Il piano spiaggia comunale approvato nel 2018 "supera" la prova al Tar

Ricorso respinto mar 24 gennaio 2023
Attualità di La Redazione
3min
La spiaggia a settembre ©TermoliOnLine
La spiaggia a settembre ©TermoliOnLine

TERMOLI. Piano spiaggia comunale del 2018 “regge” alla prova del Tar Molise, che ha dichiarato inammissibile, infatti, il ricorso presentato da una dozzina di lidi, che hanno impugnato la delibera del Consiglio comunale del 27 luglio di quell’anno, con cui l’allora amministrazione Sbrocca aveva approvato le controdeduzioni alle osservazioni e approvazione in via definitiva del Piano Spiaggia comunale”. Tra i motivi di ricorsi, l’inattualità del Piano Spiaggia Comunale in quanto gli elaborati che lo costituiscono risalgono al 2009, in violazione del Piano Regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo; errata localizzazione delle aree libere A1 (spiagge libere) e illegittimità della previsione della “posa ombrelloni” nelle aree libere (spiagge libere attrezzate); contrasto con le esigenze turistiche delle previsioni concernenti le aree di tipo C/2 e D.

Successivamente, la Regione Molise ha chiesto al Comune di effettuare una nuova pubblicazione del Piano Spiaggia Comunale già approvato e riaprire la relativa fase di consultazione, in ragione della modifica che era stata apportata a detto Piano in sede consiliare per effetto dell’accoglimento dell’emendamento proposto in Consiglio Comunale e recepito nella delibera di approvazione n. 28 del 27 luglio 2018. In accoglimento della sollecitazione regionale, quindi, il Piano Spiaggia è stato depositato nuovamente presso l’Ufficio comunale competente e pubblicato sul sito del Comune per trenta giorni, per la formulazione delle eventuali nuove osservazioni. Nei termini di pubblicazione è pervenuta una sola osservazione, da parte di un gruppo di concessionari, tra cui le attuali ricorrenti. Con la successiva delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30 gennaio 2019 il Comune ha ritenuto non accoglibile detta osservazione in quanto non riguardante la modifica apportata al testo già in precedenza pubblicato, e ha pertanto approvato in via definitiva il Piano Spiaggia Comunale. Quest’ultimo è stato poi trasmesso alla Regione per l’approvazione definitiva, intervenuta con delibera di G. R. n. 162 del 20 maggio 2019. La Regione ha, in particolare: i) ritenuto il Piano Spiaggia Comunale rispondente al Piano Regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative (di seguito “PRUA”), ai suoi indirizzi e obiettivi; ii) per l’effetto, ha approvato detto Piano, adottato con le delibere del Consiglio Comunale n. 28 del 27 luglio 2018 e n. 10 del 30 gennaio 2019.

Avverso tali provvedimenti sopravvenuti i ricorrenti sono insorte nuovamente in giudizio con atto di motivi aggiunti, con cui hanno riproposto, come motivi di illegittimità in via derivata, le censure già formulate col ricorso originario. La Regione Molise e il Comune di Termoli si sono costituiti in resistenza all’impugnativa deducendone l’inammissibilità per difetto di legittimazione delle ricorrenti e comunque l’infondatezza. In vista dell’udienza pubblica dell’11 gennaio 2023, le parti hanno ulteriormente articolato e ribadito le rispettive tesi. Tuttavia, per i giudici del Tar Molise, il ricorso è inammissibile. In proposito occorre introduttivamente soffermarsi sulla natura e le caratteristiche dell’atto impugnato, che, nell’ambito della cornice regolatoria regionale di settore, si atteggia quale strumento pianificatorio di secondo livello. La legge regionale Molise n. 5/2006, recante la disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zona di mare territoriale, individua gli strumenti di pianificazione, di competenza della Regione e dei Comuni, destinati a regolamentare l’utilizzo per finalità turistico-ricreative delle aree del demanio marittimo. Il Piano Spiaggia comunale è quindi un provvedimento avente le caratteristiche e la natura degli atti di pianificazione. Ma ci sono anche altri aspetti.

L’inattualità degli elaborati grafici allegati al Piano, aventi la funzione di rappresentare lo stato dei luoghi: sul punto, non solo le ricorrenti non hanno illustrato lo specifico pregiudizio alla loro sfera giuridica derivante dalla lacuna lamentata, ma è anche emerso che le eventuali variazioni della linea di costa, non erano suscettibili di pregiudicare in alcun modo le concessioni demaniali marittime in essere, atteso che esse sono state regolate dal diverso criterio del fronte mare (su cui il Piano Spiaggia non può influire), e solo in misura minimale dal dato della profondità dell’arenile. La sentenza è stata pubblicata nella giornata di ieri.

TermoliOnline.it Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Termolionline.it. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione