LARINO. Sono stati per decenni i “mattoncini” di carta che costruivano il risparmio delle famiglie italiane, parliamo dei Buoni Fruttiferi Postali, considerati tra gli strumenti d’investimento più sicuri.
Ma quanti ne sono ancora in circolazione, seppur ormai prescritti? Per coloro che dovessero rinvenirli, giusto sapere che possono ancora essere rimborsabili, lo dimostra la sentenza del settembre scorso emessa dal Giudice di Pace di Larino, Giancarlo Casale, che ha accolto l’istanza di una coppia di coniugi risparmiatrice, assistita dall’avvocato Alessandro Carriero.
Per Casale, «Il vincolo contrattuale che si instaura tra emittente e sottoscrittore dei Buoni Fruttiferi Postali (BFP) si caratterizza proprio sulla scorta dei dati risultanti dal testo, dalla lettera dei relativi documenti di legittimazione, di volta in volta, sottoscritti. Alla stregua di quanto sopra dedotto, sarà il Buono Fruttifero Postale (BFP), sulla base del proprio tenore letterale caratteristico, a costituire la fonte di disciplina del rapporto incorporato nel dedotto documento di legittimazione. A parere di questo Giudice, la mancata indicazione di un termine essenziale di scadenza, stante la conseguente, consustanziale incertezza del suo spirare, non può che tradursi, sul piano giuridico, nell’impossibilità di verificare l’intervento dell’eccepito maturare della prescrizione. Alla luce delle superiori argomentazioni, a parere di questo Giudice, nessuna prescrizione può dirsi maturata in ordine ai tre Buoni Fruttiferi Postali (BFP), causa petendi della pretesa fatta valere nel presente giudizio, potenzialmente idonea a cancellare il diritto al rimborso in capo ai legittimi possessori».
Così, ai ricorrenti viene corrisposto per volontà del Giudice di Pace un valore nominale cadauno pari a euro 250 (valore nominale era di 500.000 lire), oltre al pagamento del rendimento dei Buoni Fruttiferi Postali (BFP) sino all’effettivo soddisfo, oltre alle spese legali e accessorie del procedimento.
Lo sottolinea proprio l’avvocato Carriero: «I Buoni Fruttiferi Postali seppur considerati prescritti dalle Poste Italiane S.p.a., sono comunque rimborsabili», che pone quesiti legittimi.
«E’ davvero legittimo che un risparmiatore perda il diritto di riscuotere i propri investimenti solo per non aver rispettato i termini di scadenza che non gli sono stati chiaramente comunicati?
E fino a che punto un intermediario finanziario può esimersi dalla responsabilità informativa verso i propri clienti?
La recente giurisprudenza che ha affrontato il problema dei Buoni Fruttiferi Postali prescritti, ha visto la condanna delle Poste Italiane a risarcire i clienti per non aver fornito le informazioni adeguate sulla loro scadenza, ritenendo che il diritto del risparmiatore non può essere annullato da mere questioni di forma, o da regole sulla prescrizione di cui il cliente non è stato debitamente informato.
Anche la giurisprudenza locale si è allineata a questo orientamento, infatti, con sentenza n. 97 del 19 settembre 2024, il Giudice di Pace di Larino ha riconosciuto la rimborsabilità del valore nominale e del rendimento dei Buoni Fruttiferi Postali anche se dalle Poste considerati non più rimborsabili a causa dell’avvenuta prescrizione».
La coppia di coniugi, assistita e difesa dall’avvocato Alessandro Carriero è riuscita ad ottenere il rimborso di quanto versato nonché degli interessi relativi a tre buoni postali che detenevano da molti anni e che le Poste non intendeva pagare.
Il legale è riuscito a dimostrare che il cittadino non può essere a conoscenza del termine entro il quale il buono fruttifero va posto all’incasso, in quanto il relativo documento non contiene le informazioni legali e contrattuali necessarie, dati che, invece, risultano dal foglietto informativo che le Poste avrebbero dovuto consegnare unitamente al Buono ma che, in realtà, non veniva consegnato al cliente.
«Questa sentenza, – conclude l’avvocato Carriero – rappresenta una vittoria per i consumatori, che possono così proteggere i propri investimenti, ed un segnale per gli istituti finanziari sull’importanza della trasparenza».