LARINO. Il Comune di Larino ha preannunciato di volere coprire il posto di Comandante della Polizia locale, scoperto da dieci anni, innervando nell’organico (oltre alla figura apicale) anche due sottufficiali. Tutt’e tre le figure saranno assunte con incarico a tempo indeterminato, cosicché – quando il citato incardinamento sia stato effettuato – la dotazione organica potrebbe cominciare a ‘respirare’, raggiungendo le sette unità, sempre che (nel frattempo) non abbia ad essere posto in quiescenza altro personale. Naturalmente rimaniamo ancora ben lontani dai numeri degli Anni ’80-’90-’00, quando il Corpo contava dieci unità.
Nel frattempo, però, qualcosa sembrerebbe in qualche modo cambiato; e non solo per Larino, quanto per tutti i Comuni interessati. Una pronuncia dei Giudici contabili della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto (parere n. 73/2019) ha analizzato la portata dell’art. 35-bis del d. l. n. 113/2018. Ne è emerso che quegli Enti che non intendano avvalersi dello specifico regime di assunzioni previsto per la Polizia locale potranno conteggiare le cessazioni dei ‘berretti bianchi’ intervenute nel 2018 per programmare nuovi reclutamenti in altri settori. Com’è noto la norma dispone che, “al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i Comuni – che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica – possono, nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 1, c. 228, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, assumere a tempo indeterminato personale di polizia nel limite della spesa sostenuta nell’anno 2016, fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio”.
In parole povere, si consente agli enti locali territoriali (purché in regola con il pareggio di bilancio) di reclutare, nel solo anno 2019, nuovi Vigili in deroga ai vincoli previsti dalla legge di stabilità per il 2016. Quest’ultima ha posto alle nuove assunzioni un tetto pari al 25% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente, poi incrementato per gli enti virtuosi al 75% (per i Comuni che rispettano il saldo non negativo), in termini di competenza (tra le entrate finali e le spese finali) qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio per classe demografica) o al 100% (per i Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che abbiano registrano, nell’anno precedente, una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio). Per la verità tale disciplina era espressamente applicabile solo fino al 2018, mentre dal 2019 si applica l’art. 3, c. 5, del d.l. n. 90/2014, che fissa per tutti gli enti la soglia al 100%.
Da qui la richiesta di quelli che miravano a verificare se l’art. 35-bis fosse da ritenere applicabile anche agli atti di programmazione già approvati prima della sua entrata in vigore. Ciò, in particolare, per valutare l’efficacia temporale dell’ulteriore limitazione da essa prevista, ovvero dell’inciso secondo cui le cessazioni nell’anno 2018 del personale di Polizia locale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale. Però i Magistrati contabili affermano che tale periodo della norma si applica solo ove il Comune scelga di avvalersi del regime derogatorio temporaneo come confermato dalla circostanza che la disposizione in generale preveda come gli enti «possono» (e non debbano) «nell’anno 2019, in deroga, assumere a tempo indeterminato personale di Polizia municipale». Pertanto, l’art. 35-bis opera in relazione alla capacità di assunzione prevista dall’art. 3, c. 5, del d.l. n. 90, secondo cui , per il 2019, è ammessa la facoltà di assumere nel limite del 100% della spesa delle cessazioni dell’anno 2018.
Tutto ciò posto, c’è solo da sperare che i Comuni non rendano flessibili i posti dedicati ai Vigili, dal momento che – di tale figura – nei nostri centri c’è tanto bisogno.
Claudio de Luca