TERMOLI. Con l’inaugurazione della stagione balneare, arrivano le regole da seguire ed i divieti della Capitaneria di Porto per la sicurezza dei bagnanti. L’ordinanza numero 25/2021 impone preziose disposizioni per un’estate sicura.
Ecco il testo:
Articolo 1
DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Ai fini dell’applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare e di apertura al pubblico delle strutture balneari sono individuate dalle Ordinanze balneari della Regione Molise e della Regione Puglia.
1.2 I cartelli monitori recanti avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo, contemplati in più occasioni nel seguito della presente Ordinanza, dovranno avere dimensione di almeno cm. 80×80 e carattere di almeno cm. 5, dovranno essere collocati in posizione ben visibile all’utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. Gli avvisi indicati nei cartelli, oltre che in lingua italiana, devono essere riportati anche in lingua inglese, francese e tedesco. E’ fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari di verificare e garantire l’effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
1.3 Fatto salvo il disposto di cui al punto 1.4, nei periodi in cui non è obbligatoria la garanzia del servizio di balneazione secondo le vigenti ordinanze balneari regionali, qualora i concessionari si avvalgano della facoltà di aprire al pubblico ai soli FINI ELIOTRAPICI, dovranno:
a. issare la bandiera rossa di cui al successivo art. 5.14 lett. c);
b. esporre almeno tre cartelli, di cui uno necessariamente all’accesso allo stabilimento balneare, rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto e riportanti la dicitura:
“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO – STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI”
c. dare comunicazione dell’apertura all’Autorità Marittima;
Le strutture che intendono effettuare apertura al pubblico, nei periodi consentiti, a soli fini elioterapici o comunque per attività non connesse con la balneazione, non devono offrire servizi specifici (p.e. noleggio e locazione di natanti da diporto, etc.) che possano indurre gli utenti alla balneazione.
1.4 Nei periodi dell’anno di funzionamento ed apertura al pubblico delle strutture balneari devono essere operativi i servizi di salvataggio, con le modalità della presente Ordinanza. In particolare, nei periodi in cui le ordinanze balneari della Regione Puglia e della Regione Molise dispongono l’apertura al pubblico per la balneazione, il servizio di salvataggio dovrà essere obbligatoriamente garantito.
1.5 Nei periodi in cui non è obbligatoria la garanzia del servizio di balneazione ciascuna struttura balneare deve comunicare alla Capitaneria di Porto i periodi in cui è aperta al pubblico per la balneazione o per l’elioterapia.
Articolo 2
ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE – ACQUE SICURE
2.1 La zona di mare ampia 300 metri dalla battigia – 100 metri per l’Arcipelago delle Isole Tremiti – e 50 metri dalle coste a picco sul mare è destinata alla balneazione, salvo quanto specificatamente previsto per la tutela della Riserva Marina di Isole Tremiti.
2.2 È fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari di segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione, saldamente ancorati al fondo, tali da non costituire pericolo e posti parallelamente alla linea di costa. I predetti gavitelli dovranno essere nel numero minimo di due per ciascuna struttura e comunque posti a non più di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro. I predetti gavitelli dovranno essere contrassegnati dalla numerazione attribuita dai Comuni alle singole strutture balneari ed essere prontamente riposizionati qualora, a seguito di mareggiate ovvero altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio. L’ormeggio a detti gavitelli è vietato.
2.3 Nella zona riservata alla balneazione E’ VIETATO:
a. il transito di qualsiasi unità navale, ivi compresi windsurf e kitesurf, ad eccezione di natanti da spiaggia tipo jole, canoe, pattini, mosconi, pedalò e simili;
b. l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per i casi disciplinati da apposita concessione demaniale marittima;
c. l’atterraggio e la partenza di surf, windsurf e kitesurf e attrezzature e/o strutture similari, se non a mezzo dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 8.
2.4 Limite acque sicure: è la zona di mare in cui l’acqua raggiunge circa 1 (uno) metro di profondità ed entro la quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione in sicurezza. I concessionari balneari devono segnalare il limite acque sicure mediante l’apposizione di cartelli monitori, ogni 50 metri di fronte mare o frazione e almeno uno per ogni concessione, rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 1.3 e riportanti la dicitura:
“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, 1 (UNO) METRO DI PROFONDITA’”
È data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, oltre che con i cartelli sopra citati, anche mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, collocati ad una distanza non inferiore a metri 5 (cinque) l’uno dall’altro.
Resta in capo a ciascun concessionario la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e la valutazione dell’opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero, in aggiunta, con gavitelli bianchi. I predetti cartelli e segnali dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare.
2.5 SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO: qualora la battigia ed i fondali destinati alla balneazione presentino pericoli di vario genere quali buche, fango, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi etc., questi devono essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti. Nello specifico, i concessionari devono segnalare la fonte di pericolo mediante l’utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile.
Articolo 3
ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE
3.1 I seguenti limiti hanno carattere generale e sono finalizzati alla sicurezza della balneazione per gli aspetti di competenza dell’Autorità Marittima. Sono fatti salvi gli altri divieti alla balneazione stabiliti per particolari casi con specifiche ordinanze della stessa Autorità Marittima. Sono, altresì, fatti salvi i divieti di balneazione posti da altre Autorità per ragioni afferenti alle specifiche competenze.
3.2 La balneazione è sempre vietata:
a. nei porti e negli approdi;
b. nel raggio di 100 (cento) metri dalle imboccature dei porti e dalle opere foranee portuali. Per gli specchi acquei non rientranti nelle distanze di cui sopra, a similitudine di quanto disciplinato per le scogliere frangiflutti, la balneazione è vietata nel raggio di 3 (tre) metri dalle strutture portuali adiacenti alle spiagge. Qualora i limiti di distanza dalle imboccature dei porti e dalle opere foranee determinino una riduzione della zona di mare riservata alla balneazione, come definita dal precedente art. 2.1, i segnali di cui all’art. 2.2 devono essere posizionati in modo da corrispondere a tale riduzione;
c. nel raggio di 50 (cinquanta) metri dallo specchio acqueo antistante la foce di fiumi/torrenti/canali;
d. a meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda in rada;
e. nel raggio di 200 (duecento) metri dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso, se non diversamente previsto da specifico provvedimento amministrativo;
f. all’interno dei corridoi di lancio di cui al successivo art. 8;
g. nella zona “A” di riserva integrale dell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti;
h. in zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti autorità.
Articolo 4
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
4.1 Dal 1 maggio al 30 settembre, nel Circondario marittimo di Termoli, È VIETATO:
a. occupare con qualunque attrezzatura (lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc.) la fascia dei 5 (cinque) metri dalla battigia, al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso. E’, altresì, vietato posizionare le predette attrezzature nello specchio acqueo antistante la postazione di salvataggio in modo tale da impedire, ritardare o comunque rendere difficoltoso un eventuale intervento di soccorso in mare;
b. occupare la fascia di rispetto di 3 (tre) metri dal perimetro dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale, fatta eccezione per i mezzi e/o le attrezzature atte a garantire il soccorso ed il salvataggio;
c. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute.
4.2 Dal 1 giugno al 15 settembre, nel Circondario marittimo di Termoli, E’ VIETATO:
esercitare la pesca, professionale e sportiva, con qualsiasi dispositivo o attrezzo ad una distanza inferiore a 300 (trecento) metri dagli arenili frequentati da bagnanti e ad una distanza inferiore a 100 (cento) metri dalle coste a picco frequentate da bagnanti dalle ore 06:00 alle ore 20:30. E’ consentita la sola pesca sportiva con canna da riva, al di fuori degli orari di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari e comunque in zone non frequentate da bagnanti. In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti nell’ambito degli specchi acquei sopracitati, l’attività di pesca dovrà essere immediatamente interrotta.
4.3 Chiunque eserciti attività subacquee, al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione di cui al precedente art. 2, deve segnalare la propria presenza di giorno con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca mentre di notte con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d’orizzonte; detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere evidenti ad almeno 300 (trecento) metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Qualora esista un mezzo nautico d’appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il predetto segnale dovrà essere posizionato sull’unità, dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità.
4.4 Il nuotatore che si ritrovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, ha l’obbligo di utilizzare il medesimo segnalamento previsto per l’attività subacquea (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, con sagola non più lunga di 3 metri) o, in subordine, indossare una calottina di colore nettamente contrastante con l’ambiente marino, per rendersi ben visibile.
4.5 E’ inoltre vietato tutto l’anno: transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e dalle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale, parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa, nonché avvicinarsi a meno di 3 (tre) metri dalle stesse.
