“Pillole” su Sicurezza e Prevenzione
Tratteremo, con la massima sintesi e semplicità possibile, argomenti e curiosità, legati alla nostra ed altrui sicurezza, alla prevenzione, alla conoscenza tecnica e delle normative.
In questa “pillola” parleremo di “termini e definizioni” Parte Prima:
Trovandoci ad ascoltare dialoghi fra tecnici professionisti, che spesso usano termini a noi sconosciuti o di cui non sappiamo le definizioni ed il significato, non riusciamo a seguire interamente il discorso e ad apprezzare tutte le informazioni che ci potrebbero essere utili nella nostra vita lavorativa o privata.
In due “pillole” scorreremo l’elenco di termini legati alla “sicurezza sul lavoro” inseriti nel D.Lgs 81/08.
Il Decreto Legislativo 81/08, coordinato con il D. Lgs.106/2009, fornisce un vero e proprio “Codice della salute e della sicurezza sul lavoro”, in sintonia con le vigenti normative comunitarie ed internazionali in materia di sicurezza sul lavoro, costituisce, inoltre, il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico e a quello delle malattie professionali.
Il D. Lgs. 81/08, anche detto “Testo Unico” di salute e sicurezza sul lavoro, ha riordinato e riformato le principali norme previgenti in materia, andando ad abolire tutte le leggi emanate a partire dagli anni 50 fino al 2008, inclusi la 626/94 (fu la legge che rese più moderna la sicurezza sul lavoro in Italia, venne introdotta sia per abrogare le leggi precedenti, che per recepire tutte le normative europee per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori), la 494/96 (la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili) e la 493/96 (segnaletica di sicurezza).
Chi deve adeguarsi al D. Lgs. 81/08?
Devono adeguarsi al D. Lgs. 81/08 tutte le aziende, a prescindere dal tipo di ragione sociale, dal settore di attività di appartenenza e dalla tipologia del rischio. Fanno eccezione le attività senza lavoratori, o con l’unico lavoratore nella persona del Datore di Lavoro.
Le definizioni sono tratte integralmente dal D. Lgs. 81/08.
«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.........(continua)....
«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione........(continua)...
«azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
Figura che sentiamo nominare dagli “addetti ai lavori”, con l’abbreviazione indicante le iniziali, RSPP.
«addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
Anche in questo caso abbreviamo con ASPP.
«medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
«sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
Nella prossima “Pillola” proseguiremo con l’elenco dei termini e delle relative definizioni.
Per contatti, richieste per trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande, utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com.
Aldo Ciccone (Anvvf - Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale).
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