TERMOLI. Con l’estate arrivano le polemiche legate all’accesso dei cani sugli arenili. L’Associazione italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente ha tentato di eliminare la confusione che resta sovrana soprattutto dove la Regione non abbia predisposto un Piano-spiagge. Cosicché, nel bailamme legislativo locale, risultano di sovente in contrasto tra di loro le regole in campo. Una cosa è certa: gli arenili rimangono vietati a Fido solo in presenza di divieti chiaramente esposti. L’Aidaa, perciò, ha ritenuto, sia pure per un motivo di ‘bon ton’, di venire in aiuto agli amici delle 4 zampe, pubblicando un manuale di “diritti e doveri”. Secondo l’Associazione sarebbero oltre 3.000 le ordinanze emesse dai Comuni, dalle Capitanerie di porto, dalle Provincie e dalle Regioni per regolamentare i singoli stabilimenti. Inutile sottolineare che le ordinanze bene spesso risultano in contrasto tra di loro, mettendo in evidenza una vera e propria babele di divieti. Ma una cosa è chiara: i cani, accompagnati dal padrone, non possono essere ‘espulsi’ da una spiaggia pubblica, o dalla battigia, in assenza di divieti esposti e pubblicizzati.
Solo le Forze dell’ordine ed in particolare la Capitaneria di Porto e la Polizia locale possono rivolgersi al proprietario di un animale invitandolo ad allontanarsi, ma non prima di avere informato in ordine alla presenza dell’ordinanza di divieto. Naturalmente non è sufficiente una mera comunicazione verbale. I Vigili – precisa l’Associazione – devono mostrarla al detentore di Fido, precisandone con chiarezza il numero ed il periodo di scadenza. Ciò perché molte ordinanze contengono divieti solo parziali, limitazioni orarie o riferite a singoli giorni della settimana. L’eventuale rifiuto di mostrare le ordinanze concreta l’omissione di atti di ufficio. Nel caso di un verbale di constatazione, con conseguente precisazione di una sanzione amministrativa, occorre sempre precisare sul verbale di accertamento (e di contestazione) le motivazioni che hanno indotto a tenere in ispiaggia l’animale: esse sono la carenza di cartelli di divieto o di indicazione del numero di ordinanza e data di divieto dietro i cartelli, interventi poco corretti di chi è preposto al controllo della spiaggia o altro. In questi casi la sanzione può essere impugnata davanti ad un Ufficio del Giudice di pace. Per quanto attiene ai doveri, il proprietario del cane deve comunque tenere l’animale al guinzaglio, ne deve raccogliere obbligatoriamente le deiezioni ed evitare di liberare il cane in presenza di bambini o di altri soggetti a rischio o di altri cani. Da evitare anche, a parere dell’Aidaa, l’esposizione prolungata dell’animale al sole, per evitare rischi alla sua salute.
La Sardegna, che è una delle regioni a maggiore vocazione turistico-balneare, ha emesso – per il 2019 – l’ordinanza n. 20.332 del 20 maggio che vieta la permanenza di cani in spiaggia a meno che non si tratti di animali da soccorso e di accompagnamento per persone non vedenti. Gli animali sono ammessi solo fino alle 8 del mattino e dalle 20 in poi. Ogni Comune, infine, può destinare delle zone di spiaggia come “area-cani”. Vale però la regola generale; e, se all’ingresso della spiaggia non è stato apposto l’opportuno divieto con il numero aggiornato dell’ordinanza, ognuno può comportarsi come vuole. Secondo la Magistratura amministrativa del Lazio, come già affermato dal Tar Calabria (sentenza n. 225/2014) “l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso”. E nemmeno le apposite zone di accesso per gli animali create dai gestori degli stabilimenti balneari a pagamento sono sufficienti a controbilanciare il divieto, non solo perché così facendo si crea una ingiustificata sperequazione tra cittadini, ma anche in quanto tali aree sono rimesse alla mera facoltà del singolo concessionario.
Claudio de Luca