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sabato 2 Agosto 2025
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Trasporto locale a Termoli: continua il braccio di ferro, Sati ancora al Consiglio di Stato

TERMOLI. Nonostante 4 pronunce negative, la Sati continua a mettersi di traverso rispetto all’aggiudicazione dell’appalto sul project financing del Tpl, che ancora non decolla, al comune di Termoli. Dopo Due sospensive, una al Tar e una al Consiglio di Stato, e due ricorsi nel merito, la società di autolinee   project financing del Trasporto pubblico locale, assegnato nell’estate alla Gtm, che ha esercitato il diritto di prelazione su Air Pullman. Il Tar Molise si era espresso a febbraio 2020 come merito della causa.

La Sati ha promosso istanza per la dichiarazione di nullità per contrasto con l’esecutiva sentenza Tar Molise n. 54 del 13.02.2020 “voglia l’adito Tar Molise, previa sospensiva, dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati, con vittoria di spese, competenze ed onorari e condanna alla restituzione del contributo unificato che ai sensi di legge si dichiara dovuto nella misura di euro 300». La ricorrente aveva dedotto, in particolare, che la sentenza n. 54 del 13 febbraio 2020 ha natura solo apparentemente processuale, avendo invece anche un contenuto conformativo, quando ha statuito che «in particolare, si osserva che il disciplinare di gara stabiliva che le soluzioni tecniche concernenti la consistenza del parco mezzi e la dotazione delle infrastrutture costituissero parte integrante dell’offerta ed elemento discriminante ai fini della valutazione della relativa qualità, da apprezzare in forza degli appositi criteri indicati al punto 23 […], sicché è escluso che i concorrenti potessero ragionevolmente coltivare l’aspettativa di subentrare nella posizione del precedente gestore, acquisendo le relative risorse organizzative.

Nel caso di specie, l’asserita non necessità di partecipazione alla gara, in applicazione della richiamata eccezione delle clausole escludenti, è infatti superata dalla tardività dell’impugnazione del bando che, in tesi, avrebbe ex se determinato l’esclusione della ricorrente. In altre parole, è vero che non è necessaria la partecipazione alla gara per impugnare le clausole escludenti, ma solo nel caso in cui vi sia stata la (tempestiva) impugnazione del bando di gara, circostanza che non si è verificata nel caso di specie (come accertato nella sentenza di questo Tar n. 54/2020), dove sono stati impugnati solo i chiarimenti. Da tali ultime considerazioni deriva che nemmeno va disposta la conversione del ricorso in ottemperanza in ordinario ricorso di legittimità, perché palesemente inammissibile per difetto di legittimazione all’impugnazione in capo alla ricorrente. Ora, nuova puntata al Consiglio di Stato. con ricorso contro la sentenza n.3/2021 del 07/01/2021 per conseguire la riforma della sentenza del Tar Molise n. 3/2021 del 07/01/2021, per le motivazioni riportate nell’atto di ricorso al quale si rinvia integralmente e l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.mo Consiglio di Stato riformare l’appellata sentenza con ogni consequenziale statuizione e con vittoria di spese, competenze ed onorari e condanna alla restituzione del contributo unificato che ai sensi di legge si dichiara dovuto nella misura di €450”. L’incarico è affidato allo studio Ruta di Campobasso.