Accesso ad attività e servizi dal primo febbraio, Draghi firma il Dpcm

Emergenza coronavirus ven 21 gennaio 2022
Attualità di La Redazione
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Un supermercato ©TermoliOnLine
Un supermercato ©TermoliOnLine

ROMA. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato oggi il Dpcm (in corso di registrazione) che disciplina - dal 1° febbraio - l’accesso a servizi ed attività al chiuso a coloro che non sono in possesso della certificazione verde Covid-19.

Il Dpcm individua una serie di servizi e attività che si svolgono al chiuso fondamentali per garantire le "esigenze essenziali e primarie della persona" in quattro ambiti:

esigenze alimentari e di prima necessità;

esigenze di salute;

esigenze di sicurezza;

esigenze di giustizia.

Nell’ambito delle attività commerciali indicate nell’allegato al Dpcm, l’accesso consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

ART. 1 

1. Ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9-sexies, comma 8, del medesimo decreto-legge, nonché quanto previsto dagli articoli 7 e 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti: a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali ha consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all'allegato del presente decreto; b) esigenze di salute, per le quali 6 sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice; c) esigenze di sicurezza, per le quali 6 consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti; d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di eta o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui necessaria la presenza della persona convocata. 

2. Il rispetto delle misure di cui al presente articolo è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all'allegato e dai responsabili dei servizi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione. 

3. II presente decreto acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022. 

L'ALLEGATO CHE ESCLUDE L'OBBLIGO DEL GREEN PASS BASE MA SOLO PER I PRODOTTI CONSIDERATI PRIMARI ED ESSENZIALI.

1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso it consumo sul posto. 

2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati. 

3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati. 

4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati. 5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari. 6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica). 7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati. 8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica. 9. Commercio al dettaglio di combustibile per use domestico e per riscaldamento. 

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