.
Di seguito la comunicazione formale.
Le RSU Bizzarro Luigi, Luciano Miraglia e Antonio Felice, nonché le OO.SS territoriali stipulanti e firmatari del Ccnl del settore, in nome e per conto dei lavoratori dipendenti della società RIECO Sud Scarl, gestore per conto del comune di Termoli, dal 01/12/2018, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, espongono quanto segue: In merito alla nota aziendale datata 04/04/2019 e protocollata al n° 34/P pervenuta agli scriventi per PEC ed indirizzata alle suddette autorità, di cui si cita testualmente: << Nel merito le argomentazioni svolte dalla RSU e dalle OO.SS. firmatarie delle ridette note risultano generiche, infondate e strumentalmente volte all’utilizzo improprio del diritto di sciopero; in quanto tali, esse paiono idonee a minare gravemente il normale svolgimento delle relazioni industriali oltre che i diritti sottesi al regolare svolgimento del servizio pubblico essenziale affidato alla scrivente>>.
Orbene, rispetto a tali affermazioni, è doveroso nonché opportuno precisare ed esporre i seguenti dati di fatti incontestabili;
Premesso che la presente è da considerare, a tutti gli effetti, parte integrante nonché motivi della comunicazione in oggetto.
1) Dell’art.6 comm. 7 lettera A del Ccnl vigente del settore << l’azienda aggiudicatrice dà formale comunicazione scritta all’impresa cessante, alla Rsu e alle OO.SS. competente per territorio dell’aggiudicazione ufficiale dell’appalto>>.Bene, alla RSU e OO.SS non era stato comunicato nulla di tutto ciò.
2) Dell’art. 6 del contratto d’appalto << obbligo dell’impresa al rispetto del regolamento e le ordinanze comunali in termine di tempi, modalità e orario di spazzamento e raccolta >>;
3) Dell’art. 10 del contratto d’appalto << carattere del servizio>> poiché esso è classificato tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente, l’impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio ovvero lo stesso non dovrà subire alcuna interruzione, garantendo i servizi minimi essenziali in caso di sciopero del personale. Bene, anche qui non si comprende con quali poteri la Rieco sud Scarl, sistematicamente ed arbitrariamente, ogni domenica interrompe ed abbandona del tutto il servizio di raccolta dei rifiuti assicurando solo lo spazzamento ridotto nel centro cittadino con tre operatori! Non solo, come da calendario fornito dalla stessa Rieco Sud Scarl, anche in alcuni giorni festivi è prevista l’interruzione del servizio di raccolta, come accaduto in data 01/01/2019;
4) Dell’art.6 comm. 8 del Ccnl vigente del settore che disciplina << il passaggio di tutto il personale effettivo dall’uscente al gestore subentrante ivi compreso il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n°68/99>>. Tale personale e nominativi di esso era stato, correttamente, trasmesso e comunicato dall’uscente alla Rieco Sud Scarl, tuttavia quest’ultima non ha dato ancora seguito a tale obbligo in quanto pare non abbia correttamente inquadrato alcuni lavoratori;
5) Dell’art.8 comm. 3 del Ccnl vigente del settore<< l’impresa subentrante è tenuta a dare preventiva informazione scritta, alla RSU congiuntamente alle OO.SS territoriali stipulanti il Ccnl del settore, in merito alle condizioni generali di svolgimento delle attività (natura delle attività, forma e durata della gestione, impegno organizzativo) ed all’eventuale coinvolgimento dei lavoratori in servizio.Bene, alla RSU e OO.SS non era stato comunicato nulla di tutto ciò.
6) Dell’art.13 del Ccnl vigente del settore comm. 10 << il datore di lavoro (utilizzatore) comunica alla RSU congiuntamente alle OO.SS territoriali stipulanti il Ccnl del settore:
Bene, anche qui, del primo punto non è stato comunicato nulla alla RSU congiuntamente alle OO.SS territoriali. Solo del secondo punto era stato comunicato numero e durata di contratti già stipulati tuttavia senza indicare i motivi di tale massiccia somministrazione;
7)Dell’art.13 del Ccnl vigente del settore comm. 9 e comm. 7 ovvero nell’ordine:
8) Dell’art.15 del Ccnl vigente del settore che stabilisce << il peso massimo del mastello che possa essere sollevato dall’operatore è di 16 kg lord, mentre per i cosiddetti contenitori carrellati è di 360 lt lord>>.Bene, gli operatori addetti al servizio di raccolta ovvero l’operatore unico vengono obbligati a sollevare mastelli oltre il peso consentito e in altezza oltre la testa dello stesso operatore, oltre all’obbligo di spostare contenitori a 4 ruote di capacità pari a 1300 lt. Da precisare che lo stesso art. 15 recita testualmente << in presenza dell’avvio di un nuovo servizio di raccolta in appalto, tale da superare i limiti dei pesi massimi soprindicati, l’azienda definirà, d’intesa con la RSU, congiuntamente alle OO.SS territoriale, le modalità di svolgimento dell’attività di raccolta, le caratteristiche tecniche delle attrezzature, la distribuzione temporale dell’impegno lavorativo nel corso dell’anno e la possibilità di rotazione nelle mansioni>>.Bene, la RSU e OO.SS non sono stati nemmeno interpellati in merito a tutto ciò;
9) Dell’art.17 comm. 4 del Ccnl vigente del settore <<Orario di lavoro>>, vero che l’orario di lavoro è stabilito dal datore di lavoro con un ordine di servizio, ma solo dopo un esame congiunto tra datore e RSU e OO.SS Territoriale. Vero anche che le parti, a tale scopo, si erano incontrati in data 08/02, ma si era discusso unicamente sulla clausola contrattuale della flessibilità dell’orario della raccolta ovvero 05,00 – 11,00 per i 4 giorni di raccolta unica e 05:00 -12:00 per i 2 giorni di doppia raccolta.Quindi, in quella circostanza, l’orario di spazzamento non era stato discusso in quanto, a differenza della raccolta, il servizio era rimasto immutato, con la previsione di un orario rispettoso della città, attività, scuola e cittadini; è bene sottolineare che il nuovo orario proposto dall’azienda in proposito costringe il lavoratore a lavorare in mezzo al traffico cittadino in pieno orario di punta con rischi in tema di sicurezza ed incolumità dell’operatore;
10) Dell’art.17 del Ccnl vigente del settore, alla voce << procedura preliminare obbligatoria di introduzione dell’orario di lavoro>>. Infatti, si contesta all’azienda la mancata illustrazione e consegna alla RSU e OO.SS. territoriale di un piano di riorganizzazione dei servizi, concernente le modalità di svolgimento nelle diverse e specifiche condizioni operative, con particolare riguardo all’assetto organizzativo del servizio di spazzamento e raccolta manuale e/o meccanizzato nonché alla raccolta differenziata “porta a porta” anche al fine di assicurare condizioni operative coerenti con la tutela della salute e della sicurezza degli operatori:
11) Dell’art.19 comm.3 del Ccnl vigente del settore << orario di lavoro in regime di flessibilità>> che recita testualmente “le modalità di attuazione dell’orario di lavoro flessibile, ai sensi del comm.2 nonché gli eventuali scostamenti sono oggetto di esame congiunto tra l’azienda e la RSU e OO.SS. territoriale stipulanti. Bene, anche qui nulla è avvenuto nel merito.
12) Dell’art. 65 del Ccnl vigente del settore << salute e sicurezza sul luogo di lavoro>> si contesta all’azienda quanto segue:
nella nota sopracitata, secondo la quale: << Nella delicata fase di avvio della commessa avvenuta in data 1.12.2018, la Rieco Sud Scarl si è fatta carico di opere di intervento all’interno dello stabile ove è ubicata la sede operativa di Termoli volte alla realizzazione di spogliatoi e servizi igienici per i dipendenti>>, giova rammentare all’azienda che tale opera non è un favore o atto di cortesia di cui si è fatta carico, bensì è un obbligo previsto dall’art. 6 del capitolato d’appalto. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione dell’opera si rammenta alla Rieco che il contratto d’appalto era stato sottoscritto nel mese di ottobre’18, pertanto sono passati ben 5 mesi dall’inizio della commessa durante i quali, qualcuno dovrà pure spiegare, dove hanno potuto i lavoratori fare la doccia e cambiare gli abiti tenendo conto della diversità di sesso?
13) Inoltre, si contesta all’azienda quanto segue:
Visto che:
In attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia al fine di esperire la procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, in data 12/04/2019 è stata inoltrata alla società Rieco Sud, a firma degli scriventi, una richiesta di convocazione, come un segno distensivo;
Tutt’oggi, la Rieco, pur essendo trascorso il termine massimo previsto pari a n. 2 giorni, non ha provveduto ad alcun riscontro né a convocare gli scriventi;
Addirittura, e come se fosse una bomba ad orologeria, ad aggravare ulteriormente la situazione complessiva e ad accrescere la tensione lavorativa, la stessa Rieco ha notificato a ben 3 lavoratori contestazioni disciplinari, per fatti risalenti al lontano 06 Marzo, terminando la nota con la sospensione cautelativa dal servizio per tutti i tre e senza indicare le gravissime motivazioni di cui al provvedimento citato. Parliamo di tre semplici operatori ecologici, che non hanno nessun incarico fiduciario con il datore, ai quali non è stata contestata alcuna violazione così grave da far venire meno il rapporto fiduciario.
Considerato
Che la Rieco Sud Scarl è una società consortile a responsabilità limitata di appena 10,000 € di
capitale, costituita solo in data 11/10/2018 per gestire un servizio pubblico di oltre 4.000.000 di € annuo, Quindi ha l’obbligo del rispetto di quanto è previsto dal contratto d’appalto e dall’art. 1292 c.c. in materia di responsabilità solidale;
Tutto quanto sopra premesso, visto, considerato
e vista la mancata risposta aziendale alle richieste di convocazione sindacale del 12/04 ai sensi della normativa in materia;
Si proclama e comunica
Si Chiede per competenza, inoltre, ed a dimostrazione della volontà collaborativa delle scriventi
Si invita
La società Rieco sud Scarl a concordare con la RSU:
tempi e modalità di normalizzazione dei servizi nei giorni successivi allo sciopero. restiamo a completa disposizione per ulteriori chiarimenti».