venerdì 16 Gennaio 2026
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Area camper di via Rio Mare: la battaglia sui terreni contesi si definirà in Cassazione

TERMOLI. Consiglio di Stato: inammissibile l’appello del Comune. La disputa sui terreni passa alle Sezioni Unite.

La lunga e complessa vicenda giudiziaria che coinvolge il Comune di Termoli, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i proprietari privati dei terreni contesi, su cui è stata realizzata l’area camper di Rio Vivo, registra un nuovo passaggio decisivo. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ente comunale contro l’ordinanza con cui il Tar Molise aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rimettendo la questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Non si tratta di una chiusura del contenzioso, bensì di un suo definitivo approdo al massimo livello di giudizio. Spetterà ora alla Suprema Corte stabilire quale sia il giudice competente e, soprattutto, chiarire la natura giuridica dei terreni oggetto della controversia: demaniali, come sostiene il Comune, oppure privati, come affermano i ricorrenti e come già riconosciuto in precedenti pronunce.

Il caso trae origine dall’occupazione materiale di aree che i proprietari ritengono sottratte illegittimamente, al di fuori di qualsiasi procedura espropriativa. Al centro della disputa vi è, in particolare, l’area camper, divenuta negli anni il simbolo di un conflitto che intreccia due profili fondamentali: la qualificazione del bene e la conseguente responsabilità risarcitoria dell’amministrazione.

Un passaggio chiave è rappresentato dalla sentenza n. 127 del 2021 della Corte d’Appello di Campobasso, che aveva escluso la natura demaniale dei terreni, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria. Il Ministero dei Trasporti aveva già tentato di ribaltare quell’impostazione in Cassazione, senza successo. Nonostante ciò, il Comune di Termoli ha proposto un proprio ricorso, sostenendo che la questione demaniale non fosse stata adeguatamente approfondita.

Nel frattempo, il giudizio era stato riassunto davanti al Tar Molise, che – vincolato dall’articolo 11 del Codice del processo amministrativo – ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione alla prima udienza utile, senza poter entrare nel merito. Un atto dovuto, che trasferisce automaticamente ogni valutazione alle Sezioni Unite.

L’appello del Comune contro tale ordinanza è stato respinto dal Consiglio di Stato: un provvedimento di questo tipo non è impugnabile e non sono previsti rimedi né dal Codice del processo amministrativo né da quello di procedura civile. Eventuali profili di inammissibilità o questioni di pregiudizialità spettano esclusivamente alla Cassazione.

La decisione, con spese compensate, ha un peso rilevante sul piano politico-amministrativo. Termoli resta in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, dalla quale dipenderanno il futuro della richiesta risarcitoria e la ricostruzione complessiva della vicenda. Una pronuncia destinata ad avere effetti che vanno oltre il caso concreto, toccando principi centrali del rapporto tra pubblica amministrazione e diritti dei cittadini.

EB