Sinergia Regione-Unimol per lo sviluppo del Molise
CAMPOBASSO. Oggi, venerdì 19 gennaio, alle ore 10.30, presso la sala Parlamentino della Giunta Regionale del Molise in Via Genova, alla presenza del presidente della Regione, Francesco Roberti, e del Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Prof. Luca Brunese, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo Accordo di Programma Quadro Generale tra l’UniMol e la Regione Molise.
Tre campi d’azione per il nuovo Accordo di programma quadro generale stipulato tra la Regione Molise e l’Università degli Studi del Molise: sviluppo e innovazione, programmi e servizi, progetti e percorsi di azioni comuni dell’area medico/sanitaria. L’Accordo, firmato stamani a Palazzo Vitale dal presidente Francesco Roberti e dal rettore Luca Brunese, rinnova la collaborazione tra le due Istituzioni prevedendo un piano di interventi di lungo periodo mirato a favorire lo sviluppo e la competitività del territorio regionale.
Insieme, Regione e Università, si sono date importanti obiettivi per lo sviluppo del Molise.
IL TESTO DELL'ACCORDO QUADRO REGIONE MOLISE-UNIMOL
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto e finalità dell’Accordo
Il presente Accordo di Programma Quadro generale disciplina le modalità di realizzazione tra le Parti di una stabile ed organica collaborazione inter-istituzionale finalizzata a creare una forte sinergia tra attività di ricerca, didattiche ed assistenziali in un quadro di forte implementazione della terza missione.
Il presente Accordo sarà finalizzato, in particolare, alla disciplina di progetti e percorsi di azione riferiti, in maniera indicativa e non esaustiva, alle seguenti Aree specifiche:
1) AREA SVILUPPO E INNOVAZIONE
2) AREA PROGRAMMI E SERVIZI
3) PROGETTI E PERCORSI DI AZIONI COMUNI DELL’AREA MEDICO/SANITARIA.
Rimane inteso che durante il periodo di vigenza del presente Accordo, l’Università e la Regione potranno indicare ulteriori e diverse Aree specifiche di collaborazione.
La collaborazione tra l’Università e la Regione sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:
a. nel presente Accordo di Programma Quadro generale;
b. nei singoli Accordi attuativi di cui ai successivi articoli del presente Accordo.
Articolo 2
Oggetto della collaborazione per l’Area Sviluppo e Innovazione
Le attività di collaborazione nello svolgimento in partnership di specifici progetti potranno avere ad oggetto,
a titolo esemplificativo:
- Nuove tecnologie costruttive ed efficientamento energetico
- Agricoltura biologica e Sviluppo agro-alimentare sostenibile
- Azioni specifiche per le Aree Interne
- Ingegneria biomedica
- Metodologie e approcci per lo sviluppo sostenibile
- Approcci innovativi per la trasformazione digitale efficace e sicura (e.g., intelligenza artificiale,
cybersecurity)
- Monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità negli ambienti urbani e naturali per l’attuazione della Strategia Nazionale Biodiversità 2030 adottata dalla Conferenza Stato-Regioni (D.M. 252 del 3 agosto 2023).
- Ambiente e territorio nell’ottica dello sviluppo sostenibile
- Industria agroalimentare, in particolare il bio-food.
Articolo 3
Oggetto della collaborazione per l’Area Programmi e Servizi
Le attività di collaborazione nello svolgimento in partnership di specifici progetti potranno avere ad oggetto, a titolo esemplificativo:
- Implementazione infrastrutture Information and Communication Technologies (ICT)
- Politiche finalizzate all’edilizia universitaria presso le sedi di Campobasso e Termoli dell’Università degli Studi del Molise
- Rilancio della mission dell’ESU per gli essenziali servizi della mensa, dei trasporti e della gestione delle residenze universitarie
- Rinnovo e nuova promozione degli accordi per le sedi di Termoli, Pesche
- Recupero e valorizzazione dell’ex albergo Roxy.