Articolo 5
SERVIZIO DI SALVATAGGIO
5.1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all’attività di salvataggio e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento di tale servizio (salvataggio).
5.2 I concessionari devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l’area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato dalla: Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).
5.3 Nel caso di arenili di estensione pari o superiore a 150 metri, il servizio dovrà essere svolto con almeno un assistente bagnanti ogni 150 metri di fronte mare o frazione.
5.4 Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata mediante elaborazione di un piano organico, tra stabilimenti balneari e/o spiagge libere contigui. In caso di servizio di salvataggio organizzato in forma associata, dovrà essere garantita la presenza di almeno 1 (uno) assistente abilitato ogni 150 metri consecutivi di fronte mare o frazione.
5.5 Il piano organico deve riportare: gli stabilimenti balneari contigui per i quali sia condiviso il servizio, l’ubicazione delle postazioni di salvataggio e delle dotazioni prescritte dalle ordinanze balneari regionali, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione. In caso di affidamento del servizio in forma collettiva il piano dovrà riportare l’indicazione dei soggetti responsabili con indicazione dei recapiti di pronta rintracciabilità telefonica, nonché ogni informazione utile afferente il servizio prestato. Il piano organico deve essere portato a conoscenza della Capitaneria di porto di Termoli entro il 31 maggio di ogni anno.”
5.6 Qualora particolari conformazioni dell’arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio dovrà essere incrementato, anche in forma associata con gli stabilimenti limitrofi.
5.7 I concessionari balneari al di fuori dell’orario di apertura al pubblico per la balneazione, dovranno issare una bandiera di colore rosso, ed esporre specifica cartellonistica rispondente ai requisiti di cui all’articolo 1.3, riportante la dicitura:
“ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”
5.8 Nel caso di temporanea assenza o allontanamento dell’assistente bagnanti è fatto obbligo, ai concessionari di provvedere alla preventiva sostituzione con altro assistente bagnanti abilitato.
5.9 Nei casi di allontanamento improvviso e/o imprevisto, la sospensione temporanea del servizio di salvataggio dovrà essere segnalata tempestivamente ai bagnanti esponendo la bandiera rossa (di cui al successivo articolo 5.14 lett. c) e posizionando il cartello di cui al precedente punto 5.7.
5.10 Della temporanea sospensione del servizio di salvataggio dovrà inoltre darsi avviso mediante apparato di diffusione sonora.
5.11 Ciascuna postazione di salvataggio, dovrà essere collocata in modo che consenta la più ampia visuale possibile e comunque mediana rispetto alla zona da controllare, ed inoltre dovrà essere equipaggiata con le seguenti dotazioni:
a. binocolo;
b. un paio di pinne (dotazione individuale);
c. maschera e snorkel;
d. galleggiante di soccorso tipo “Rescue Can” (c.d. baywatch);
e. casco di sicurezza (tipo rafting) da indossare in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;
f. giubbotto di salvataggio tipo lifejacket;
g. natante di colore rosso o arancione idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati e ben visibile, la scritta, di colore bianco, “SALVATAGGIO”. Il natante deve essere equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto o ancora galleggiante. Tale unità NON deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
h. 350 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante da collegare, all’esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo “Rescue Can” – c.d. baywatch – pattino) e montato su rullo fissato saldamente al terreno;
i. È data facoltà al concessionario balneare di utilizzare una moto d’acqua quale integrazione al natante di cui alla precedente lettera g), con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Termoli; in tal caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
• la moto d’acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;
• la moto d’acqua dovrà obbligatoriamente essere un mezzo omologato a tre posti, recante, ben visibile, la scritta su ambo i lati: “SALVATAGGIO”;
• il conduttore della moto d’acqua dovrà essere titolare di patente nautica e abilitazione al salvamento;
• presenza a bordo della moto d’acqua, in aggiunta al conduttore, di un’altra persona abilitata al salvamento;
• la moto d’acqua deve essere provvista di idonea barella, assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in relazione alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all’idoneità al recupero/trasporto;
• la moto d’acqua, deve essere mantenuta dal concessionario balneare in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui alla precedente lettera g);
• il conduttore e l’addetto al salvataggio a bordo della moto d’acqua, devono indossare obbligatoriamente un casco protettivo ed il giubbotto di salvataggio.
l. Sempre al fine di garantire la massima efficacia possibile del servizio di salvamento, è data facoltà, in aggiunta e non in alternativa al mezzo obbligatorio di cui al precedente punto g), di utilizzare, nell’espletamento del servizio, una tavola da “stand up paddle” Rescue. Tale mezzo deve essere:
• munito di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;
• utilizzato da assistente bagnante in possesso di specifica abilitazione per l’impiego;
• posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio.
