Bici da spingere a mano: pedone o ciclista?

lun 05 settembre 2022
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Bicicletta ©Vastoweb
Bicicletta ©Vastoweb

Una convinzione diffusissima vuole che chi circoli su di una pubblica strada, ove spinga a mano un velocipede, sia da qualificarsi come pedone. Al contrario è lecito riferirgli la definizione di ciclista soltanto ai casi previsti dall’art. 182, c. 4, del Codice stradale, quando sia tenuto a condurre a mano il velocipede nel caso in cui la guida del veicolo possa causare intralcio o pericolo per i pedoni, uniformando così la propria condotta a quella di tale classe di utenti della strada. In quali casi ciò può accadere? Quando la strada sia occupata da un numero rilevante di persone, come nel caso delle aree pedonali, oppure nell'eventualità del tenersi di una manifestazione (quali mercati 'et similia'). Per meglio comprendere, veniamo ad un esempio pratico.

Poniamo che, a seguito dell’esame dei rilievi, i Vigili urbani intervenuti abbiano accertato la violazione di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 285/1992 da parte di chi - spingendo a mano un veicolo contro il senso di marcia - sia rimasto coinvolto in un sinistro. Il verbalizzato si oppone, ritenendo il suo comportamento consentito dal momento che chi spinga a mano un velocipede dovrebbe - a suo dire - essere considerato pedone ai sensi del summenzionato art. 182, c. 4, C.d.s. Al contrario il Comune convenuto ritiene la tesi di parte infondata, in fatto e in diritto.

La norma citata impone ai ciclisti di condurre a mano il velocipede quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso essi sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la prudenza che il caso richiede.

Quindi, nella fattispecie, il ciclista che spinge a mano il velocipede viene inteso dalla norma quale pedone; e ciò ha un senso ove si tenga conto che il conducente della bici è tenuto a scendere dal veicolo per la presenza di pedoni in considerevole numero nelle aree che dovrebbero normalmente essere destinate ai veicoli (anche non a motore). Si pensi - come già detto - ad una manifestazione od al tenersi di un mercato oppure ad una zona pedonale di un centro storico, senza marciapiede, in un giorno di festa. In tutti questi casi il ciclista, che legittimamente potrebbe far uso della carreggiata (se non vietato da apposita ordinanza), se non vi fosse un notevole afflusso di pedoni, è obbligato a scendere dal velocipede ed a condurlo a mano, uniformandosi alla condotta dei pedoni e non a quella dei veicoli.

Ma non basta perché il c. 2 dell’art. 377 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.s. dispone che, nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano. Inoltre, il successivo c. 4 prescrive che - da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione - i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente spinti a mano. In questi casi la norma tace in merito alla qualificazione del soggetto che spinge, da terra, il velocipede.

Tratte queste considerazioni preliminari, è necessario rifarsi ad una vecchia sentenza del 1964 della sezione IV della Cassazione penale che prende in esame il caso in cui il conducente di un velocipede sia costretto a spingere a mano il veicolo per l’inefficienza dei dispositivi di illuminazione. A tale proposito il Supremo Collegio ha affermato che il ciclista “appiedato”, che circoli nella parte della strada riservata ai veicoli, è tenuto all’osservanza delle norme che disciplinano la circolazione dei veicoli e, in particolare, dei velocipedi. Per ciò stesso deve procedere sulla destra della strada e il più vicino al margine destro. Per quanto sopra argomentato, consegue che il ciclista deve anche circolare nel senso di marcia consentito, ancorché il veicolo sia condotto a mano, tranne il caso che si verifichi la condizione prevista dal c. 4 dell’art. 182. Per tutto quanto sopra posto, ogni eventuale conclusione non potrà che giudicare corretto i contenuti del verbale con il rigetto di eventuali ricorsi depositati.

Claudio de Luca

TermoliOnline.it Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Termolionline.it. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione