Dirigente licenziato 16 anni fa vince il ricorso in Cassazione contro la Provincia

Giustizia è fatta gio 17 ottobre 2024
Attualità di La Redazione
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Provincia di Campobasso ©TermoliOnLine
Provincia di Campobasso ©TermoliOnLine

CAMPOBASSO. In data 21 novembre dell’anno 2008 la Provincia di Campobasso procedeva al licenziamento disciplinare, strumentale, dell’allora dirigente addetto ai lavori pubblici della Provincia di Campobasso, previa contestazione di numerosi addebiti di carattere disciplinare.

La vicenda fece scalpore data la riconosciuta professionalità e competenza del dirigente coinvolto.

Dopo anni di battaglie giudiziarie la Cassazione con recente Ordinanza del 09.10.2024 ha posto la parola fine alla vicenda confermando la nullità del licenziamento irrogato e del conseguente diritto alle retribuzioni maturate dalla data dell’illegittimo recesso fino alla data delle dimissioni nel frattempo rassegnate dal dirigente per giusta causa.

Dopo che il Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro aveva accolto solo parzialmente le ragioni del Dirigente, la Corte d’Appello di Campobasso in riforma della sentenza impugnata, accoglieva pienamente le ragioni dello stesso, rigettando viceversa le richieste risarcitorie formulate dalla Provincia di Campobasso contro il Dirigente.

La Suprema Corte di Cassazione, riconoscendo pienamente le regioni del Dirigente coinvolto, assistito dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, ha rigettato definitivamente il ricorso della Provincia di Campobasso, confermando integralmente le statuizioni della Corte di Appello e contestuale condanna alle spese legali dell’Ente provinciale.

L’Ordinanza ha espresso anche un interessante principio di diritto in merito alla prescrizione eccepita dalla Provincia, in merito ai crediti maturati dal lavoratore, escludendo la prescrizione dei crediti derivanti dall’accertata nullità del recesso per giusta causa (tamquam non esset, per la natura dichiarativa della pronuncia di nullità, produttiva di effetti ex tunc). La Suprema Corte ha infatti evidenziato che nel caso di specie il rapporto lavorativo era stato ripristinato fino alla data delle dimissioni del lavoratore, con la maturazione dei relativi crediti retributivi del periodo dell’illegittimo recesso fino alla data di dimissioni per giusta causa, con la conseguente possibilità di farne valere la pretesa, a norma dell’art. 2935 c.c..

Da tale epilogo giudiziario si evince chiaramente lo sviamento dell’azione amministrativa dettata da scopi strumentali che ora passeranno al vaglio delle autorità giudiziarie competenti sia per il risarcimento dei danni personali che erariali da parte chi ha assunto decisioni in aperta violazione di legge.

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