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mercoledì 30 Luglio 2025
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Il Consiglio di Stato ribalta la decisione su Emodinamica, servizio da ripristinare subito

TERMOLI. Ripristinata la programmazione di Emodinamica, così non è avvenuto in Consiglio di Stato, dove il presidente di sezione Franco Frattini, ex Ministro, ha accolto l’istanza di appello formulata dai cittadini-amministratori di centrodestra del comune di Termoli e dell’associazione Cuore molisano, curato dai legali Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano. «Considerato che l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio; Considerato che, in questa sede straordinaria e sommaria, non può negarsi l’esistenza di elementi sintomatici che, nei confronti dei pazienti e in riguardo alla emodinamica, essenziale per la cardiologia interventistica, rivelano, da parte della Asrem, metodologie di azione ispirate piuttosto a serie susseguenti e di breve durata delle sospensioni, accompagnate da rassicurazioni circa l’imminente ripristino, sempre immediatamente smentite da atti concatenati e di mero prolungamento delle misure di sospensione, a parte le gravi censure di omessa informazione allo stesso Collegio circa dati certamente necessari, materia, questa, che sarà valutata dal Tar competente; Considerato che, a fronte del venir meno anche per singoli periodi e non per tutti i giorni delle settimane interessate, appaiono in questa sede prive di esauriente spiegazione alcuni profili circa la ragionevolezza della distribuzione territoriale per eventuali interventi cardiologici urgenti, ancorché a fronte di affermata carenza di medici specialisti, ad esempio a fronte della allegazione appellante secondo cui si potrebbero utilizzare specialisti emodinamici ancora asseritamente presenti in altro presidio (Isernia) presso cui il particolare servizio era da tempo soppresso; Rilevato che le plurime decisioni cautelari, monocratiche e collegiali, susseguitesi negli ultimi mesi, hanno ribadito, per negare il periculum in mora, quanto affermato da Asrem circa la prossima conclusione della sospensione di reperibilità – ogni volta rinnovata – fino ad estenderla ora al 31 dicembre 2021; ritenuto che l’argomento, trattandosi di garantire continuità del servizio per patologie e interventi cardiologici di speciale gravità e complessità, può al contrario – vista la continua estensione delle sospensioni l’una con effetto dalla conclusione della precedente – indurre a ritenere, sulla premessa ottimistica ed enfatica di Asrem circa i pochi giorni residui della sospensione e il ripristino della piena operatività della emodinamica, che prevalga l’interesse dei malati a non correre neppure il rischio di un evento infausto per una contrazione del servizio nel periodo delle Festività, e che per tale, così dichiaratamente breve periodo di sospensione residua, Asrem debba apprestare misure idonee a scongiurare dette possibili eventualità; accoglie l’istanza cautelare in appello e, per l’effetto, sospende l’esecutività dell’atto impugnato in primo grado, disponendo conseguentemente l’immediato ripristino, per il residuo periodo di efficacia temporale dell’atto, della piena operatività nel Presidio ospedaliero di Termoli della emodinamica. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private». L’iniziativa era stata conferma con una nota ufficiale la scelta di appellarsi al Consiglio di Stato rispetto all’ultimo decreto del presidente del Tar Molise, che ha rigettato per la terza volta l’istanza cautelare monocratica (la quinta complessivamente parlando, viste le due camere di consiglio sin qui sfociate in decisione).