X
giovedì 31 Luglio 2025
Cerca

Frana sul costone di Rio Vivo, il Tar accoglie il ricorso della famiglia Mennello

TERMOLI. Torna d’attualità la questione annosa della frana del costone di Rio Vivo, che nonostante gli interventi di messa in sicurezza promossi negli ultimi mesi, ha anche una coda amministrativa, per i ricorsi al Tar dei privati. In particolare il collegio di Campobasso si è pronunciato sulla richiesta di accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione Comunale resistente sull’istanza presentata dal signor Angelo Mennello del 29 gennaio scorso di intimazione e diffida all’esercizio del potere sostitutivo ed all’adozione di tutti i provvedimenti necessari di cui all’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 53 del 27/03/2018 e, conseguentemente, dell’obbligo di provvedere del Comune di Termoli, nonché per la condanna della predetta Amministrazione all’esercizio del potere sostitutivo di cui alla predetta ordinanza e, più in generale, all’adozione di tutti i provvedimenti necessari, espressione di un potere autoritativo, alla sistemazione definitiva del “costone Rio Vivo”, con richiesta, sin d’ora, di nomina di Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza e l’adempimento degli obblighi connessi alla stessa, in luogo dell’Amministrazione. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Termoli, che ha eccepito l’impossibilità di provvedere nei termini indicati dai ricorrenti, stante la necessità di coordinare gli interventi con le competenti strutture regionali, nonché, quali controinteressati, gli attuali proprietari dei terreni sovrastanti il tratto di versante franato, che hanno eccepito che il comune si sarebbe concretamente attivato al fine di ripristinare le ordinarie condizioni di sicurezza del territorio di riferimento.

Nella camera di consiglio del 24.07.2019 la causa è stata trattenuta in decisione. Per i giudici «Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei termini che seguono. Innanzi tutto si osserva che la domanda dei ricorrenti si appunta sul mancato esercizio del potere autoritativo conseguente all’inadempimento dei proprietari, e quindi ha essenzialmente ad oggetto il perfezionamento del segmento procedimentale che si colloca a valle della scadenza del termine assegnato ai privati ai fini della esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei luoghi. Trattandosi della contestazione dell’inerzia dell’ente rispetto alla compiuta definizione dell’attività procedimentale conseguente alla (e volta a portare ad esecuzione la) ordinanza n. 53/2018, la presente controversia resta attratta nella giurisdizione generale di legittimità del G.A. (c.f.r. T.A.R. Napoli, Sez. V, 01/04/2019 n. 1807). Nel merito, si osserva che, con l’ordinanza n. 53/2018, l’amministrazione comunale si è espressamente autovincolata, senza limiti e condizioni, a porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di supplire all’inadempimento dei privati nella esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei luoghi, la qualcosa vale ad individuare – rebus sic stantibus ed in mancanza di atti volti a rimuovere e/o modificare gli impegni assunti con l’ordinanza – la competenza del comune in materia, ed a configurare l’obbligo giuridico dello stesso ente di riscontrare la diffida con cui i ricorrenti hanno sollecitato l’esercizio del potere sostitutivo. Né rilevano gli interventi documentati nei provvedimenti cui pure fanno riferimento i controinteressati, dal momento che non vi è prova che gli stessi abbiano prodotto il risultato utile di addivenire alla compiuta messa in sicurezza dei luoghi, in mancanza di apposita attestazione in tal senso da parte dei competenti organi tecnici del comune.

Ciò stante, il ricorso merita di essere accolto, con la condanna del Comune di Termoli alla definizione del procedimento avviato dai ricorrenti con istanza in data 29.01.2019, entro 90 giorni decorrenti dalla notificazione, o comunicazione, se anteriore, della presente sentenza, salvo ed impregiudicato l’eventuale esercizio dei poteri di autotutela dell’ente rispetto agli impegni assunti con l’ordinanza n. 53/2018. Nomina sin da ora, avendone fatto i ricorrenti espressa istanza in sede di ricorso introduttivo, il dirigente del Provveditorato alle opere pubbliche – Sede coordinata di Campobasso, quale Commissario ad acta affinché provveda direttamente, o tramite un suo delegato, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione oltre il termine ad essa assegnato. Il predetto commissario provvederà nei successivi 90 giorni. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite».