TERMOLI. Il senatore Costanzo Della Porta ha inaugurato con la sua relazione, durata poco meno di dieci minuti, la sessione di lavoro nell’aula del Senato sul progetto di autonomia differenziata.
Come annunciato dall’ufficio di presidenza, entro le 18 terminerà il dibattito e si porrà al voto la pregiudiziale.
Della Porta si è soffermato sulle modifiche che sono state apportate in commissione al testo originario.
Tra le finalità, quella di rimuovere la discriminazione e la disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, richiamati i principi solidaristici della Costituzione; lo stesso principio viene anche ribadito nella clausola di limitazione delle intese da parte del presidente del Consiglio, ciò al fine di assicurare la coesione nazionale.
«Al fine di tutelare l’unità giuridica o economica nonché l’indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie è previsto che il presidente del Consiglio anche su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, e dei ministri competenti per materia, possa limitare l’oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti individuati dalla Regione». Inoltre, previsto un rafforzamento del ruolo del Parlamento.
Sono previste anche norme sulla perequazione, affinché i Lep siano garantiti su tutto il territorio nazionale per evitare disparità di trattamento tra le regioni.
IL TESTO DELLA RELAZIONE
Signora Presidente, vorrei anzitutto ringraziare i componenti della Commissione affari costituzionali del Senato, perché è stato un provvedimento complesso, che ha portato via decine di ore di discussione generale. Sono state svolte cinquanta audizioni, alla fine delle quali il provvedimento è stato notevolmente modificato in Commissione, grazie a un lavoro sinergico della Commissione stessa, che ringrazio davvero di cuore e sentitamente; così come ringrazio di cuore il presidente Balboni, che ha concesso alla Commissione i tempi doverosi per un dibattito esaustivo su un argomento complesso come questo.
Il perno della mia relazione, seppur sintetica, verterà sulle modifiche che sono state apportate in Commissione al testo originario, a cominciare dall’articolo 1, laddove, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, viene specificato, al comma 1, come la legge in esame debba rispettare l’unità nazionale e abbia la finalità di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio. Altresì sono richiamati i principi solidaristici di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione.
Lo stesso principio viene ribadito nel successivo articolo 2, che prevede una vera e propria clausola di limitazione delle intese da parte del Presidente del Consiglio, al fine di assicurare la coesione nazionale e di tutelare l’unità giuridica ed economica, nonché l’indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie. È previsto che il Presidente del Consiglio, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, possa limitare l’oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell’atto di iniziativa.
Come detto, il lavoro in Commissione ha portato addirittura ad inserire nuovi articoli e a sostituirne altri. È il caso per esempio dell’articolo 3, che è stato completamente riscritto e che prevede un rafforzamento del ruolo del Parlamento: la determinazione dei LEP sarà infatti affidata a norme di rango primario, un decreto legislativo e non più un DPCM. Esso prevede inoltre che i decreti siano adottati solo dopo l’entrata in vigore delle norme che stanziano le relative risorse finanziarie.
Sono state previste anche norme sulla perequazione. L’articolo 4 ci ricorda che i LEP devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, per evitare disparità di trattamento tra le Regioni. Proprio sul punto è bene ricordare che, laddove dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, detto trasferimento è autorizzato solo in seguito all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie, coerenti con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, con riferimento all’intero territorio nazionale, al fine di evitare disparità di trattamento tra le Regioni.
Norme metodologiche sono contenute nell’articolo 5, che disciplina le modalità dell’intesa, e nell’articolo 6, che invece disciplina il trasferimento delle funzioni dalle Regioni agli enti locali.
L’articolo 7 invece è una norma di salvaguardia di natura generale ed è una vera e propria clausola di supremazia statale laddove, in virtù di esso, il Governo, in caso di mancata osservanza delle Regioni delle garanzie dei LEP, possa intervenire per farle cessare o parzialmente ridurre.
Per effetto della novella apportata all’articolo 7 in ogni caso, lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell’obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dispone la cessazione integrale o parziale dell’intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.
L’articolo 8 è invece relativo alla commissione paritetica di valutazione degli oneri derivanti dalla delega di funzioni, che viene data alle Regioni.
L’articolo 9 stabilisce invece un principio che riprende un po’ l’articolo 1, che riguarda la coesione e l’unità nazionale, stabilendo che le intese non possono pregiudicare l’entità delle risorse da attribuire alle altre Regioni ed è garantita la perequazione fiscale per i territori con minore capacità fiscale e per le insularità.
L’articolo 10 è una norma di garanzia sempre a vantaggio dell’unità nazionale e della coesione sociale, anche al fine di eliminare deficit infrastrutturali tra le diverse aree, unificando diverse fonti di finanziamento statale e in conto capitale anche per le Regioni che non concludano le intese.
L’articolo 11, infine, è una norma che reca precetti transitori e che stabilisce il prosieguo delle proposte di intesa che abbiano avuto inizio per le Regioni che le abbiano già richieste, disponendo altresì che il predetto provvedimento di legge si applichi anche alle Regioni a statuto speciale.
Concludo così la mia parte di relazione, Presidente, e lascio all’Assemblea e al collega le superiori determinazioni.