TERMOLI. Nella proposta di legge presentata dalla Giunta regionale in materia di strutture ricettive, prevista anche la specifica sugli stabilimenti balneari, anche se non tocca la delicata sfera ‘demaniale’, a cui rimanda nella normativa specifica.
Quattro le tipologie individuate
a) stabilimenti balneari;
b) spiagge libere attrezzate;
c) spiagge libere;
d) spiagge asservite.
ARTICOLO 30 – STABILIMENTI BALNEARI
1. Sono stabilimenti balneari le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l’offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione.
2. Gli stabilimenti balneari possono, altresì, essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dalla legislazione regionale in materia di commercio, per l’esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d’impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.
ARTICOLO 31 – SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE
1. Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che, al fine di garantire l’uso sociale degli arenili, offrono il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, forniscono servizi minimi gratuiti e, a richiesta e dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi.
2. Le spiagge libere attrezzate possono, altresì, essere dotate di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale in materia, nonché per l’esercizio di attività connesse alla balneazione e di quelle attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d’impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.
ARTICOLO 32 – SPIAGGE LIBERE
1. Sono spiagge libere le aree, di norma poste in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi idonee per la balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all’uso pubblico.
2. Le spiagge libere possono essere provviste, a cura dei comuni, di attrezzature minime a uso gratuito.
3. I comuni sono tenuti a curare la pulizia delle spiagge libere per garantirne la fruibilità.
ARTICOLO 33 – SPIAGGE ASSERVITE A STRUTTURE RICETTIVE
1. Sono spiagge asservite a strutture ricettive quelle riservate, ai sensi della relativa concessione demaniale, all’utilizzo esclusivo degli alloggiati nelle strutture ricettive e loro ospiti, nonché di coloro che sono ospitati nella struttura in occasione dell’organizzazione di eventi, manifestazioni e convegni.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, i Comuni non possono fare ricorso a un cambio di destinazione d’uso delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate.
ARTICOLO 34 – DISPOSIZIONI COMUNI ALLE STRUTTURE BALNEARI
1. Alle strutture balneari di cui al presente Capo si applicano le disposizioni regionali in materia diutilizzazione delle aree demaniali.