Fermo pesca: istanze dal 2 gennaio al 31 marzo 2024

I termini sab 02 dicembre 2023
Lavoro ed Economia di La Redazione
3min
Fermo pesca: istanze dal 2 gennaio al 31 marzo 2024 ©termolionline.it
Fermo pesca: istanze dal 2 gennaio al 31 marzo 2024 ©termolionline.it

TERMOLI. Novità importante per il mondo ittico. Sul sito del ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disponibili le informazioni relative alla presentazione delle istanze riferite al Fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio 2023 (misura sociale per i membri di equipaggio).

La presentazione delle istanze è prevista dal 2 gennaio 2024 al 31 marzo 2024. In caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250, è concessa, per l’anno 2023, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro. L’indennità giornaliera di cui al comma 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiarsi quale giornata lavorativa.

L’indennità di cui al comma 1 è concessa se la sospensione dell’attività lavorativa è conseguente all’applicazione dei seguenti provvedimenti emanati nel corso dell’anno 2023, sia dall’Amministrazione centrale che dalle Amministrazioni competenti sul territorio in tema di: disciplina della pesca con il sistema a strascico, sia per quanto riguarda l’arresto temporaneo obbligatorio, che per quanto riguarda le misure tecniche previste dalla legislazione vigente; disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico; disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo; disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.

Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è concessa, per l’anno 2023, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro e per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno.

L’indennità giornaliera di cui al comma 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa. L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all’ormeggio. 

L’indennità di cui al comma 1 è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a: Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, adozione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall’Autorità marittima in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca perle giornate indicate; arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (Cnmca) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate.

L’indennità di cui agli articoli 1 e 2 non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato. In caso di soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, sia essa di persone che di capitali. L’indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.

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