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giovedì 5 Giugno 2025
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Edilizia popolare, verso la nuova graduatoria per l’assegnazione degli alloggi

TERMOLI. In scadenza la graduatoria biennale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le cosiddette “case popolari”, che venne pubblicata il 13 settembre 2022. 

L’amministrazione comunale, nell’ultima seduta di Giunta del 13 settembre scorso, esattamente due anni dopo, ha approvato le linee di indirizzo per il nuovo bando di concorso, attraverso cui formare l’aggiornata graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi.

I REQUISITI

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea. Sono ammessi i cittadini stranieri in regola con la vigente normativa in materia di soggiorno; 

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Termoli, alla data di pubblicazione del bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito territoriale di assegnazione, o di lavoratori emigrati all’estero; 

c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 13 della Legge 392 del 1978; 

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione di casi in cui l’alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno; 

e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggio adeguato al proprio nucleo familiare; 

f) assenza di rinuncia ad un alloggio precedentemente assegnato;

 g) i titolari di diritti di proprietà colpiti da eventi calamitosi o il cui stato di conservazione sia considerato scadente e privo dei servizi essenziali, purché sussistano gli altri requisiti previsti dall’art. 2 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche, possono conseguire l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica in presenza di ordinanza di sgombero e comunque solo per la durata della validità di quest’ultima; 

h) reddito annuo complessivo del nucleo familiare entro il limite massimo di € 16.735,06 per un nucleo familiare di due componenti e qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di € 516,46 per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di € 3.098,74. 

i) limite minimo vitale di reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare, rapportato al numero dei componenti, non superiore alla terza classe di reddito di cui alle condizioni soggettive punto a-1) della tabella “A” allegata alla Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche, moltiplicata per il numero dei componenti il nucleo familiare medesimo, salvo che il richiedente dimostri i mezzi di sostentamento del proprio nucleo familiare; 

l) non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice. m) di non trovarsi nelle condizioni ex art.5 comma 1 bis del D.L. n.47 del 28.03.2014 aggiunto dalla Legge di conversione n.80 del 23.05.2014 (i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i 5 anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva).