Procedure affidate agli esterni, novità nei Comuni

L'osservatorio lun 08 agosto 2022
Attualità di La Redazione
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Procedure affidate agli esterni, novità nei Comuni ©Termolionline.it
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La novità: le procedure amministrative esternalizzate a professionisti esterni ai Comuni ""

Alcuni emendamenti al d.d.l. "Concorrenza 2021", approvato (con 345 voti a favore e 41 contrari) dall'aula della Camera, hanno integralmente esternalizzato ai professionisti esterni ai Comuni talune procedure amministrative. Il testo dovrà ora tornare al Senato per l'approvazione definitiva in terza lettura. L'art. 26 contiene la delega al Governo per la revisione dei procedimenti in funzione di sostegno alla concorrenza. Tra i principi e i criteri direttivi, cui dovrà attenersi il Governo nella stesura dei decreti delegati, ce ne sono due che, a seguito degli emendamenti portati dalla Camera, sono di diretto interesse dei professionisti. Vediamo quali.

La lett. d) del c. 2 dell'art. 26 si occupa della semplificazione dei procedimenti relativi: 1) ai provvedimenti autorizzatori; 2) agli adempimenti ed alle misure sopravvissute al 'repulisti' dei provvedimenti espressi delle Pp.aa. (silenzi assensi, Scia e comunicazioni di inizio attività), in maniera tale da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni coinvolte. Insomma, bisogna ridurre e semplificare - così dice il criterio di delega - anche eliminando, e razionalizzando, le competenze degli Uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei ed individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti. Fin qui la versione della lett. d) approvata dal Senato. In Commissione alla Camera, il testo è stato integrato con la previsione della possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la Pubblica amministrazione. Una aggiunta del medesimo tenore è da registrare a riguardo della successiva lett. g), dedicata alla semplificazione ed alla reingegnerizzazione delle procedure e degli adempimenti finalizzata alla loro completa digitalizzazione. Anche la lett. g) esplicita la previsione della possibilità di delegare un altro soggetto (persona fisica o libero professionista che sia) a provvedere agli adempimenti presso la P.a. Il senso di queste due disposizioni è chiaro. Intende prefigurare la possibilità per gli enti locali territoriali procedenti di esternalizzare le residuali funzioni istruttorie. Ricostruendo lo scenario complessivo, dunque, si consideri che vi sono situazioni in cui la P.a. non conduce più istruttorie e non rilascia provvedimenti definiti espressi; ed altre in cui, pur avendo incombenze istruttorie, grazie alla delega in commento ed una volta che essa sarà stata attuata, le potrà esternalizzare.

Nella prima ipotesi rientrano i casi del silenzio-assenso, quelli delle segnalazioni (certificate o no) di inizio attività; quelli delle comunicazioni di inizio lavori (asseverate o no) oltre le procedure in cui una procedura è interamente libera (senza necessità di rapportarsi con una P.a.). Nel secondo caso, si contemplano quelli in cui è l'Amministrazione che deve verificare presupposti e condizioni (di fatto e di diritto) per, poi, rilasciare un atto espresso finale. Grazie ai criteri di delega di cui in commento, tutta l'attività istruttoria potrà essere delegata all'esterno, anche a un professionista. La norma parla di delega ed il Governo dovrà chiarirne la portata, anche e soprattutto per individuare la responsabilità amministrativa, civile e penale del professionista delegato. Non si ritiene che la norma possa essere interpretata nel senso di una delega alla decisione finale con una esternalizzazione, in questo caso, non solo dell'istruttoria, ma anche del potere amministrativo.

Nella sostanza non si tratta di una delega di funzioni con sottrazione delle suddette al soggetto delegante, ma piuttosto del compimento delle attività istruttorie (sia esecutive che di valutazione giuridica o tecnica) dei presupposti di determinati provvedimenti. Peraltro, si tratta di una manovra che se sgrava gli Uffici pubblici di incombenze operative, andrà attentamente valutata dal mondo delle professioni, proprio in relazione agli effetti indotti sul piano delle responsabilità individuali.

Claudio de Luca

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