Legittimazioni attive e passive

lun 06 giugno 2022
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Polizia locale ©Vastoweb
Polizia locale ©Vastoweb

Questa volta i contenuti della rubrica si rivolgono più agli addetti ai lavori che ai trasgressori.

Entrando subito in tema, precisiamo che - per potere proporre ricorso ad un verbale di accertamento riferibile al Codice della strada - è necessario essere legittimati; in questo caso, dovendo il soggetto proporre l’azione (è per questo che lo si definisce 'attore'), si parla di “legittimazione attiva”, mentre il convenuto (nel caso di un accertamento di violazione della Polizia locale, la Pubblica amministrazione da cui essa dipende) deve essere il soggetto che ha emanato l’atto impugnato, chiamato a difendere il proprio operato (e per questo si parla di “legittimazione passiva”). Ma, nella pratica, accade bene spesso che il verbale notificato non venga impugnato dal destinatario dell’atto, vale a dire da colui che ha un interesse diretto da tutelare, quanto piuttosto da un terzo, sconosciuto all’Amministrazione procedente. Questi agisce qualificandosi trasgressore, oppure comunque assume di avere un interesse ad intervenire nel procedimento.

In questo caso, rilevata l’estraneità del soggetto, va eccepito il difetto di legittimazione attiva, intendendo che chi propone il gravame non può sostituirsi al soggetto a cui l’atto impugnato è rivolto, nemmeno paventando un interesse di fatto all’annullamento del provvedimento. In tal senso si è espresso anche il Ministero dell’interno con un vecchio parere (n. M 6223) del 21 maggio 1997, con cui ebbe a specificare che sussiste un obbligo generale di vagliare le motivazioni del ricorso, potendo emergere dallo stesso elemento in grado di giustificare la formulazione al Prefetto (o al Giudice di pace) di una proposta di archiviazione in sede di autotutela (Vedi anche la circolare n. 66 del 17 luglio 1995).

Nella sostanza, la P.a. può essere chiamata a sostenere in giudizio il proprio operato; ma può accadere che, per un errore del ricorrente o delle Cancellerie dei Giudici di pace, venga interessata un’Amministrazione diversa da quella che ha emanato l’atto impugnato. In questo caso è necessario chiedere l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. Si ritiene che, qualora l’errore sia dovuto alla negligenza del legittimato attivo, la Pubblica amministrazione possa chiedere la condanna alle spese per essere stata costretta ad un’attività difensiva non dovuta. La vicenda che segue si riferisce al caso particolare di una cartella esattoriale emessa dal concessionario della provincia a cui appartiene il Comune convenuto; ma ciò a seguito di un ruolo formato da un altro ente locale.

La questione si può riferire anche più semplicemente, e frequentemente, a verbali di polizia, la cui opposizione viene erroneamente notificata al Comune. Di solito viene redatta una memoria che, nelle vie brevi, deve precisare: "In relazione al ricorso amministrativo ex-art. 23 della legge n. 689/81, avverso una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento di somme dovute al Comune di 'A', l'ente di 'B' convenuto risulta totalmente estraneo al presente giudizio e per questo eccepisce la carenza di legittimazione passiva. La cartella esattoriale opposta si riferisce a crediti dovuti, verosimilmente, per sanzioni amministrative elevate dal comune di 'A' nei confronti del ricorrente.

La cartella è stata emessa dal Concessionario della provincia di 'C', su delega del Concessionario competente per la riscossione del comune di 'A' (art. 16, d.lgs. 2 febbraio 1999, n. 46) in quanto il procedimento di riscossione coattiva deve essere effettuato nel luogo di residenza del debitore. Infatti, l’art. 46 del DPR n. 602/1973, così come sostituito dall’art. 46 del d.lgs. n. 46/1999, recita: “Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere; la delega può riguardare anche la notifica della cartella”. "Per quanto in premessa, risulta evidente l’estraneità nel presente giudizio del comune di 'B' a cui erroneamente è stato notificato il ricorso presentato. Ragion per cui si rassegna conclusione di difetto di legittimazione passiva della P.a. convenuta e di estromissione della stessa, con indicazione della Pubblica amministrazione legittimata".

Claudio de Luca

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