Balduzzi, Asrem e San Timoteo: il Tar dice no al ricorso su Emodinamica

A singhiozzo ven 05 agosto 2022
Attualità di Emanuele Bracone
5min
L'ospedale San Timoteo ©Termolionline
L'ospedale San Timoteo ©Termolionline

TERMOLI. Anche per il Tar è stato San Basso, giunta proprio il 3 agosto la sentenza di merito sul ricorso principale del novembre scorso, quello poi caratterizzato da numerosi motivi aggiunti e diverse istanze cautelari, sia in sede di Tar Molise che di Consiglio di Stato.

I ricorrenti, ricordiamo erano cittadini amministratori di centrodestra e associazione Cuore molisano, a cui si è aggiunto ad adiuvandum quello della famiglia Venittelli, dopo la perdita del congiunto Raffaele, hanno avuto un pronunciamento contrario. Il collegio del Tar Molise ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte in cui si impugna il decreto del commissariato ad acta n. 94/2021, recante il “Programma Operativo 2019-2021”.

Non solo, respinti per il resto il ricorso introduttivo e i successivi tre atti di motivi aggiunti. Insomma, doccia fredda. Una decisione che sembra andare contro il moto popolare a difesa del San Timoteo, ma che in realtà accoglie i motivi addotti alla base della criticità organizzativa da parte dell’Asrem, cristallizzati nella determina del manager Oreste Florenzano del 31 dicembre scorso e confermati col documento prodotto un mese dopo, a cui il Tar aveva inchiodato l’Asrem nel mettere per iscritto le problematiche sofferte dal reparto di Cardiologia del San Timoteo.

Tutto questo a pochi giorni dalla vicenda del 61enne trasferito al Cardarelli dal nosocomio di viale San Francesco e tutto quello che ne è seguito in termini polemici, a tutti i livelli. Il ricorso venne promosso dopo che dall’ultima decade del settembre 2021, per la carenza di personale, il direttore Erminio Calgione era costretto a chiudere il servizio di emodinamica per turni, a volte giorni, sempre più frequenti. Solo con due istanze accolte nelle more delle festività natalizie dal Consiglio di Stato (col presidente Franco Frattini in prima battuta e poi confermato 24 ore dopo) era stata ottenuta per così dire giustizia, ossia la riapertura del reparto.

Ben 33 le pagine della sentenza, che viene dopo la discussione di merito dell’8 giugno scorso, difficili da sintetizzare in un articolo. «Venendo al caso concreto, con un primo ordine di censure i ricorrenti hanno contestato il carattere cogente delle prescrizioni del decreto c.d. Balduzzi (il già più volte citato D.M. n. 70/2015), ritenendo che le stesse dovrebbero essere intese alla stregua di semplici indirizzi non vincolanti. Sempre secondo i ricorrenti, inoltre, l’Asrem avrebbe avuto l’onere di impugnare il P.O.S. 2019-2021 nella parte in cui questo aveva preservato l’emodinamica a Termoli programmandone, di contro, la chiusura ad Isernia. Le tesi dei ricorrenti non persuadono. Il D.M. n. 70/2015 contiene, infatti, il “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”.

Come si evince dal suo incipit, esso è stato redatto dal Ministero della salute di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con una Commissione di esperti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere del Consiglio di Stato. Si tratta, quindi, oltre che di un regolamento, anche di un documento tecnico di significativa importanza, frutto dell’elaborazione scientifica degli organi deputati a redigerlo al fine di “procedere alla definizione, in modo uniforme per l'intero territorio nazionale, degli standards qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie dedicate all'assistenza ospedaliera”.

La natura normativa del decreto in questione e la ratio delle previsioni da esso recate non consentono, dunque, di reputarlo alla stregua di un atto non vincolante, o ad altro titolo liberamente disapplicabile. I ricorrenti, d’altra parte, non hanno chiarito le ragioni per le quali l’Asrem dopo aver attivato una rete delle emergenze cardiologiche imperniata sul modello Hub & Spoke, avrebbe dovuto disattenderne la disciplina recata proprio nel citato D.M. n. 70/2015 (§ 8.2.), contenente le “Indicazioni per le reti ospedaliere per le patologie complesse tempo-dipendenti”. Non è stata cioè individuata alcuna fonte di rango superiore in grado di soprapporsi al D.M. n. 70/2015 determinandone il superamento. L’Asrem si è dunque correttamente attenuta alle previsioni del D.M. Balduzzi, in nome delle quali non vi era nemmeno alcuna plausibile ragione giuridica che potesse onerarla di contestare la scelta del P.O.S. 2019-2021 -peraltro, discrezionale- di non confermare l’emodinamica presso l’Ospedale “Veneziale” di Isernia. I ricorrenti, con le loro doglianze, non tengono inoltre conto che l’attuale standard di cura delle emergenze cardiologiche e tempo-dipendenti, al di là delle carenze di emodinamisti verificatesi nel caso concreto a Termoli (delle quali si dirà in prosieguo), non è comunque rappresentato dall’implementazione del servizio presso il singolo nosocomio, ma, come desumibile dal D.M. n. 70/2015, da un modulo gestorio dell'emergenza che integra i sistemi di intervento di “emergenza urgenza” con il territorio utilizzando ospedali a diversa complessità assistenziale, la cui interconnessione viene assicurata da un’adeguata struttura di trasporto.

Per la configurazione della rete delle emergenze l’Asrem ha preso in considerazione anche le linee guida Agenas per la “revisione delle reti cliniche” approvate con Accordo Stato - Regioni del 24.01.2018 -che prevedono date tempistiche di risposta nel trattamento delle urgenze a seconda del tipo di emergenza in considerazione-, in coerenza delle quali è stato elaborato il modello hub & spoke dianzi descritto, che l’Azienda sanitaria ha dedotto tener conto dei bacini di utenza; delle condizioni orogeografiche della Regione; della viabilità e dei relativi tempi di percorrenza verso l’Ospedale hub “situato in posizione baricentrica rispetto al territorio regionale al fine di assicurare il trattamento delle patologie tempo dipendenti entro i limiti cronologici previsti dalle linee guida”. Le critiche dei ricorrenti non sono dunque conducenti al fine di delineare uno scenario normativo alternativo a disciplina della fattispecie in esame.

Né risultano condivisibili le censure imperniate su un presunto contrasto tra gli atti di sospensione temporanea dell’emodinamica a Termoli e le previsioni del P.O.S. 2019-2021, tanto quelle che preservano la chirurgia interventistica a Termoli, quanto quelle che preconizzano la sua soppressione ad Isernia. I ricorrenti sostengono che, stando ai più recenti indirizzi scientifici, l’attività del laboratorio di diagnostica e terapia cardiovascolare invasiva dovrebbe essere necessariamente continuativa, sicché se ne dovrebbe necessariamente garantire l’operatività 24/24 h e 7/7 giorni. L’Asrem avrebbe pertanto disatteso le previsioni del Pos nella parte in cui questo afferma, a chiare lettere, che “è mantenuta nel Presidio Ospedaliero di Termoli la Cardiologia con Emodinamica”. Nel medesimo programma sanitario non sarebbe stato del resto più previsto un presidio di emodinamica nel P.O. di Isernia, e perciò gli specialisti in servizio presso tale sede potrebbero (anzi, in tesi, dovrebbero) essere trasferiti a Termoli, al fine di ripristinare la funzionalità del servizio nell’intero arco giornaliero e settimanale. Anche questi rilievi sono infondati».

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