Articolo 4
Oggetto della collaborazione per Progetti e Percorsi di Azioni Comuni dell’Area Medico/Sanitaria Per le finalità di potenziare la rete medica ospedaliera e quella della medicina territoriale, la Regione Molise e l’Università degli Studi del Molise si impegnano ad avviare azioni congiunte per la realizzazione di progetti di formazione universitaria e specialistica nell’area medico/sanitaria ed in ulteriori ambiti utili alle finalità individuate, utilizzando, ove necessario, anche le strutture private accreditate.
Con riferimento alle azioni e agli interventi dell’area medica e delle scuole di specializzazione, la collaborazione sarà diretta al potenziamento sia della rete ospedaliera sia della medicina territoriale che, come noto e come per il resto d’Italia, soffrono pesantemente di una carenza di personale dovuta a decenni di riduzione delle risorse anche in seguito ai Piani di Rientro che hanno decimato i medici presenti nelle strutture ospedaliere.
La formazione post-laurea dell’area medica, con la presenza degli specialisti in formazione all’interno delle strutture del Sistema Sanitario Regionale, rappresenta una grande opportunità di esperienza lavorativa per i neo-laureati ma al tempo stesso anche un validissimo e, per certi aspetti, indispensabile supporto per il personale medico e per le strutture ospedaliere della Regione.
Articolo 5
Cabina di Regia Permanente
Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui al presente Accordo di Programma Quadro Generale, l’Università e la Regione convengono di istituire una Cabina di Regia Permanente composta come segue:
- Presidente della Regione Molise
- Rettore dell’Università degli Studi del Molise e, per gli aspetti gestionali ed organizzativi di competenza, dal:
- Direttore Generale della Regione Molise o i capi Dipartimento di competenza
- Direttore Generale dell’Università degli Studi del Molise.
Qualora necessario e richiesto dalla natura degli interventi, la Cabina di Regia Permanente si avvarrà delle professionalità e delle esperienze della Regione e dell’Università o eventualmente di esperti esterni. In particolare, la Cabina di Regia è finalizzata a presiedere ai seguenti aspetti:
- programmare e delineare le linee guida delle politiche di sviluppo e di innovazione della Regione e
dell’Università nei campi di interesse comune;
- favorire lo sviluppo, l’organizzazione e la gestione dei rapporti definiti nel presente Accordo e nelle successive convenzioni e/o protocolli attuativi, nonché il monitoraggio degli stessi;
- porre in essere forme di collaborazione e coordinamento, favorendo il ricorso agli strumenti della semplificazione amministrativa e di snellimento di procedimenti decisionali e di controllo secondo la normativa vigente;
- procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo e, se necessario, a proporre eventuali modifiche, integrazioni e aggiornamenti;
- rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di realizzazione degli interventi;
- una compiuta definizione tecnica, amministrativa e finanziaria dei singoli interventi.
Articolo 6
Accordi attuativi
L’Università e la Regione concordano la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo di Programma Quadro generale e ogni altra attività di comune interesse, attraverso la stipula di Accordi attuativi, individuando le strutture di ciascun ente coinvolte nel progetto o iniziativa comune.
Ciascun Accordo attuativo dovrà essere approvato dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.
Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, fra le altre cose, i profili di natura tecnico – scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria.
Articolo 7
Oneri Finanziari
Il presente Accordo non determina l’assunzione a carico delle Parti di alcun onere di tipo economico e/o finanziario, la cui eventuale imputazione verrà definita, in base a criteri di sostenibilità e disponibilità, negli accordi attuativi di cui al precedente art. 6.
Articolo 8
Durata
L’efficacia del presente Accordo di Programma Quadro Generale ha durata quinquennale. È esclusa ogni forma di rinnovo tacito ed automatico.
Il presente Accordo potrà essere rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni sulla base di un accordo scritto tra le Parti.
Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi accordi attuativi.
Articolo 9
Riservatezza e Trattamento dei dati personali. Le Parti si impegnano per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori per tutta la durata del presente. Accordo e successivamente al termine o alla risoluzione dello stesso:
- a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi;
- a non utilizzare in alcun modo le informazioni riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione del presente accordo.
Le Parti si impegnano, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.