CAMPOBASSO. I consiglieri Andrea Greco e Angelo Primiani hanno presentato una proposta di legge regionale – contraddistinta con il n. 60 del registro delle proposte di legge della XIII Legislatura – concernente “Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2005, n. 7, Nuove norme per la protezione dei cani per l’istituzione dell’anagrafe canina”.
La normativa regionale vigente, la legge 7 del 2005, prevede al comma 1 dell’articolo 5 che:
“Il canile comunale assicura il ricovero e la custodia temporanei dei cani vaganti catturati, per un periodo massimo di sessanta giorni, per permettere l’espletamento dei controlli e degli interventi di profilassi da effettuarsi da parte dell’autorità sanitaria ed in attesa dell’affidamento ai sensi del comma 3 del presente articolo.”
Di conseguenza, il successivo comma 3 dello stesso articolo afferma che:
“I cani vaganti catturati, non tatuati o comunque non identificabili, se non reclamati entro sessanta giorni, vengono affidati ai rifugi per cani di cui all’articolo 6 o possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, previa identificazione, trattamento profilattico e sterilizzazione, e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.”
Tali previsioni, che si rifanno al testo normativo nazionale, sono recepite anche nel Regolamento regionale attuativo, il n. 1 del 2006.
Ora, i presentatori della proposta sostengono che il termine di sessanta giorni debba ritenersi eccessivo per la finalità cui è deputato, in quanto rappresenta un evidente disinteresse del proprietario per l’animale smarrito. Al contrario, questa previsione si ripercuote negativamente sulle procedure di adozione, costituendo un deterrente per chi desidera prendersi cura di un cane entrato nella struttura da meno di sessanta giorni.
La questione diventa particolarmente rilevante quando si tratta di cuccioli di età inferiore ai due mesi o di intere cucciolate, sempre più spesso rinvenute in stato di abbandono. La loro richiesta di adozione è crescente proprio a causa della giovane età, ma il termine attuale rischia di rallentare il processo di affidamento.
Per questo motivo, la proposta di legge introduce un ulteriore comma all’articolo 5 della legge 7/2005, il 3 bis, che prevede:
“I cani, non tatuati o comunque non identificabili, facenti parte di una cucciolata rinvenuta in stato di abbandono sul territorio, ovvero i cani catturati aventi età inferiore a mesi due (2), se non reclamati entro trenta (30) giorni, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, ovvero alle associazioni protezionistiche di cui all’articolo 9, che gestiscono rifugi per cani. La cessione può avvenire previa identificazione, trattamento profilattico e sterilizzazione, nonché attestazione del medico veterinario del canile comunale del buono stato di salute del cane. In caso di animali troppo giovani, la sterilizzazione potrà essere differita ad una data successiva all’adozione, previa dichiarazione con conseguente assunzione di responsabilità, all’uopo rilasciata dall’adottante.”
In conseguenza di questa modifica, si propone anche l’inserimento dell’analogo inciso nel vigente testo normativo dell’art. 7 del Regolamento regionale n. 1/2006, mediante l’inserimento del comma 1 bis.
L’iniziativa legislativa sarà ora assegnata dal Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, alla Commissione consiliare competente. Dopo l’espletamento dell’istruttoria e l’espressione del parere di competenza, il testo verrà inviato all’esame dell’Aula per le determinazioni conclusive.