Mancate cautele per evitare pericoli

lun 29 novembre 2021
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min

L’omessa adozione delle cautele idonee ad evitare pericoli per la circolazione.

Uno dei tanti problemi che affliggono i Comuni rimane costituito dall’omessa adozione delle cautele idonee a evitare il pericolo per la circolazione, con riferimento alle buche ed agli avallamenti inferti alla sede stradale. In effetti la ditta esecutrice dei lavori, terminati gli stessi ed in attesa dell’asfaltatura, deve sempre provvedere ad ottemperare quanto prescritto; in caso contrario l’organo accertatore, in ispecie a seguito di un sinistro, deve ravvisare la responsabilità nella violazione di cui all’art. 21 del Codice stradale a carico di chi abbia eseguito gli interventi. Potrebbe accadere, però, che l’Azienda, nella persona del legale rappresentante, abbia ad opporsi all’atto di contestazione, sostenendo: in primo luogo che le operazioni erano terminati, per cui sarebbe spettato all’ente proprietario della strada il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Peraltro la violazione non poteva essere ascritta alla persona giuridica quanto piuttosto a coloro che, materialmente, avevano eseguito i lavori, cioè agli operai. Una vicenda del genere ha avuto quale palcoscenico un Ufficio del Magistrato di prossimità La società aveva eseguito, dopo di essere stata autorizzata, l’attraversamento della sede stradale per un allacciamento fognario da civile abitazione; ed aveva terminato il lavoro nella data formalmente comunicata al Comune. A seguito della imperfetta esecuzione, il riempimento (costituito da catrame) aveva ceduto, originando un avvallamento nel piano di calpestio. A causa di questo un motociclista in trànsito era caduto nottetempo, riportando lesioni. La difesa dell’attrice aveva sostenuto che i lavori erano terminati e che, per ciò stesso, nessuna prestazione poteva essere più richiesta alla Società.

Il Comune convenuto, di contro, aveva ritenuto fondata la sussistenza della violazione dell’art. 21 Cds, che, in linea con i principi informatori della disciplina, tutela appunto la sicurezza di coloro che circolano sulle aree aperte al pubblico transito e destinate alla circolazione delle persone, dei veicoli e degli animali, imponendo a chiunque esegua opere o lavori l’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie a non creare pericolo per l’incolumità. Peraltro era stata proprio l’autorizzazione rilasciata ai sensi della disciplina per la circolazione stradale a prevedere, come di norma, che al termine dei lavori lo stato dei luoghi doveva essere ridotto ‘in pristino’ in modo da evitare qualsiasi pericolo per la circolazione; cosicché, essendosi verificato l’avvallamento della sede stradale, proprio per l’esecuzione dei lavori di scavo e per il successivo riempimento non eseguito a regola d’arte, la Società era stata sanzionata ai sensi del succitato art. 21 per non avere rispettato le prescrizioni imposte dall’autorizzazione, creando peraltro quella situazione di pericolo che la norma vuole evitare, concretizzatasi poi in un sinistro stradale.

La giurisprudenza, occupandosi della regola in sopra citata, ha sempre ribadito che l’obbligo per chi esegue i lavori su di una strada non si esaurisce nell’apposizione dell’idonea segnaletica regolamentare, ma anche nel colmare e livellare gli scavi e nell’attuare un idoneo servizio di ripulitura del piano di transito (Tribunale civile di Forlì, 21 giugno 1993) e che le prescrizioni valgono anche nel periodo di sospensione dei lavori (Cassazione penale, sezione IV, 18 giugno 1975, n. 1771). Ciò posto a nulla poteva valere il tentativo di far ricadere la colpa esclusiva della violazione sugli esecutori materiali, in quanto gli obblighi previsti dall’art. 21 ricadono su chiunque esegua i lavori e quindi anche su chi ha il dovere di vigilare e di controllare gli stessi (Cassazione penale, sezione IV, 12 aprile 1985, n. 3361). Tutto ciò posto, l’Ente aveva giustamente rassegnato (dinanzi al Giudice di pace, previo formale richiesta di rigetto) le proprie conclusioni relative alla correttezza del verbale della Polizia locale, vincendo la causa.

Claudio de Luca

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