L’agente postale deve sempre identificare il consegnatario dell’atto esattoriale In caso contrario esso sarà nullo. La normativa dispone:“L’enunciazione dei soggetti abilitati a ricevere gli atti in luogo del destinatario (tra cui non è ricompreso l’incaricato) è tassativa, in quanto funzionale alla loro identificazione”. Ciò perché il destinatario ha il diritto di conoscere chi l’abbia ricevuto concretamente in modo da potere dimostrare di non avere ricevuto l’atto. Al di là del profilo normativo specifico, la massima su riportata ed espressa dalla Commissione tributaria regionale della Campania (sentenza n. 439/2021) è di chiaro segno costituzionalmente orientato. Innanzitutto perché si rifà al principio del diritto di difesa (ex art. 24 Cost.); poi perché il diritto alla chiarezza e pienezza dell’informazione nel procedimento notificatorio è pur sempre di radice amministrativa (e quindi legato alle leggi 241/1990 sulla trasparenza amministrava e n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Il caso nasce da un ricorso avverso un atto fiscale ritenuto non legittimamente notificato, tramite spedizione racc. A/r, in quanto consegnato a soggetto qualificatosi come “incaricato”, manco identificato dall’agente postale, per di più priva di una ricevuta di consegna con una firma leggibile. Da qui il motivo principale di opposizione del cittadino che – in 1* grado – si era trovato dinanzi ad una sconfitta giudiziale. Il Collegio di 2° grado, invece, è partito da un assunto contrario rispetto alle ragioni del contribuente, ricordando come la giurisprudenza di legittimità (in specie Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 19680/2020), ritiene in sé per sé valida la notificazione di un atto tributario mediante spedizione raccomandata postale con avviso di ricevimento anche quando manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile. Ma la ragione dell’accoglimento del ricorso in appello sta, in via principale, nel fatto che nel caso in esame si applicasse, più in particolare, la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, e 20 e 26 del d.m. 1° ottobre 2008. In base al mix dei decreti ministeriali citati è necessario ed essenziale che “tutti gli invii di posta raccomandata siano consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta…”.
Su questo presupposto i decidenti vesuviani hanno affermato l’insuperabilità del principio di identificazione in sede di procedimento di notifica tributaria prevista dalle disposizioni di attuazione citate. Di conseguenza, ha specificato la Commissione campana di 2° grado, che “la notifica dell’avviso di accertamento oggetto del presente contenzioso, fatta a mani di soggetto dichiaratosi “incaricato”, poiché non rientra tra coloro che sono legittimati a riceverlo, non può essere ritenuta valida, perché – anche in considerazione della illeggibilità della firma – è caratterizzata da un elemento di incertezza assoluta sulla sua identità, in maniera tale da non consentire al destinatario di potere essere individuato”. Detto ultimo passaggio determina, per deduzione logica e giuridica, la nullità della notificazione ai sensi dell’art. 160 C.p.c.
Claudio de Luca