mercoledì 5 Febbraio 2025
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Il Tar Molise respinge l’istanza cautelare sul servizio di Emodinamica al San Timoteo

TERMOLI. Arriva la doccia fredda sulla richiesta di sospensiva cautelare per l'Emodinamica all'ospedale San Timoteo, a cui era correlata l'impugnativa del Pos 2019-2021 da parte dei cittadini-amministratori di maggioranza a Termoli e dell'associazione Cuore molisano.

Il testo dell'ordinanza, con cui il Tar Molise ha respinto l'istanza cautelare.

«Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con la nota gravata, il Direttore della UOSVD di Cardiologia del P.O. “San Timoteo” di Termoli ha disposto la parziale inattività della reperibilità medica emodinamica per alcune fasce orarie e giornate nel periodo dal 1° novembre al 25 novembre 2021;

 

Ritenuto che il ricorso, ad un sommario esame proprio della presente fase, non appare suscettibile di positiva delibazione, atteso che:

a) il provvedimento appare sorretto da obbiettive e ben rappresentate criticità organizzative relative alla copertura dei turni di reperibilità in relazione alla carenza di personale medico;

b) la temporanea sospensione della reperibilità appare prima facie una misura non manifestamente sproporzionata, perché opera, in concreto, un adeguato bilanciamento tra le contrapposte esigenze in rilievo (prevedendo ben scaglionati e non prolungati periodi di sospensione);

c) i vizi procedimentali relativi alla violazione dei diritti partecipativi e al difetto di istruttoria non appaiono favorevolmente apprezzabili, considerato che il provvedimento ha natura sostanzialmente indifferibile ed urgente, perché è correlato alla necessità di far fronte ad una situazione organizzativa meramente transitoria;

d) l’assai limitato arco temporale di efficacia del provvedimento gravato è coerente con la sua natura contingente, non risultando all’evidenza (contrariamente da quanto sostenuto dai ricorrenti) che esso possa assurgere a misura organizzativa stabile, o, in questa forma, reiterabile ad libitum;

Ritenuto che non sussiste all’attualità nemmeno il periculum in mora paventato dai ricorrenti, atteso che ormai gli effetti del provvedimento si sono sostanzialmente esauriti, con la conseguenza che un eventuale accoglimento della misura cautelare richiesta non arrecherebbe ai ricorrenti stessi alcun concreto vantaggio, anche in considerazione dei necessari tempi tecnici per la sua effettiva attuazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.

Compensa le spese di lite della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Daniele Busico, Referendario, Estensore

Massimiliano Scalise, Referendario».