TERMOLI. Il Comune e l’istanza di chi vuole ‘punire’ un abuso edilizio.
Chi ha denunciato il vicino alla Polizia locale per un abuso edilizio ha diritto ad ottenere la pratica relativa ma non può accedere anche al ricorso che il confinante ha depositato al Tar ed alla relativa sentenza, trattandosi di documenti non ostensibili in base alla legge sulla trasparenza, anche a volerne dare l’interpretazione più ampia. È quanto emerge dalla decisione n. 3742/2019 della Sez. 6^ del Tar Campania e l’ente ha 30 gg. di tempo per tirare fuori le carte e consegnarle all’istante. Il vicino ha un interesse «diretto, concreto e attuale» a sapere com’è andata a finire la vicenda. Può, dunque, ottenere i documenti sul sequestro del manufatto abusivo oltre che l’ordinanza di demolizione ed i provvedimenti consequenziali adottati. Per esempio, un balcone, oltre ad occupare il suolo pubblico, toglie aria e luce alla proprietà altrui. La situazione del richiedente è giuridicamente tutelata e collegata ai documenti di cui si domanda l’esibizione. Resta da approfondire perché scatti il ‘no’ all’istanza relativa al ricorso al Tar ed alla relativa sentenza. Quanto al primo, il diniego è legittimo perché si tratta dell’atto giurisdizionale di un privato che non risulta in alcun modo collegato ad attività di interesse pubblico; per la seconda basterebbe osservare che le pronunce del Tribunale sono pubbliche. È escluso, insomma, che il Comune possa far finta di niente di fronte all’istanza di uno dei condomini che vuole la punizione degli abusi edilizi perché è possibile ricorrere alla procedura del silenzio-adempimento dell’ente locale sui mancati controlli alle opere realizzate senza titolo dal vicino e perché l’Amministrazione deve comunque dar seguito alla domanda di parte, seppure la ritenga inammissibile: sentenza n. 3454/2019, Sez. 2-bis, Tar Lazio).
Restando in materia, è stato accolto solo in parte il ricorso proposto da uno dei proprietari esclusivi contro il silenzio serbato dall’Amministrazione: gli Uffici devono fornire almeno un riscontro, entro 90 gg., alla denuncia rivolta contro due condomini del piano-terra. In entrambi gli immobili sorgono manufatti negli spazi di distacco dal fabbricato contro il divieto contenuto nel regolamento condominiale, secondo cui le aree devono rimanere destinate a giardino. Ma per un’opera pende una causa davanti al Tar e per l’altra una domanda di condono: si tratta del box realizzato dai precedenti proprietari. In ogni caso il Comune deve rispondere all’istanza del privato che lo sollecita ad esercitare i poteri repressivi in materia edilizia: sono escluse soltanto le domande pretestuose. E, se l’inadempimento continua, si può ottenere la nomina di un Commissario che provveda. Il singolo condomino, tuttavia, non può pretendere che si dia seguito all’obbligo di sistemare a giardino gli spazi assunto dal Comune quando ha rilasciato il permesso di costruire.
A maggior ragione il Comune deve rispondere in 60 gg. al condominio che sospetta abusi sui muri maestri. È illegittimo il silenzio serbato dall’ente dopo la diffida del condominio che denuncia lavori al piano-terra dell’edificio: 4 magazzini sono stati accorpati senza l’assenso dell’ente di gestione per essere trasformati in negozi. E l’opera ha interessato i muri maestri dell’edificio, ciò che non fa dormire sonni tranquilli all’amministratore condominiale. Il rappresentante dell’ente di gestione ha senz’altro titolo a denunciare l’abuso all’ente locale che, in quanto titolare del potere di vigilanza sul territorio, deve rispondere all’istanza emettendo un provvedimento entro 60 gg. (sentenza n. 297/2018, Sez. 2-bis del Tar Lazio). Il Comune sbaglia ad ignorare la diffida dell’amministratore, legittimato ad agire ex-artt. 1130 e 1131 Cc: l’iniziativa rientra nel potere di compiere atti conservativi nei confronti del fabbricato. Il condominio non contesta la legittimità di una singola Scia ma i lavori svolti a monte: si sospetta che siano stati realizzati senza permesso di costruire mentre incidono sulle strutture portanti dell’edificio. In capo all’Amministrazione locale è costituito il potere di reprimere gli abusi edilizi e non c’è dubbio che anche il vicino di casa, che teme violazioni delle norme urbanistiche, possa denunciarle al comune. L’amministratore condominiale ha dunque facoltà di rivolgersi al giudice contro l’inerzia dell’ente locale, che ha invece il preciso obbligo di portare a termine il procedimento.
Claudio de Luca

