Quando la segnaletica comunale non piace: come ricorrere

lun 19 settembre 2022
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Segnaletica ©TermoliOnLine
Segnaletica ©TermoliOnLine

Se un’Amministrazione civica istituisce aree pedonali non condivise dai cittadini, oppure impone sensi unici o altri divieti, la questione va affrontata con il Codice stradale alla mano (art.7, c. 9). A tale proposito rimane evidente che - già prima di tracciare materialmente le strisce sull'asfalto - gli enti debbono provvedere con deliberazione giuntale (non sono sufficienti, dunque, i meri comunicati-stampa assessorili), tenuto conto “degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio". Perciò la collocazione della segnaletica non è mai un atto discrezionale, rappresentando - di contro - l’effetto di una opzione fondata sulla necessità di tutelare le esigenze territoriali relative alla viabilità. Di qui la doverosità di un’accurata indagine (previa!) sulla mobilità per motivare un provvedimento limitativo da inserire, di preferenza, nel contesto di un Piano urbano del traffico (art. 36 Cds) (quanto dovuto!) finalizzato a migliorare le condizioni della circolazione e della sicurezza; a ridurre gli inquinamenti acustici ed atmosferici ed a conseguire il debito risparmio energetico.

Quindi ciò che è evidente è la “ratio” di simili provvedimenti interdittivi che, risultando sempre fortemente limitativi, devono essere sempre idonei a risolvere rilevanti problematiche circolatorie. Le deliberazioni giuntali sono atti amministrativi formali che debbono presentare la struttura generale elaborata dalla nozioni di diritto; vale a dire: intestazione e preambolo (con l’indicazione delle norme in base a cui l’atto viene adottato); attestazioni (concernenti gli atti preparatori); motivazione (con cui la Pubblica amministrazione indica gli interessi coinvolti nel procedimento); la valutazione comparativa di essi, in uno con le ragioni per cui si sia deciso di preferire un interesse in luogo di un altro; un dispositivo, recante la dichiarazione di volontà vera e propria. Per quanto concerne l’obbligo di motivazione, la legge n. 241/1990 (e seguenti) ha stabilito che quest'ultima sia necessaria perché imposta espressamente dal Codice stradale e dalla natura stessa del provvedimento. A tale scopo, l’art. 3 ha disposto che 'tutto' dev'essere motivato.

Ciò posto, ove i cittadini non si ritenessero d’accordo con le decisioni assunte da una Giunta, possono ricorrere, entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento, al Ministro dei trasporti (art. 37, c. 3, Cds), che deciderà nel merito. L’opposizione (sempre che il provvedimento sia stato formalmente adottato nelle forme volute dalla legge) può essere proposta da chiunque abbia interesse. Deve contenere (art. 74 Reg.): 1) l’indicazione del titolo da cui sorge l’interesse; 2) le ragioni dettagliate; 3) l’eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Deve essere notificata, a mezzo di raccomandata con a. r., all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero nonché al Comune deliberante. La proposizione sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che ricorrano ragioni di urgenza. In tal caso l’ente rimane abilitato a deliberare la provvisoria esecutività della decisione impugnata nell'intesa che tale eventuale secondo provvedimento dovrà essere comunicato al ricorrente ed all’Ispettorato, sempre con raccomandata con avviso di ricevimento.

Il ricorso viene deciso entro 60 giorni (ma il termine non è perentorio) e la decisione sarà comunicata al Palazzo che è tenuto a conformarsi.

Naturalmente tutto quanto riferito vale per qualunque tipologia di segnale (divieti di sosta, parcheggi riservati, etc.), fosse pure stata imposta (incongruamente!) con semplice ordinanza dirigenziale o sindacale. Come si rileva, trattasi di una procedura di opposizione estremamente semplice e per niente costosa per chi vi ricorra, molto più efficace delle inutili chiacchiere che si leggono periodicamente sulla Stampa locale e sui bollettini d'informazione di comodo. Peraltro, nel caso di Larino, giova ricordare che una situazione del genere è stata già affrontata in passato dagli automobilisti locali che ebbero a spuntarla sulle decisioni assunte 'ex abrupto' da un Esecutivo comunale.  

Claudio de Luca

TermoliOnline.it Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Termolionline.it. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione