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venerdì 14 Marzo 2025
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Corso Umberto, sulle zebre pedonali fantasia al potere

TERMOLI. Corso Umberto: attenzione, a Termoli, prima di colorare (con la fantasia) le strisce pedonali.

I lavori in corso Umberto I, effettuati nell’intersezione con il corso Nazionale, sono terminati; ed un quadrato rosso è diventato l’oggetto di un sondaggio giornalistico tra “piacioni” e tradizionalisti. Insomma, più che il rispetto delle regole, parrebbe più importante stabilire ‘ad libitum’ il colore dell’isola spartitraffico.

Ma non può essere così, seppure diventino sempre più numerosi i Comuni che ritengono di poter rendere più evidenti le strisce pedonali attivando attraversamenti stradali in technicolor e dimenticando che – in proposito – dispone il Codice stradale (art. 40), senza ammettere libertà in termini di tonalità cromatiche. Lo stesso Regolamento per l’esecuzione e l’attuazione della disciplina stabilisce forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche dei segnali orizzontali e le modalità di applicazione. In materia l’art. 145 conferma che gli attraversamenti pedonali debbono essere resi evidenti mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli. Ciò posto, colori ulteriori entrerebbero in conflitto non solo con la normativa posta a livello nazionale quand’anche con quella emanata a livello europeo (EN 1436).

Però si potrebbe opporre: sarebbe possibile impedire all’autonomia dell’ente proprietario della strada di colorare il nero dell’asfalto cittadino con un conglomerato dal tono più vivace? No, ma insorge un dubbio: se si rileva che le tonalità in questione siano state localizzate esclusivamente sotto le strisce pedonali, ciò potrebbe voler dire che sia stato realizzato qualcosa che viene a costituire un “quid” di complementare alla segnaletica predisposta dal legislatore.

Lo stesso Ministero dei trasporti si è pronunciato col parere n. 1379/2011, smentendo categoricamente “la presunzione di maggiore visibilità della segnaletica orizzontale colorata, constatando un maggior rapporto di contrasto tra l’originario colore nero del conglomerato bituminoso ed il colore bianco delle strisce pedonali; soprattutto in situazioni notturne e di asfalto bagnato”. L’art. 14 Cds impone ai Comuni di apporre e di mantenere la segnaletica prescritta. Stante la chiarezza del precetto, appare evidente che possa insorgere una responsabilità in capo all’ente quando avessero a verificarsi inconvenienti, o addirittura danni, a veicoli od a pedoni, se provocati dalla realizzazione di una segnaletica non conforme. Naturalmente non può che trattarsi di una responsabilità presunta, per ciò stessa da dimostrare in giudizio. In effetti, la P.a. (art. 2051 C.c.), in quanto proprietaria della strada, è sempre tenuta a risarcire l’eventuale danneggiato, a condizione che il sinistro non si sia verificato per un caso fortuito. In tale ottica, l’utente è semplicemente tenuto a provare che l’evento c’è stato e che, dalla sua dinamica, sia derivato un danno.

Di contro, secondo un altro orientamento giurisprudenziale (di gran lunga meno favorevole a chi sia stato danneggiato), la tutela dell’automobilista deve essere ricondotta al principio del “neminem laedere” (art. 2043 C.c.). Ragion per cui, seppure la P.a. sia tenuta a non ledere i diritti altrui, verificando se il proprio operato possa essere censurabile sotto il profilo di eventuali anomalie (nel caso di specie da segnaletica non conforme), l’utente della strada danneggiato rimarrebbe aggravato dall’onere: 1) di provare l’evento; 2) di rendere evidente il rapporto di causa ed effetto tra il segnale mal posto ed il danno patito; 3) di dimostrare la condotta colposa dell’ente che non aveva provveduto ad attivarsi correttamente, approntando una rigorosa segnaletica; 4) di evidenziare che il danno è intervenuto proprio perché la condotta serbava i caratteri dell’insidia e del trabocchetto. Tutto ciò posto l’art. 45 Cds si occupa della uniformità della segnaletica. Per ciò stesso vieta la fabbricazione e l’impiego di segnali non previsti, o non conformi, a quelli stabiliti dal Codice, dal Regolamento, dai Decreti o da Direttive ministeriali. Naturalmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intimare ai Comuni di sostituire, di integrare, di spostare, di rimuovere e di correggere ogni segnale non conforme, con poteri sostitutivi nel caso di inadempienza. Perciò, attenzione prima di colorare con la fantasia le strisce pedonali.

Claudio de Luca