TERMOLI. Si chiude dopo oltre dieci anni una delle vicende più complesse tra il Comune di Termoli e Acea Molise S.r.l., gestore del servizio fognario e degli impianti di depurazione. Il Consiglio di Stato, con una sentenza depositata il 4 dicembre 2025, ha respinto l’appello della società e ha confermato che il Comune non deve pagare i quasi due milioni di euro richiesti per le annualità 2012-2015. Una decisione netta, che mette fine a un contenzioso lungo e articolato, fatto di decreti ingiuntivi, opposizioni, richieste di documenti e interpretazioni divergenti della Convenzione del 1999.
Il nodo centrale della disputa è l’articolo 27 della Convenzione, la clausola sul “riequilibrio”. Secondo Acea – già Crea Gestioni – quel passaggio garantirebbe un vero e proprio diritto automatico al ristoro delle perdite di gestione: se i costi superano i ricavi tariffari, il Comune “provvederà al riequilibrio”. Da questa interpretazione discendeva la pretesa di 1.972.765,09 euro, somma che la società riteneva già maturata e che aveva fatturato direttamente al Comune.
Ma il Consiglio di Stato ribalta l’ottica: quel riequilibrio non è un automatismo, bensì un procedimento amministrativo. Perché scatti, servono tre condizioni: la presentazione di un rendiconto annuale completo, la verifica da parte del Comune della congruità delle spese e, solo dopo, l’eventuale attivazione del meccanismo di riequilibrio. Senza l’approvazione del rendiconto, spiegano i giudici, non nasce alcun credito.
Ed è proprio su questo punto che la vicenda si è inceppata. Nel corso degli anni, il Comune ha sollecitato più volte Acea – almeno sette richieste formali tra il 2016 e il 2017 – a fornire una documentazione analitica delle voci di costo: fatture, contratti, giustificativi, prospetti dettagliati. La società ha invece inviato documenti riepilogativi, presentazioni del disavanzo, allegati per macro-voci che, secondo i giudici, non permettevano alcuna verifica concreta. Acea sosteneva che la documentazione completa fosse comunque disponibile nei propri uffici, ma per il Consiglio di Stato questa non è una modalità idonea: l’onere di presentare materiali chiari e completi ricadeva sul gestore.
Il punto non è tecnico ma sostanziale: senza la possibilità di controllare i costi, il Comune non poteva pronunciarsi sui rendiconti, e senza rendiconti approvati non si attiva il riequilibrio. Lo aveva già affermato nel 2019 il Tribunale di Larino, e oggi la giustizia amministrativa lo ribadisce in via definitiva.
La sentenza chiarisce anche un equivoco ricorrente: all’epoca dei fatti, il riequilibrio non implicava automaticamente un rimborso a carico del Comune. La normativa – dalla Legge Galli al sistema tariffario – prevedeva prima di tutto l’adeguamento delle tariffe, strumento naturale per garantire la copertura dei costi del servizio idrico. Dal 2012, con il passaggio delle competenze tariffarie ad ARERA, ogni eventuale aggiornamento sarebbe potuto avvenire soltanto dopo la validazione dei rendiconti da parte del Comune. Poiché ciò non è mai avvenuto, l’intero meccanismo è rimasto bloccato.
Il risultato è una conclusione chiara: nessun credito è sorto in favore di Acea. La documentazione non era sufficiente, il procedimento amministrativo non si è completato, il riequilibrio non può essere riconosciuto. L’appello della società è stato quindi respinto integralmente. Una decisione che chiude un lungo capitolo e che, almeno per il Comune di Termoli, rappresenta un punto fermo dopo anni di incertezza.
EB

