La segnaletica dev'essere ben visibile

lun 20 giugno 2022
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Segnaletica ©TermoliOnLine
Segnaletica ©TermoliOnLine

La segnaletica dev'essere ben visibile.

È vero. Bene spesso la cartellonistica stradale fatta installare dagli Uffici comunali può essere scarsamente chiara, a volte contraddittoria o addirittura scarsamente visibile. Ma non basta, dal momento che si assiste, bene spesso, alla 'recensio' di un'autentica strumentalizzazione di vizi - più o meno evidenti - riscontrati (?) da chi ricorra in giudizio al fine di inficiare l’accertamento della Polizia locale, invocando proprio l’errore in fatto provocato da una presunta scorretta apposizione di un cartello. Di contro il principio che si vuole sostenere in questa sede è quello per cui la segnaletica può continuare a svolgere la propria funzione di pubblicizzazione del contenuto di un’ordinanza sindacale (o dirigenziale) solo sino a quando non possa dimostrarsi - nell'atto concreto - che il difetto lamentato sia stato effettivamente idoneo a rendere inesistente l’elemento soggettivo in discorso. Naturalmente minime differenze di dimensioni, eventuali effetti di rifrangenza o una particolare collocazione della cartellonistica non sarebbero idonee ad escludere la responsabilità del ricorrente.

Per meglio far comprendere, ipotizziamo un caso di specie. Il ricorrente, attinto da un accertamento di sanzione dei Vigili urbani, conferma, 'motu proprio' e per iscritto, la circostanza per cui l’auto si trovava in sosta in una strada interessata dal Comune alla pulizia in una fascia oraria particolare, peraltro resa nota dalla segnaletica verticale apposta per l'occasione sul luogo. L'immagine in questione, peraltro, recava palesemente persino il simbolo della rimozione dell'autoveicolo. Ciò nonostante, il presunto trasgressore lamentava, con un unico motivo di doglianza, di "non avere scorto" il cartello di divieto (ammettendo, in pratica, che esso era presente 'in loco'). Tanto come da ammissione riportata nel ricorso. Naturale che il fatto di non avere prestato la diligenza necessaria non può certamente essere ascritto all’Amministrazione convenuta in giudizio, ma solo al comportamento del conducente. Messe così le cose, in udienza, il Giudice vorrà semplicemente capire se la segnaletica collocata sul posto corrispondeva ai dettami dell’art. 39, e seguenti, del Codice stradale. Naturalmente l'eventuale circostanza (rappresentata in memoria) che il ricorrente non fosse residente ha attinenza soltanto remota con l’oggetto del ricorso. Anzi, a maggior ragione, egli avrebbe dovuto controllare - con il massimo della diligenza - la zona dove aveva lasciato in sosta il veicolo.

È noto che i segnali sono identici su tutto il territorio nazionale; che essi vengono posti in un luogo al solo scopo di esplicare per tutti gli utenti della strada la medesima funzione, siano essi residenti ovvero visitatori occasionali. Se tutto questo è palese, il rispetto delle regole riguarda tutti, senza distinzione tra chi abiti nel luogo e chi sia venuto in visita temporanea in Città. Ciò posto riuscirebbe estranea all’oggetto del procedimento la critica rivolta all’organizzazione e/o alle modalità di esecuzione del servizio di pulizia-strade. Al contrario, sarebbe stato proprio il comportamento dei ricorrenti, posto in essere contro il dettame della segnaletica, ad inferire disagi ed ostacoli all’espletamento del servizio comunale di nettezza. Perché meravigliarsi, allora, se, la sanzione accessoria della rimozione del veicolo, ove prevista, consegue obbligatoriamente alla sanzione principale; e per ciò stesso non potrebbe esserne scissa? Chiaro allora che, se le cose stanno così, l'opposizione prodotta dal ricorrente non avrebbe alcuna 'chance', dal momento che è stato egli stesso a porsi nella condizione di dovere patire il comportamento sanzionatori. Dunque gli agenti hanno agito con correttezza. Ciò posto, è da ritenere che la violazione accertata da chi ha redatto il verbale, secondo le prescrizioni della segnaletica apposta su tutta la via, sia stata corretta. Tant'è vero questo che l’esistenza del cartello non è stato posto in dubbio dal ricorrente. Dunque, con il proprio comportamento, quest'ultimo si è posto nella condizione per cui è causa mentre gli agenti hanno agito con correttezza. Il divieto era stato reso noto mediante un'apposita segnaletica verticale, regolarmente installata nei tempi debiti.

A fronte di circostanze tanto incontrovertibili, il Giudice di pace (o il Prefetto in via amministrativa) non può che rassegnare una conclusione per la correttezza del verbale, deliberando il rigetto dell'opposizione e condannando al pagamento della sanzione.

Claudio de Luca

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