Svolta dalla Corte Tributaria del Molise: accolte le tesi dell’avvocato Franco Mancini. Lo studio associato non è sempre “organizzazione”
CAMPOBASSO. Con una sentenza destinata a fare scuola, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise ha annullato un accertamento Irap nei confronti di uno studio associato, riconoscendo che parte del reddito prodotto da uno degli associati non era soggetto al tributo regionale. A difendere la posizione dello studio è stato l’avvocato tributarista Franco Mancini, le cui tesi sono state pienamente accolte dal collegio giudicante (presidente Stefano Scarano, Relatore Giuseppe Cioffi, Giudice Liberino Porcaro), che ha confermato la pronuncia di primo grado della Cgt di Campobasso (Presidente Vincenzo Di Giacomo, Relatore Ilario Moscetta, Giudice Carmine D’Imperio).
Al centro della controversia, la natura dei compensi percepiti da uno degli associati, derivanti da incarichi di Presidente e Amministratore in importanti Enti e Società nazionali. Secondo la Corte, tali redditi — pur confluiti nel bilancio dello studio associato — erano stati generati in totale autonomia, senza alcun apporto organizzativo, logistico o tecnologico da parte della struttura. Una distinzione cruciale, che ha permesso di escludere l’assoggettabilità all’Irap per quella specifica quota.
La pronuncia si inserisce in un contesto normativo e giurisprudenziale tutt’altro che lineare.Se la legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 8, legge n. 234/2021) ha esonerato dal tributo le persone fisiche esercenti attività professionali, le associazioni tra professionisti — come gli studi associati — sono rimaste escluse da tale beneficio. La Cassazione, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 7291/2016, aveva infatti stabilito che l’esercizio in forma collettiva costituisce presupposto d’imposta, per via dell’organizzazione implicita. Una rigidità poi attenuata dall’Ordinanza n. 27813/2018, che ha aperto alla possibilità di dimostrare che parte del reddito possa derivare esclusivamente dal lavoro individuale.
È proprio su questo spiraglio che si è innestata la difesa dell’avvocato Mancini, riuscendo a dimostrare che le funzioni di amministratore e componente di collegio sindacale erano state svolte in modo indipendente, grazie all’esperienza personale e ai mezzi forniti dagli enti conferenti, senza alcun coinvolgimento operativo dello studio associato.
La sentenza della Corte Tributaria molisana rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza regionale, contribuendo a ridurre l’ingiustificata disparità di trattamento tra il professionista singolo — già escluso dal tributo — e quello che, pur operando in forma associata, svolge incarichi in piena autonomia. Un riconoscimento importante per la tutela dell’equità fiscale e per la valorizzazione del lavoro professionale individuale, che potrebbe aprire la strada a nuove istanze difensive in ambito Irap.
EB

