sabato 25 Gennaio 2025
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Imposta di soggiorno e gli obblighi delle strutture ricettive

TERMOLI. Una stima prudenziale di circa 200mila euro per l’introito da imposta di soggiorno inserita nel bilancio di previsione 2025 a Termoli.

E’ quella illustrata nell’ultimo Consiglio comunale dall’assessore Michele Cocomazzi, che ha specificato come l’entrata in vigore del Cin, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è un codice alfanumerico obbligatorio per tutte le strutture ricettive in Italia, comprese le locazioni turistiche e gli affitti brevi, potrebbe anche riservare somme maggiori.

In effetti, si attende che la Regione Molise comunichi l’elenco delle strutture che hanno adempiuto a riguardo.

La sua introduzione mira a garantire maggiore trasparenza e sicurezza nel settore turistico.

Il termine per l’acquisizione del CIN è stato posticipato al 1° gennaio 2025. Pertanto, tutte le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi o turistiche avrebbero dovuto dotarsi del Cin entro questa data.

Il Cin deve essere esposto all’esterno della struttura: In prossimità dell’ingresso, assicurando che sia chiaramente visibile al pubblico, nel rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.

Deve comparire in ogni annuncio pubblicato su portali di prenotazione (come Airbnb, Booking.com) e su qualsiasi sito web o materiale promozionale relativo alla struttura.

La mancata esposizione del Cin all’esterno dello stabile può comportare sanzioni pecuniarie che variano da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

Oltre all’obbligo del Cin, le strutture devono garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza, come l’installazione di rilevatori di gas e estintori, per tutelare gli ospiti e adeguarsi alle normative vigenti.

Da quanto stabilito, l’imposta di soggiorno è fissata in due euro per notte e sarà corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive del Comune di Termoli e per un massino di cinque pernottamenti consecutivi.

L’imposta di soggiorno sarà utilizzata dal Comune di Termoli per finanziare interventi in materia di turismo e quindi in favore delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambienti locali e dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.

L’articolo 5 del regolamento, che riportiamo integralmente, indica invece tutti i soggetti esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

a) Minori fino al decimoanno di età;

b) I malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;

c) Chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale per un massimo di due persone per paziente;

d) Per le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;

e) Gli autisti di autobus dei gruppi organizzati;

f) Le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. 104/1992 e i loro rispettivi accompagnatori, nel numero di uno per quelli maggiorenni, due per coloro che sono minorenni;

g) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

h) Gli appartenenti alle forze di Polizia statali e locali, Carabinieri, corpo dei Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, Protezione Civile ed enti equiparati soggiornanti per esigenze di servizio.

1) I gruppi di studenti che soggiornano in occasione di una gita scolastica ed i rispettivi accompagnatori, sono tenuti al pagamento del 50% dell’imposta;

]) I gestori e i lavoratori che alloggiano nella struttura e non residenti nel territorio comunale;

k) Gli studenti universitari regolarmente iscritti ai corsi di laurea presso l’UNIMOL sede di Termoli;

2. Le esenzioni di cui ai punti b) e c) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura

ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore

dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

L’articolo 6, invece, al punto 3 si occupa dei versamenti a carico dei gestori che sono così indicati:

3. Il gestore dela struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Termoli delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, e precisamente con le seguenti modalità:

a) Entro il 15 (quindici) aprile, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;

b) Entro il 15 (quindici) luglio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di aprile, maggio e giugno;

c) Entro il 15 (quindici) ottobre, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di luglio, agosto e settembre;

d) Entro il 15 (quindici) gennaio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.