TERMOLI. Il 30 novembre scade il termine per la prossima rata della Rottamazione-quater. La scadenza riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti, che devono pagare la decima rata e, nel caso dei riammessi alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025), la seconda rata prevista dal nuovo piano dei pagamenti.
In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025.
Come effettuare il pagamento
Per il versamento è necessario utilizzare i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione, disponibile anche in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
In caso di mancato pagamento, oppure se effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
È possibile pagare:
- in banca,
- agli uffici postali,
- nelle tabaccherie e ricevitorie,
- agli sportelli bancomat (ATM) abilitati,
- tramite i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA,
- sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione e con l’App Equiclick.
Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
Copia moduli di pagamento e servizio ContiTu
I contribuenti che hanno necessità di recuperare la comunicazione delle somme dovute con i moduli di pagamento possono ottenerne una copia:
- nell’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione (accesso con SPID, CIE, CNS o Entratel per intermediari fiscali),
- oppure via e-mail, inviando richiesta dall’area pubblica, allegando un documento di riconoscimento.
Sul sito è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute.
Rottamazione-quater e riammissione
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive.
Non sono invece da corrispondere:
- le somme dovute a titolo di sanzioni,
- interessi iscritti a ruolo,
- interessi di mora,
- aggio.
Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o altre sanzioni amministrative (diverse da quelle tributarie o contributive) non sono da corrispondere gli interessi (comunque denominati, comprese le c.d. maggiorazioni) né l’aggio.
Successivamente, la Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) ha previsto una nuova opportunità per chi non è riuscito a rimanere in regola con i pagamenti.
Il provvedimento ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla Rottamazione-quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, potevano presentare entro il 30 aprile 2025 domanda di riammissione ai benefici previsti e scegliere se pagare:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025,
- oppure in un numero massimo di 10 rate.