La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento viene rimessa al prudente apprezzamento dell’assistente bagnanti che deve operare il soccorso, in funzione della situazione contingente in relazione a condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, etc..
5.12 Al fine di garantire la più ampia visuale possibile, è data facoltà di ubicare la postazione di salvataggio su idonea, sicura e stabile piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia. Le predette piattaforme dovranno essere obbligatoriamente installate nei tratti di litorale caratterizzati dalla presenza di ostacoli (opere di difesa della costa, barriere frangiflutti, pennelli, ecc.).
5.13 I concessionari sono responsabili dell’esistenza, dell’efficienza tecnico–nautica e dell’integrità strutturale di tutte le dotazioni con particolare riguardo al natante per il servizio di salvataggio.
5.14 DOTAZIONI DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO BALNEARE
Presso ogni stabilimento balneare devono essere presenti:
a. almeno 2 (due) salvagenti anulari, di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri, e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50 sui quali eventualmente poter affiggere avvisi/numeri telefonici di pubblica utilità connessi alla balneazione, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare/spiaggia libera; in aggiunta ai salvagenti anulari è data facoltà di dotarsi di galleggianti di soccorso tipo “Rescue Can” (baywatch) provvisti di sagola di lunghezza non inferiore a 3 (tre) metri;
b. almeno 1 (una) asta, da posizionarsi in modo ben visibile, ad un'altezza di almeno 4 metri e, preferibilmente, in prossimità della postazione di salvataggio sulla quale dovranno essere tempestivamente issate, a cura dell’assistente bagnanti e sotto la diretta responsabilità del concessionario, le bandiere rossa e/o bianca;
c. almeno 1 (una) bandiera rossa, da utilizzare in caso:
• di sospensione del servizio di salvataggio;
• di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni o situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere, etc.). Nei predetti casi, l’avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora;
• di apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici nel periodo consentito dai provvedimenti regionali;
• di accertata non conformità sanitaria delle acque di balneazione, così come certificato dalle competenti Autorità.
d. almeno 1 (una) bandiera bianca, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone;
e. almeno 1 (uno) megafono e/o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell’utenza balneare.
Articolo 6
SERVIZIO DI SALVATAGGIO – DISPOSIZIONI PER GLI ASSISTENTI BAGNANTI
6.1 Ogni assistente bagnanti ha l’obbligo di:
a. sorvegliare continuativamente l’area di propria competenza stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia, ovvero sull’unità destinata all’espletamento del servizio di salvataggio. L’obbligo di stazionamento presso la postazione o sul natante di salvataggio è vigente dalle ore 08.30 alle ore 19.00. Al di fuori di tali orari, in caso di apertura al pubblico i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari, dovranno comunque garantire la presenza dell’assistente bagnanti, per l’adeguata sorveglianza dello specchio acqueo di competenza ed il pronto intervento di salvataggio;
b. mantenere al seguito il brevetto in corso di validità che lo abilita al servizio, da esibire a richiesta degli Organi di controllo;
c. indossare una maglietta/canotta di colore rosso recante la scritta, di colore bianco, “SALVATAGGIO”;
d. essere munito di fischietto;
e. conoscere l’esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato presso le strutture balneari/spiagge libere di competenza;
f. issare, a seconda dei casi, la bandiera bianca o rossa di cui al precedente articolo 5.14 lettere c) e d);
g. approntare, prima dell’orario di apertura al pubblico per la balneazione, la postazione di salvataggio, verificando l’esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui al precedente articolo, punti 11 e 14, con particolare attenzione all’unità destinata al salvataggio, verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità.
h. vigilare, affinché venga lasciata libera da ostacoli ed attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc…) la fascia dei 5 (cinque) metri dalla battigia e affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant’altro possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;
i. segnalare tempestivamente, e comunque al termine dell’emergenza, alla Capitaneria di Porto eventuali incidenti e/o eventi straordinari attinenti la sicurezza della balneazione. Inoltre, entro 24 ore dall’evento, avrà cura di far pervenire con ogni mezzo (fax, mail, brevi manu etc.) alla Capitaneria di Porto di Termoli, la “scheda di rilevazione incidenti” (Allegato n. 2), curandone la compilazione in ogni parte.
