Precari al tempo del Covid, due Oss stabilizzati dal giudice del lavoro
TERMOLI-LARINO. Una sentenza che farà giurisprudenza, quella del giudice del Tribunale di Larino, la dottoressa Silvia Cucchiella. Due precari Asrem sono stati stabilizzati su istanza delle avvocatesse Paola Cecchi e Paola Cantelmi. I due erano stati in servizio durante il periodo Covid, prima con contratto libero professionale, per circa un anno, dal 2020 al 2021, quindi assunti a tempo determinato come Oss per un altro anno e mezzo abbondante, fino alla fine del 2022. Nella sentenza di uno dei due, emerge quanto segue:
Il ricorso chiedeva di “Previa ricognizione dei presupposti imposti dalla legge statale, accertare e dichiarare che il ricorrente ha maturato i requisiti fissati dalla normativa di riferimento per la stabilizzazione e trasformazione del suo rapporto di lavoro subordinato a rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data almeno dal 31.12.2022; conseguentemente, ordinare all’azienda sanitaria convenuta di stabilizzare i ricorrenti alla formale assunzione a tempo interminato a far data dal 31.12.2022; in ogni caso condannare la convenuta Azienda Sanitaria Regionale del Molise a risarcire il ricorrente nella sua qualità di dipendente per aver svolto mansioni di Operatore Socio Sanitario con contratto libero professionale pur essendo sottoposto ad una gerarchia di contratto di lavoro subordinato per le ragioni sopra esposte – infine - condannare l’Azienda convenuta al pagamento della retribuzione globale di fatto maturata dal ricorrente, anche per il periodo lavorativi dal 31.12.2022 sino alla effettiva riammissione in servizio”.
L’Asrem si è costituita in giudizio, sollevando in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito e, resistendo nel merito al ricorso, ne chiedeva il rigetto. Il giudice, dopo aver respinto l’eccezione sul difetto di giurisdizione, ha asserito che ricorso è fondato nei limiti di quanto segue.
«Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente fino al 2013 ha lavorato alle dipendenze della resistente con il profilo professionale di O.T.A. -periodo di lavoro non rilevante ai fini della domanda giudiziale- e successivamente (dal 21/12/2020 al 30/04/2021) ha prestato servizio quale Oss, in virtù di contratto libero professionale. Pertanto, anche quest’ultimo periodo non può essere preso in considerazione ai fini della c.d. stabilizzazione diretta in esame, poiché difetta l'assunzione a tempo determinato all’esito di procedura concorsuale (requisito di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 20 del D. Lgs. 75/2017). L’unico periodo “utile” è quello prestato dal 01/05/2021 al 31/12/2022 al quale si applica l'art. 1 comma 268, lettera b) della legge n.234 della 30/12/2021: “Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da Covid-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo: verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per gli anni 2022, 2023 e 2024, delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2024, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni; b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive (...)".
Tale disposizione, emessa ai fini della stabilizzazione del personale del ruolo sanitario reclutato durante l’emergenza covid-19, prevale ratione temporis sull'art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che fissava il termine di durata minima dei contratti in tre anni quale presupposto per l’assunzione dei precari a tempo indeterminato. Segnatamente, nel caso in esame sussistono entrambi i requisiti necessari ai fini della stabilizzazione: vi è la durata minima dei 18 mesi del contratto a tempo determinato poiché il Salome ha prestato servizio alle dipendenze dall’Asrem dal 01/05/2021 al 31/12/2022; sempre per il periodo in esame, vi è il presupposto della procedura concorsuale perché l'art. 1 co. 268 cit. include le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Pertanto, la domanda va accolta dichiarando il diritto del ricorrente alla stabilizzazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 31 dicembre 2022. Tuttavia, la domanda risarcitoria va rigettata perché non vi è stato uso illegittimo dei contratti a tempo determinato, essendosi meramente verificati i presupposti di legge per la stabilizzazione del personale». Le spese di lite sono state compensate nella misura di 1/3 stante il rigetto dell’eccezione preliminare dell’Asrem relativa al difetto di giurisdizione e l’accoglimento parziale del ricorso, ponendo i restanti 2/3 a carico della parte resistente. soccombente. Esse sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei livelli minimi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa -indeterminabile- (esclusa istruttoria) da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Enorme la soddisfazione delle pari e delle due legali del foro di Larino, con studio a Termoli, in via Cavalieri di Vittorio Veneto.