LARINO. Ancora una reintegra nel mondo dell’appalto sull’igiene urbana dell’Unione dei Comuni “Bassi Biferno”, al Tribunale di Larino. L’ha disposta il giudice del lavoro Silvia Cucchiella, dopo l’udienza del 18 dicembre scorso. Il dipendente della Impregico, difeso dall’avvocato Laura Venittelli, ha contestato la cessazione del rapporto di lavoro, asserendo che fosse scattato il tempo indeterminato.
Il Giudice del lavoro Silvia Cucchiella, all’udienza del 18 dicembre 2024, ha emesso la seguente
Ricorso che mirava ad acclarare la nullità della clausola impositiva del termine di durata del rapporto apposta nel contratto datato 03.06.2022 e delle successive otto proroghe del 31.08.2022, 15.09.2022, del 2.10.2022; conseguentemente acclarare e dichiarare che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 03.06.2022, in subordine dal 5.06.2023 oppure dalla data della quinta proroga (1.2.2023). Acclarare e dichiarare che la cessazione al 30 settembre 2023, contenuta nella settima proroga del contratto è priva di effetto poiché intimata in violazione della legge n. 96/2018 in materia di disciplina del contratto a termine e ciò alla luce della circostanza che il rapporto di lavoro, sorto il 03.06.2022, doveva intendersi come non mai risolto.
Dopo aver disposto la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, ordinare alla Impregico S.r.l. di riammettere il ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni con decorrenza dal momento della trasformazione del rapporto, condannando la ditta convenuta al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittima cessazione del rapporto di lavoro , danni commisurati alle retribuzioni globali di fatto nella misura massima previsa per legge, considerando che per ogni mensilità il lordo spettante è pari ad € 1407, oltre all’onere della regolarizzazione contributiva e previdenziale presso gli organi preposti”. Segnatamente il ricorrente rappresentava di essere stato dipendente della società resistente con contratto a tempo determinato stipulato il 3 giugno 2022, per lo svolgimento delle mansioni di autista, nel territorio dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno, con inquadramento nel livello 4 del CCNL Servizi di pulizia e Servizi Integrati / Multiservizio, successivamente prorogato per ben otto volte, in violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n.81/2015. Per il giudice «Dalla documentazione in atti emerge un evidente abuso dell’istituto della proroga, in violazione della normativa dettata dal D.Lgs. n. 81/2015: nel caso di specie, preso atto della stipula del contratto di lavoro in data 3 giugno 2022, alla scadenza dei dodici mesi (ossia il 3 giugno 2023) dei contratti a tempo determinato illegittimamente prorogati dall’Impregico, il rapporto si è trasformato a tempo indeterminato per effetto dell’art. 19 d. lgs n. 81/2015 (sia in base alla versione vigente fino all’entrata in vigore del decreto – legge 4 maggio 2023, n. 48, sia nella versione successiva).
Ciò poiché la settima e ottava proroga (rispettivamente del 1° aprile 2023 e del 30 settembre 2023) non sono motivate e, pertanto, prive di causale, in palese contrasto con il dettato normativo. La domanda va accolta e, per l’effetto, va accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti dal 3 giugno 2023, ex art. 19 co. 1 bis D.Lgs. n.81/2015, con ordine alla parte datoriale di reintegrazione di Buono Nicola in servizio. Inoltre, il datore di lavoro va condannato ai sensi dell’art. 28 ibidem al risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr (euro 1.407,00), calcolate tenendo conto dei criteri indicati nell’art. 8 legge n. 604/1966 (numero dei dipendenti occupati, dimensione dell’impresa, anzianità di servizio del lavoratore, comportamento e condizioni delle parti). La predetta indennità, ai sensi dell’art. 28 cit., ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il Giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Nel dispositivo, «Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede: Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti dal 3 giugno 2023, inquadramento nel livello 4 del Ccnl Servizi di pulizia e Servizi Integrati / Multiservizio e condanna la Impregico S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro; condanna la Impregico S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria omnicomprensiva, dell’importo pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr (euro 1.407,00), oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo. Condanna la Impregico S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore del ricorrente le spese di lite che liquida in euro 3.689,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario».