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venerdì 13 Giugno 2025
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Termoli-Tremiti, scendono tariffe di ormeggio per navi passeggeri e miste

TERMOLI. Nuova ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Termoli relativa alla Riduzione delle tariffe rese dalla Società Cooperativa/Gruppo Ormeggiatori Isole Diomedee (Tremiti).

Il testo:

VISTO

l’articolo 14 della legge 84/94;

VISTI

gli articoli 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione e gli articoli 211 e 212 del relativo Regolamento di Esecuzione (Navigazione Marittima);

VISTO

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante misure urgenti in materia di salute sostegno a lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19 e successive modificazioni;

VISTO

in particolare, l’articolo 199, comma 6, del suddetto decreto legge, che, con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid 19 e assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, riconosce alle Società Cooperative, di cui all’art. 14 comma 1 quinquies della legge 28 gennaio n.84, un indennizzo commisurato, fra l’altro, alle minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell’art.212 del Regolamento per Esecuzione del Codice della Navigazione, ai servizi di ormeggio effettuati fra la data del 14 ottobre 2020 e la data del 31 dicembre 2020;

VISTO

il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 168 del 23 aprile 2021, con il quale è stata, fra l’altro, disposta l’assegnazione delle risorse stanziate dal richiamato articolo 199, comma 6;

VISTA

l’Ordinanza n. 05/2019 di questa Capitaneria, con la quale sono state approvate, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi, le tariffe massime rese dalla Società Cooperativa/Gruppo Ormeggiatori Isole Diomedee (Tremiti) per il triennio 2019/2021;

TENUTO CONTO

che nella tabella allegata al citato Decreto n. 168 la somma complessivamente erogabile in termini di sconto non può eccedere in valore assoluto la cifra di € 599,95;

ESPERITA

la prescritta istruttoria, nel corso della quale è stata verificata la corretta applicazione dei criteri stabiliti dal richiamato decreto attuativo dell’art. 199, comma 6, del d.l.34, per la ripartizione della M_INF.CPTER.CPTER_ORDINANZE.R.0000038.21-06-2021

somma stanziata ai fini della riduzione tariffaria;

VISTA

la nota prot. n. 17019 in data 14.06.2021 assunta a prot. n. 12296 in data 14.06.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con la quale sono stati comunicati gli esiti della richiamata istruttoria;

DECRETA

Articolo 1

Per i servizi di ormeggio effettuati fra la data del 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 a favore delle navi Ro-Ro passeggeri e miste, le tariffe di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza n. 05/2019 citata in premessa sono ridotte del 7%.

Articolo 2

Le Società di ormeggio riconoscono la riduzione tariffaria di cui all’articolo 1, attraverso l’emissione di note di credito a favore delle Società di navigazione beneficiarie della riduzione stessa.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell’articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi, nonché opportunamente diffusa tramite gli organi d’informazione.-