6.2 Fermo restando i consequenziali provvedimenti sanzionatori e le condotte negligenti ad esso imputabili, l’assistente bagnanti che dovesse rendersi responsabile delle mancanze di cui ai precedenti punti, sarò segnalato, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società Nazionale di Salvamento ovvero alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, per le valutazioni di competenza in ordine al mantenimento del brevetto.
6.3 È obbligo di ogni concessionario vigilare sull’esatto adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 6.1 da parte degli assistenti bagnanti, anche nel caso di affidamento del servizio in forma collettiva/associata mediante il piano organico di cui al precedente 5.4.
6.4 È fatto assoluto divieto di impegnare l’assistente bagnanti in servizio, quand’anche temporaneamente, per attività non connesse al salvataggio. Di tale inosservanza sono ritenuti responsabili i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari che si avvalgono di tale assistente bagnanti.
Articolo 7
PISCINE
7.1 Analogamente a quanto disposto per il mare e fermo restando quanto disposto dalla specifica normativa vigente e dall’ordinanza balneare regionale a tutela della balneazione nelle piscine, nelle aree demaniali marittime ovvero presso stabilimenti balneari ove insistono piscine, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, deve essere presente almeno 1 (uno) assistente bagnanti munito di specifica abilitazione e dedicato alla piscina in modo esclusivo.
7.2 Il servizio deve essere disimpegnato da almeno 2 (due) assistenti bagnanti per vasche con specchio d’acqua superiore a 400 metri quadrati.
7.3 La chiusura della piscina dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica e dovranno essere adottate idonee misure atte ad impedire, secondo le disposizioni di sicurezza vigenti in materia, l’accesso non autorizzato all’impianto da parte dell’utenza ovvero di personale non addetto alla manutenzione dello stesso.
Articolo 8
CORRIDOI DI LANCIO
8.1 Nelle acque destinate alla balneazione le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario possono atterrare o partire utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell’avanzamento.
8.2 I concessionari di strutture balneari che intendano installare, nella fascia di mare antistante la concessione e/o la spiaggia libera, un corridoio di lancio, devono farne comunicazione alla Capitaneria di Porto di Termoli.
8.3 I corridoi di lancio dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a. profondità di almeno 300 metri;
b. larghezza alla battigia: da 10 a 15 metri;
c. larghezza a 300 metri: da 15 a 20 metri;
d. delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarrozzata galleggiante, ad intervalli non superiori a metri 20, ad i quali è vietato ormeggiarsi;
e. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli più esterni di delimitazione;
f. dovranno essere posizionati nei limiti laterali della concessione, in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino l'attività di balneazione;
g. dovranno essere segnalati mediante appositi cartelli rispondenti ai requisiti di cui all’art.1.3 e recanti la dicitura:
“DIVIETO DI BALNEAZIONE – RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI”
8.4 All’interno dei corridoi di lancio:
a. è vietata la balneazione, la sosta, l’ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio.
b. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
c. le unità a motore, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto e comunque ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, rimanendo all’interno degli stessi corridoi e prestando sempre e comunque la massima cautela;
d. le moto d’acqua devono attraversare i corridoi di lancio in dislocamento e comunque ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua.
Articolo 9
DISPOSIZIONI PER I COMUNI E PER LE SPIAGGE LIBERE E GLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI
9.1 Nelle spiagge destinate alla libera fruizione il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni rivieraschi con le modalità e tempistiche previste dalla presente Ordinanza.
I Comuni, con le modalità, gli obblighi, le facoltà e le tempistiche previste agli artt. 5 e 6 della presente ordinanza, devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l’area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con assistenti bagnanti abilitati dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).
