CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, il provvedimento riguarda le attività dei servizi di ristorazione, le attività inerenti ai servizi alla persona e le attività degli stabilimenti balneari nell’intero territorio regionale.
Con l’ordinanza numero 31 del Presidente della Giunta Regionale del Molise si disciplina la nuova fase in programma da domani, lunedì 18 maggio.
Il Governatore ha adottato in toto le linee guida pubblicate dalla Conferenza delle Regioni.
Nel testo, richiamata l’ordinanza n. 24 del 30 aprile 2020 con la quale sono state adottate misure restrittive volte a ridurre il pericolo di diffusione del contagio connesso al consistente esodo verso il territorio molisano sia di persone attualmente dimoranti in altre regioni per ragioni di studio o lavoro sia di persone che, avendo un’abitazione in Molise, intendano soggiornare in essa; l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 29 del 10 maggio 2020 con la quale è stata prorogata l’efficacia delle disposizioni contenute nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 24 del 30 aprile 2020 è prorogata fino al 17 maggio 2020: l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 30 del 15 maggio 2020 con la quale sono stati definiti gli indirizzi operativi per la riattivazione di tutte le attività di assistenza sanitaria e sociosanitaria; rilevato che l’art. 1 del DPCM del 17 maggio 2020 ha subordinato la ripresa delle attività dei servizi di ristorazione, delle attività inerenti ai servizi alla persona e delle attività degli stabilimenti balneari al preventivo accertamento da parte delle regioni della “compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori” e all’individuazione di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio; considerato che in relazione alla compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale l’Unità di Crisi Regionale e il Comitato Scientifico per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nella riunione del 17 maggio 2020, dopo aver esaminato il “Report 0” del Ministero della Salute – Istituto Superiore della Sanità concernente “situazione
alla fine del lockdown. Sorveglianza integrata COVID-19” del 16 maggio 2020, hanno ritenuto compatibile la ripresa delle attività dei servizi di ristorazione, delle attività inerenti ai servizi alla persona e delle attività degli stabilimenti balneari con l’andamento epidemiologico; lette le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive ratificate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020 che si allegano alla presente; richiamato il parere favorevole espresso dalla Direzione Generale della Salute della Regione Molise con atto prot. n. 74262 del 17 maggio 2020 in ordine al contenuto delle suindicate linee guida; considerato che, pertanto, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per consentire la ripresa delle attività dei servizi di ristorazione, delle attività inerenti ai servizi alla persona e delle attività degli stabilimenti balneari; ritenuto, tuttavia, opportuno in via prudenziale – al fine di ridurre il rischio di un aumento dei contagi –
prorogare l’efficacia delle disposizioni contenute nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 24 del 30 aprile 2020, essendo ancora sussistenti i presupposti di fatto e di diritto che ne avevano determinato sia l’assunzione sia la proroga disposta con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 29 del 10 maggio 2020;
EMANA LA SEGUENTE
ORDINANZA
Articolo 1
1.Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività dei servizi di ristorazione, le attività inerenti ai servizi alla persona e le attività degli stabilimenti balneari nell’intero territorio regionale sono consentite alle sole strutture che abbiano recepito gli indirizzi operativi di cui all’allegato 1 della presente ordinanza. A tal fine è fatto onere alle medesime strutture di trasmettere alla Direzione Generale della Salute della Regione Molise un documento di valutazione rischi, sottoscritto dal legale rappresentante p.t., con il quale si dichiarano, nelle forme di cui all’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., in modo analitico le misure adottate in ottemperanza alle indicazioni contenute nell’allegato 1 alla presente ordinanza.
2.Le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui all’allegato 1 della presente ordinanza si applicano anche agli altri settori economici e produttivi ivi contemplati.
3.Lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione, delle attività inerenti ai servizi alla persona e delle attività degli stabilimenti balneari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o la non conformità del documento di valutazione rischi agli indirizzi operativi di cui all’allegato 1 determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché l’adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge.
4.Le sanzioni e i provvedimenti cautelari di cui al comma 3 si applicano anche nel caso di violazione delle linee guida da parte degli operatori di cui al comma 2.
Articolo 2
1.L’efficacia delle disposizioni contenute nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 24 del 30 aprile 2020 è prorogata fino al 24 maggio 2020.
Articolo 3
1. La presente ordinanza entra in vigore in data 18 maggio 2020 ed ha efficacia fino al 31 luglio 2020, ad eccezione del diverso termine stabilito nell’articolo 2.
2. È fatta salva l’adozione di misure di contenimento più restrittive e/o di sospensione delle attività di cui all’art. 1, comma 1, a seguito di un diverso andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale.
3. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., e al Ministro della Salute, ai sensi dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 33ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul Burm.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.