TERMOLI. Il settore della pesca continua a beneficiare della procedura semplificata per l’imbarco delle provviste su motopesca, senza modifiche sostanziali, nonostante l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 141/2024, che introduce disposizioni complementari al Codice Doganale dell’Unione. L’articolo 74 del nuovo decreto conferma, infatti, la definizione di provviste e dotazioni di bordo già stabilita dal DPR 43/1973, mantenendo invariato il quadro normativo previgente.
Un aspetto cruciale è il fatto che, come stabilito dal decreto, la dichiarazione di esportazione diventa prova dell’avvenuto imbarco delle provviste, come previsto dalla normativa doganale unionale. Questo significa che il settore della pesca non dovrà subire modifiche nella sua gestione, poiché la procedura semplificata, definita dalla circolare ministeriale n. 233 dell’11 aprile 1973, rimane in vigore e continua a essere applicata.
La prova dell’avvenuto imbarco, ai fini dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 8/bis del DPR 6323/72, può essere fornita attraverso la registrazione delle fatture di acquisto su un apposito registro vidimato dalla dogana, con l’aggiunta della dichiarazione del Capitano del motopesca sulla stessa fattura.
Tuttavia, è importante notare che questa procedura non si applica all’imbarco di carburante e lubrificanti, per i quali potrebbero essere previste altre modalità di controllo e gestione.
In sostanza, il Decreto Legislativo 141/2024 non comporta cambiamenti per le modalità di imbarco delle provviste, che rimangono regolate dalla circolare ministeriale del 1973, consentendo al settore della pesca di continuare a operare secondo le modalità semplificate previste per l’esenzione Iva.
«Il d.L.gs 141/2024 recante “Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione” entrato in vigore nel mese di ottobre 2024, ha fornito all’art. 74 la definizione di provviste e dotazioni di bordo su aeromobili e navi.
L’articolo costituito da quattro commi, sostanzialmente non si discosta dalla definizione già data dagli articoli 252 e 267, rispettivamente per provviste e dotazioni di bordo, dal DPR n. 43 del 23 gennaio 1973 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
Quello che ci preme far rilevare è che al quarto comma dell’art. 74 è stabilito, tra l’altro che “per le provviste e dotazioni di bordo, la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell’avvenuto imbarco, ai sensi della normativa doganale unionale.”
Dall’analisi del dispositivo possiamo ritenere che la procedura semplificata per l’imbarco di cui alla circolare ministeriale n. 233 (prot. 30819/8/ZV dell’11/4/1973), richiamata dall’art. 5-ter della legge di conversione n. 81/2006 continua a mantiene la piena efficacia non essendo stata espressamente abrogata.
Il settore della pesca quindi continuerà a beneficiare della procedura speciale di cui alla sopra richiamata circolare ministeriale e la prova dell’avvenuto imbarco, ai fini della non imponibilità iva ai sensi dell’art. 8/bis del DPR 6323/72, potrà essere fornita attraverso la registrazione delle fatture di acquisto su apposito registro vidimato dalla dogana e con l’apposizione della dichiarazione del Capitano del M/P sulla stessa fattura. Naturalmente questa procedura non può essere applicata all’imbarco del carburante e lubrificante». Dichiarano da Federpesca.