I Comuni, in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di garantire il servizio di salvataggio su alcune delle spiagge libere del proprio territorio, dovranno darne preventiva comunicazione all’Autorità Marittima entro il 31 maggio di ciascun anno, indicando i tratti di arenile in cui il servizio non è assicurato. Nei tratti di litorale in cui i Comuni sono impossibilitati a garantire il servizio di salvataggio andrà posizionata, a cura della stessa Amministrazione, in maniera visibile sia lato strada che nei pressi della battigia, apposita cartellonistica monitoria, conforme alle prescrizioni di cui al precedente art. 1.3, recante la seguente dicitura:
“ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”
9.2 Ai Comuni, per le spiagge libere e specchi acquei antistanti, è fatto, altresì, obbligo di:
a. verificare e garantire l’effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili;
b. segnalare il limite della zona riservata alla balneazione mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione secondo le modalità stabilite all’art. 2.2 della presente ordinanza;
c. segnalare il limite acque sicure con le modalità previste dall’art. 2.4 nonché la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e la valutazione dell’opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero, in aggiunta, con gavitelli bianchi. I predetti cartelli e segnali dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare;
d. in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di posizionamento dei gavitelli indicanti le zone di mare riservate alla balneazione ed il limite acque sicure, rendere noto all’utenza la mancanza dei predetti apprestamenti di sicurezza mediante specifica cartellonistica, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 1.3, da apporre in modo visibile nei pressi della battigia e recante la seguente dicitura:
“ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO
LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO”
e. segnalare la fonte di pericolo, di cui all’art. 2.5, mediante l’utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile;
f. custodire idoneamente, nei casi in cui i Comuni abbiano attivato nelle spiagge libere il servizio di salvataggio, il materiale di primo soccorso e renderlo disponibile, per l’immediato utilizzo, presso la postazione dell’assistente bagnanti;
g. comunicare alla Capitaneria di Porto di Termoli l’intenzione di installare, nella fascia di mare antistante le spiagge libere, corridoi di lancio ai sensi dell’art. 8 della presente Ordinanza.
9.3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari e contenute negli articoli che precedono.
Articolo 10
DISPOSIZIONI SPECIALI
Le unità in transito, nell’avvicinarsi al sito della statua sommersa di padre Pio nei pressi dell’Isola di Capraia, località scoglietti, dell’arcipelago delle Isole Tremiti e più precisamente nello specchio acqueo compreso nel cerchio avente raggio 10 metri dal punto di coordinate Lat. 42°07’54” N Long. 015°30’48” E, devono procedere:
– esclusivamente in caso di assenza di bagnanti, predisponendo all’uopo idoneo servizio di vedetta visivo e uditivo;
– emettendo idonei segnali sonori, conformemente a quanto previsto dalla COLREG 72/81;
– a velocità minima di sicurezza.
Articolo 11
DISPOSIZIONE DI RINVIO
Per tutto quanto concerne le attività ludico – diportistiche e ricreative, si rinvia allo specifico “Regolamento sulla disciplina del Diporto Nautico”, adottato con Ordinanza n. 17/2018 in data 18.05.2018 di questa Capitaneria di Porto e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 12
DISPOSIZIONI FINALI
12.1 La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga l’Ordinanza n. 16/2020 in data 23.05.2020 di questa Capitaneria di Porto, entra in vigore a decorrere dal 1 giugno 2021 e dovrà essere esposta, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
I divieti di navigazione, riportati nella presente Ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, degli altri Corpi di polizia e di soccorso e, quando in attività, ai mezzi autorizzati che effettuano campionamenti della flora/fauna marina e delle acque medesime.
12.2 Quale strumento di ausilio ai Concessionari di strutture balneari ed ai Comuni, è predisposta l’allegata check-list di autoverifica e controllo (Allegato 1) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva dell’applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, ausilio nella autoverifica circa l’ottemperanza della struttura balneare e della spiaggia libera, alle principali previsioni in materia di sicurezza previste dalla presente Ordinanza di Sicurezza ed in parte dalle Ordinanze Balneari delle Regioni Molise e Puglia. La check list, debitamente precompilata, dovrà essere conservata presso la struttura balneare ed esibita agli accertatori in occasione dei controlli.
12.3 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni ed in particolare ai contenuti delle Ordinanze Balneari della Regione Molise e della Regione Puglia in premessa citate ed alle Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Termoli, consultabili sul sito www.guardiacostiera.it/termoli.
12.4 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato ovvero diverso e/o più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:
– degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
– degli artt. 53 e seguenti del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171 ss.mm.ii.;
– degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4 ss.mm.ii.;
– degli artt. 650, 673 del Codice penale.
12.5 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all’albo della Capitaneria di Porto di Termoli e della Delegazione di Spiaggia di Isole Tremiti, agli albi dei Comuni rivieraschi di Campomarino, Termoli, Petacciato, Montenero di Bisaccia ed Isole Tremiti, sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/termoli, e previa diffusione alle locali Associazioni di categoria ed organi di stampa.