Nuovi divieti a Termoli: stop ad asporto, messe, servizi alla persona e attività nei parchi
TERMOLI. Ore molto travagliate sulla costa per l'emergenza Covid. Il primo cittadino, Francesco Roberti, ha firmato l'ordinanza n°66 che prevede "misure urgenti per la limitazione della mobilità nel territorio comunale finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19".
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 31/01/2021 con la quale è stata istituita una “zona rossa” per il territorio comunale di Campomarino;
VISTA la successiva Ordinanza n. 9 del 07/02/2021 con la quale il Presidente della Regione ha esteso le misure già in vigore per il Comune di Campomarino a tutti i Comuni facenti parte del distretto sanitario di Termoli dal giorno 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 19/02/2021 con la quale, tenuto conto dell’indice Rt e dell’incremento dei contagi nella nostra Regione, è stata istituita anche per il Molise la c.d. “zona arancione”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 20/02/2021 con la quale è stata prorogata l’efficacia delle precedenti Ordinanze n. 7 del 31/01/2021 e n. 9 del 07/02/2021 (istitutive della c.d. “zona rossa”) fino al 7 marzo 2021 ed è stata estesa ai territori comunali di Bonefro, Lupara, Montelongo, Morrone del Sannio e Provvidenti;
RITENUTO dover intervenire con ulteriori misure restrittive atte a ridurre al minimo la mobilità delle persone e scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza in luoghi pubblici di un numero elevato di persone;
RITENUTO necessario, nel rispetto del principio di proporzionalita e di adeguatezza, al fine contrastare la diffusione del virus COVID19, porre in essere tutte le azioni idonee al perseguimento della anzidetta finalità;
CONSIDERATA l'indifferibilita e I'urgenza di porre in essere azioni a tuteta dell'incolumita pubblica, anche in deroga ad altre disposizioni normative; VISTO il D.Lgs. 267/2000, artt.50 e 54;
ATTESA la propria competenza in materia di igiene e sanità;
ORDINA dalla data del 22 febbraio 2021 e fino al 3 marzo 2021 sull’intero territorio comunale:
1) è vietata la vendita per asporto di generi alimentari e bevande per bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, trattorie, circoli, ecc.
Resta consentita esclusivamente la vendita dei predetti generi e bevande con consegna a domicilio del compratore. E’ altresì disposta la chiusura di tutti i distributori automatici di cibi e bevande
2) è consentita la vendita di prodotti agricoli, generi alimentari e prodotti florovivaistici sulle aree pubbliche, mercatali e non mercatali, esclusivamente agli spuntisti e ambulanti residenti nel Comune di Termoli;
3) la sospensione di tutte le attività sportive negli impianti e parchi pubblici, inclusi quelli in concessione, e nei circoli privati. Resta consentita l’attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione;
4) è fatto divieto sull’intero territorio comunale di consumare cibi e bevande su aree pubbliche o private ad uso pubblico, comprese piazze e ville comunali;
5) per le attività di ricevitoria, lotto, superenalotto, totocalcio e similari è fatto divieto per i clienti di permanere all’interno dei locali al fine di attendere il risultato delle giocate; è altresì vietato sostare nei pressi delle suddette attività per la medesima finalità;
6) la sospensione delle attività di barbieri, parrucchieri e centri estetici;
7) è disposto il divieto di celebrazioni liturgiche nelle chiese e nei luoghi di culto. I riti funebri sono consentiti esclusivamente presso la cappella del cimitero.
ORDINA ALTRESI’ ai competenti Organi di vigilanza e alla Forza Pubblica di effettuare i controlli e di fare osservare la presente ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3.000,00, cosi come previsto dalle disposizioni vigenti.
Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, i1 pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta. La presente ordinanza ha efficacia dal 22/02/2021, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid-19, e verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Termoli. Alla stessa verrà data divulgazione mediante gli organi di informazione locale.