mercoledì 5 Febbraio 2025
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L’insulto su Facebook è diffamazione, ecco cosa si rischia

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Negli ultimi giorni abbiamo letto diversi commenti offensivi e oltraggiosi. Ci sembra doveroso ricordare che questi tipi di commenti sono reati.

Di seguito riportiamo un testo molto esplicativo tratto dal sito Money.it

Leggiamolo insieme.

A proposito di diffamazione a mezzo stampa, è molto importante ricordare che negli ultimi mesi la Corte di Cassazione ha identificato come reato punibile in forma aggravata anche l’insulto su Facebook.

Tuttavia, con la sentenza n°4873 del 1 febbraio 2017, Facebook viene riconosciuto come un mezzo di diffusione ma non di stampa.

Ecco perché l’offesa pubblicata sulla propria bacheca può essere punita con le aggravanti indicate nel 3 comma dell’articolo 595 del Codice Penale ma non per quelle previste dall’articolo 13 della legge 47/1948 riguardo all’attribuzione di un fatto determinato per mezzo della stampa.

Quindi, l’offesa rivolta tramite l’uso dei Social Network, come ad esempio Facebook, è comunque configurabile come reato di diffamazione aggravata, punibile con la reclusione fino ad un massimo di tre anni, ma non consente l’applicazione della Legge Speciale 47/1948 la quale per l’attribuzione di un fatto determinato per mezzo della stampa aggrava la pena fino a 6 anni di reclusione.

Diffamazione, calunnia e ingiuria: le differenze

Nel linguaggio comune spesso si fa molta confusione tra i termini diffamazione, ingiuria e calunnia, che invece sono molto diversi tra loro, anche dal punto di vista penale e sanzionatorio.

Per ingiuria si intende un’offesa rivolta ad una persona presente, in pratica un insulto faccia a faccia. La presenza della vittima è l’elemento caratterizzante dell’ingiuria e la differenzia dalla diffamazione in cui la vittima si trova altrove e le parole diffamatorie vengono rivolte ad altre persone.

Cosa ancor diversa è la calunnia che consiste nella falsa accusa ad una persona innocente. La calunnia è l’attribuzione di un reato in mala fede, significa che il colpevole deve essere consapevole che la vittima è innocente e vuole arrecargli un danno con volontariamente.

Reato di diffamazione: cos’è e come si denuncia

Per inquadrare il reato di diffamazione bisogna far riferimento all’articolo 595 del Codice penale: questa condotta sussiste ogni volta che una persona assente viene offesa, con qualsiasi mezzo, davanti a più persone. Presupposto della diffamazione è l’intenzione di divulgare informazioni che possano ledere l’integrità della persona a cui sono riferite e che gli uditori la percepiscano come tale.

Chi è vittima di diffamazione può reagire mediante querela alle Forze dell’ordine; il termine per presentare la querela è 3 mesi dalla avvenuta conoscenza delle offese. In questa sede si dovrà identificare il diffamatore e allegare delle prove (quando possibile) e dichiarare la volontà di perseguire il fatto penalmente.

Diffamazione, cosa si rischia e circostanze aggravanti

Chi commette il reato di diffamazione rischia la reclusione fino a un anno e una multa che ammonta a 1.059 euro. Tuttavia la legge prevede delle circostanze in cui la pena può essere aggravata dal giudice.

Queste circostanze sono:

quando il colpevole attribuisce un fatto determinato alla vittima. Qui al reclusione arriva a due anni e la multa a 2.065 euro;

offesa a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità. La reclusione aumenta fino a tre anni;

offesa rivolta a ad un’Autorità dello Stato, corpo politico, amministrativo o giudiziario., con multa fino a 6.000 euro.