Il contrassegno per disabili

lun 13 dicembre 2021
Veicoli al crocevia di La Redazione
3min

La disciplina della circolazione stradale recita che, alle "persone invalide, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", sia possibile ottenere - previa visita medica che ne abbia attestata la condizione – un contrassegno che permette, ai veicoli posti al loro servizio, la circolazione nelle zone a traffico limitato ed il parcheggio negli spazi appositamente riservati.

Detta possibilità ‘copre’ anche i veicoli in cui siano presenti non-vedenti (DPR n. 503/1996, art. 12 c. 3). Per il rilascio, l'interessato deve rivolgersi all’AsReM al fine di ottenere la certificazione medica che, poi, dovrà essere presentata al Comune di residenza unitamente alla richiesta del contrassegno (che ha validità quinquennale). Allo scadere, potrà essere rinnovato, esibendo un nuovo certificato del medico di base confermante la persistenza delle condizioni sanitarie per cui venne rilasciato. Naturalmente, esso può essere concesso pure a soggetti che, momentaneamente, si ritrovino in condizioni di invalidità a causa di un infortunio o per altri motivi. In questo caso l'autorizzazione ha un tempo determinato, in conformità alla certificazione attestante la durata del periodo dell'invalidità. Oltre che dal Codice della strada, la circolazione e la sosta dei veicoli posti al servizio di persone disabili, già normate dal Regolamento e da diverse disposizioni del Ministero dei ll. pp., sono state regolamentate da disposizioni più recenti (DPR n. 151/2012) e le regole di dettaglio recanti norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, negli spazi e nei servizi pubblici. Il contrassegno di libera circolazione e sosta ha il simbolo dell'accessibilità (un omino stilizzato in carrozzina), su cui devono essere riportati: 1) il numero progressivo della concessione, attribuito dal Comune; 2) il nome, l'indirizzo ed il Comune di residenza della persona disabile.

La validità del contrassegno non è determinata ‘a priori’, dipendendo essa dalle condizioni della persona richiedente, come accertate dalla Commissione medica. Pertanto, solo se il soggetto interessato risulti affetto da una patologia stabilizzata (o che non comporti possibilità di miglioramento), il contrassegno viene rilasciato per cinque anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante confermante il persistere delle condizioni sanitarie che diedero luogo al rilascio. Se la persona interessata si trova in una situazione di temporanea grave difficoltà di deambulazione (ad esempio in conseguenza di un incidente), può richiedere il contrassegno di libera circolazione e sosta; però la sua validità sarà determinata dalla Commissione medica rispetto alla previsione di recupero delle funzioni motorie della persona sottoposta a visita. In caso di permesso rilasciato per invalidità temporanea, se alla scadenza permanessero nell'interessato gravi difficoltà di deambulazione, va presentata una domanda per il rinnovo previa sottoposizione a nuova visita medico-legale, non essendo sufficiente il certificato del medico curante. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo, viene rilasciato indipendentemente dal possesso della patente di guida ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

Consente il libero transito nelle zone a traffico limitato; nelle aree pedonali; nelle aree verdi; nelle corsie e nelle vie preferenziali nonché la sosta gratuita negli spazi riservati alle persone diversamente abili, delimitati da strisce gialle e dal simbolo dell'accessibilità, compresi quelli collocati nelle aree di parcheggio custodite. Può essere utilizzato per circolare nelle zone a traffico limitato o per parcheggiare negli spazi riservati, solo quando l'auto si posta al servizio del disabile intestatario del contrassegno (perciò il soggetto deve essere presente sull'auto). Naturalmente è vietato l'uso del contrassegno da parte di persone diverse dall'interessato; pertanto non è consentito parcheggiare negli spazi riservati se, in quel momento, l'auto non sia al servizio specifico della persona disabile.

Claudio de Luca

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