Segnaletica poco visibile

lun 09 maggio 2022
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Segnaletica provinciale precaria ©SanSalvoWeb
Segnaletica provinciale precaria ©SanSalvoWeb

Spesso la segnaletica comunale è poco chiara, contraddittoria, poco visibile. Chi abbia trasgredito eccepisce vizi al solo fine di inficiare l’accertamento. Si invoca alla non corretta apposizione del cartello; e, in sede di contenzioso, si sostiene che questo svolga la propria funzione solo sino a quando non sia dimostrato che il difetto lamentato sia stato idoneo a rendere inesistente l’elemento soggettivo. Nel caso di specie, però, il ricorrente deve stare bene attenta a ciò che dice. Non può confermare che la sua auto si trovasse in sosta in una strada interessata dalla pulizia in determinate ore, come ben evidenziato dalla segnaletica verticale installata 'in loco', recante anche il simbolo della rimozione, per poi lamentare di non avere scorto il segnale. Rimane evidente che il fatto di non aver prestato la debita diligenza non può essere ascritto al Comune convenuto, ma solo alla sua distrazione.

Se la segnaletica corrisponde ai dettami degli artt. 39 e segg. Cds, la circostanza che il ricorrente non fosse residente non ha valore; anzi, a maggior ragione, l'autista avrebbe dovuto controllare, con maggiore diligenza, la zona dove aveva lasciato in sosta il veicolo. Inoltre, se la cartellonistica è identica su tutto il territorio nazionale, come tale esprime la norma a tutti i cittadini, che siano residenti o meno. Il rispetto delle regole non è soggetto a distinzione. Oltremodo estranea all’oggetto di un eventuale procedimento la critica rivolta all’organizzazione e/o alla modalità di esecuzione del servizio di pulizia strade. Anzi, vi sarebbe da osservare che è stato proprio il comportamento del ricorrente ad inferire disagi ed ostacoli all’espletamento della pulizia. La sanzione accessoria della rimozione del veicolo, ove prevista, consegue obbligatoriamente alla sanzione principale.

Per quanto sopra motivato, con il suo comportamento questo ipotetico ricorrente si è posto in una infelice condizione mentre gli agenti hanno agito con correttezza. Ciò posto diventa palese: 1) che la violazione è stata accertata dal vigile che ha redatto il verbale secondo la segnaletica apposta sulla via; 2) che l’esistenza della segnaletica non viene posta in dubbio dal ricorrente che, con il proprio comportamento, si è posto nella condizione sopra descritta; 3) che del divieto è stata data conoscenza, agli utenti con la segnaletica installata; 4) che questa è circostanza incontroversa. Ciò posto, l'Ufficio comunale, in caso di opposizione, potrà rappresentare, al Prefetto o al Giudice di pace, la correttezza del verbale, richiedendone il rigetto.

Le circostanze sopra esposte, potranno essere definite nella contro-memoria così come segue: "Nella strada era presente segnaletica di divieto di sosta e fermata, chiaramente visibile all’utenza, sempre che abbia prestato attenzione.

La scarsa visibilità lamentata dal ricorrente non è ascrivibile a responsabilità dell'Ente ma al comportamento del conducente che non ha adottato la debita diligenza. Tutt'al più di illegittimità della segnaletica si potrebbe parlare soltanto quando il Comune avesse collocato un segnale diverso da quello previsto dal Cds; soltanto in questo caso può dirsi che il segnale fosse inidoneo ad assolvere la funzione assegnata. Tale diversità si ha quando il cartello si discosti dal tipo indicato nel Reg. Cds. Nel caso che ci occupa la segnaletica non esprimeva certamente una prescrizione diversa (divieto di sosta e fermata) da quella debita. Per ciò stesso l’esimente nei confronti di colui che non l’abbia osservato, si avrà quando - a causa della suddetta inidoneità - egli non sia stato posto in grado di osservare la norma di condotta in discorso.

Le misure della segnaletica, effettuate 'ex post', non la rendono illegittima in quanto la stessa è chiaramente visibile dall’utenza ed assolve alla funzione a cui è destinata. Perciò, ritenuto che la violazione sia stata correttamente accertata e, poi, cristallizzata nel verbale; che lo stesso è stato redatto dal pubblico ufficiale accertatore, rivestendo carattere di atto pubblico (ex art. 2700 c.c.); che, in tal senso, non può essere disconosciuto sulla base delle personali argomentazioni del ricorrente; dato atto, altresì, che il divieto di sosta e fermata è stato portato a conoscenza della collettività mediante l’apposita segnaletica verticale, si chiede l’accoglimento delle seguenti conclusioni: il verbale è corretto, la richiesta va rigettata".

Claudio de Luca

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