CAMPOBASSO. Il Governatore Toma emana tre nuove ordinanze in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, nuove linee guida per le attività riaperte a partire dal 18 maggio e linee guida per lo svolgimento dell’attività di medicina legale, sempre nell’ambito dell’emergenza covid-19.
L’ordinanza n. 33 consente le attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle sole strutture pubbliche e private che abbiano recepito gli indirizzi operativi previsti, e obbliga tali strutture a trasmettere alla Direzione Generale della Salute della Regione Molise un documento di valutazione nel quale vengono indicate le misure analitiche predisposte.
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER IL SISTEMA IMPIANTISTICO. ORDINANZA EX ART. 191 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, E SS.MM. E II.. INTEGRAZIONE ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE MOLISE N. 13 DEL 2 APRILE 2020.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA
Articolo 1 1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogate dalle strutture pubbliche e private nell’intero territorio regionale sono consentite alle sole strutture che abbiano recepito gli indirizzi operativi di cui all’allegato 1 della presente ordinanza. A tal fine è fatto onere alle medesime strutture di trasmettere alla Direzione Generale della Salute della Regione Molise un documento di valutazione rischi, sottoscritto dal legale rappresentante p.t., con il quale si dichiarano, nelle forme di cui all’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., in modo analitico le misure adottate in ottemperanza alle indicazioni contenute nell’allegato 1 alla presente ordinanza.
2. Lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o la non conformità del documento di valutazione rischi agli indirizzi operativi di cui all’allegato 1 determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Articolo 2 1. La presente ordinanza entra in vigore in data 18 maggio 2020 ed ha efficacia fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 2. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM. 3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
L’ordinanza n. 34 prevede l’aggiornamento delle linee guida relative alla riapertura delle attività economiche e produttive approvate con ordinanza regionale n.31 del 17 maggio scorso. Pertanto gli esercenti le attività indicate dovranno uniformarsi a quelle che sono le nuove linee guida che sostituiscono le precedenti.
OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 14, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33 E DEL D.P.C.M. DEL 17 MAGGIO 2020. AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE APPROVATE CON ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE N. 31 DEL 17 MAGGIO 2020 E SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATE CON ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE N. 32 DEL 28 MAGGIO 2020.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA
Articolo 1 1. Le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020, come aggiornate con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 32 del 17 maggio 2020, sono sostituite dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui all’allegato 1 della presente ordinanza. 2. Le linee guida di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle attività economiche e produttive che, seppure non espressamente contemplate nelle medesime linee guida, si svolgano con modalità analoghe a quelle regolamentate. 3. Dall’entrata in vigore della presente ordinanza è fatto obbligo agli esercenti le attività dei settori economici e produttivi di cui ai precedenti commi 1 e 2 di attuare e adeguarsi alle linee guida di cui all’allegato 1 della presente ordinanza. 3. Fermo restando gli obblighi di cui al precedente comma 3 i titolari delle attività di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020 sono esonerati dall’obbligo di trasmissione di un nuovo documento di valutazione. 4. Lo svolgimento delle attività economiche e produttive in violazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché l’adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 2, comma 2, de medesimo decreto-legge.
Articolo 2 1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 31 luglio 2020. 2. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, e al Ministro della Salute, ai sensi dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 33 ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM. 4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
L’ordinanza n.35 prevede le linee guida per lo svolgimento dell’attività di medicina legale.
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 35 DEL 10-06-2020
OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19. LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MEDICINA LEGALE.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA
Articolo 1 1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività di medicina legale nell’intero territorio regionale devono svolgersi nel rispetto degli indirizzi operativi di cui all’allegato 1 della presente ordinanza. 2. Lo svolgimento delle attività di medicina legale in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, nonché l’adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge.
Articolo 2 1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 2. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Ministro della Salute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 3 ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM. 4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.