Nel diffondere il testo di una sentenza [che, peraltro, prosegue nel solco tracciato da orientamenti precedenti (numeri 4451 e 4090/2019)], dirittoegiustizia.it!” ha sottolineato: “Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo cui sia possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge e non altre”.
Buone notizie, quindi, per chi abbia patito un accertamento di violazione, in città, per un eccesso di velocità (Corte di Cassazione, n. 16622/2019). Sono illegittimi i provvedimenti prefettizi di autorizzazione all’installazione di apparecchi – a funzionamento automatico con contestazione differita – su strade urbane di tipo non a scorrimento. Nella sostanza gli accertamenti in ambito urbano con misuratori fissi, ove non contestati nell’immediato dalle Forze dell’ordine, sono impugnabili ed annullabili nel caso di apparecchi posizionati su tratti d’asfalto privi di banchine.
Per quello che riguarda le arterie cittadine, le norme attuali includono solo quelle definite di scorrimento che, per l’art. 2 Cds, sono quelle che, tra le altre condizioni, devono avere anche una banchina. Questa, ricordano gli esperti della Giuffré, è identificabile come “uno spazio all’interno della sede stradale, ma esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni ovvero alla sosta di emergenza che deve restare libero da ingombri”.
Se, come nel caso oggetto del pronunciamento (relativo ad una sanzione elevata nel comune di Firenze), tale area fosse troppo piccola, comunque tale da non consentire manovre con un veicolo, in giudizio la classificazione della strada come a “scorrimento” può essere contestata e, nel caso di accoglimento, la sanzione può essere annullata per illegittimità del provvedimento prefettizio.
C’è da segnalare un’altra importante decisione della Corte di cassazione in materia di accertamenti con misuratori di velocità che, come ripete – da anni – lo “Sportello dei diritti”, costituiscono uno degli strumenti più utilizzati da Comuni e da altri Enti proprietari di strade non tanto per la sicurezza quanto piuttosto per incrementare le casse.
Con l’ordinanza n. 32909/2018 i Giudici di legittimità hanno ritenuto annullabile un accertamento per eccesso di velocità quando il Comune non abbia dimostrato la periodicità delle verifiche e delle tarature effettuate sull’apparecchio; e ciò seppure, genericamente e senza pezze d’appoggio, il verbale delle Forze di polizia abbia attestato l’adeguatezza del rilevatore. Nella fattispecie, è stato accolto il ricorso di un automobilista di Bergamo, sanzionato dagli agenti con una postazione mobile per eccesso di velocità che – dopo una prima vittoria innanzi al Giudice di pace – si era visto ribaltare la sentenza in secondo grado. Secondo piazza Cavour, le motivazioni del Giudice non avevano tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 che ebbe a dichiarare non conforme alle norme primarie della ‘Charta’ l’art. 45, c. 6, d.lgs. n. 285/1992 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
La conseguenza è quella per cui, nel caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il Giudice è tenuto ad accertare se esso sia stato, o meno, sottoposto alle verifiche (Cass., n. 533/2018). Ed ecco perché la sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene il Comune esente dall’onere probatorio in ordine alla perdurante funzionalità, non ha fatto buon governo ed è stata parzialmente cassata.
Claudio de Luca